SENTENZA DEL TAR CAMPANIA – SEZIONE PRIMA, DEL 20 MARZO 2013

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    … Il consorzio ricorrente CISI, in qualità di ente proprietario delle reti idriche e fognarie dell’Isola d’Ischia, impugna gli atti, con cui gli sarebbe stato inibito di applicare l’incremento tariffario previsto per il periodo 2003/2007 dalla delibera CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008.

    L’impugnativa è affidata ad una serie di censure attinenti alla violazione del principio di affidamento e di buona fede, alla violazione della suddetta delibera CIPE e della legge n. 241/1990, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

    Le amministrazioni statali intimate, costituitesi in giudizio, eccepiscono nei propri scritti difensivi l’inammissibilità e la parziale irricevibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo Economico e, comunque, l’infondatezza della pretesa avversaria.

    ….

    A seguito di documentata istanza prodotta nel marzo 2010 con riguardo al periodo 2003/2007, il CISI, con delibera n. 15 del 15 marzo 2010, riconosceva all’affidataria EVI S.p.A. “l’applicazione dell’incremento tariffario nella misura del 5% alle tariffe del servizio idrico integrato a decorrere dal 01 gennaio 2010”

    Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 2525 del 20 giugno 2011, si inibiva essenzialmente la portata applicativa della delibera del CISI di riconoscimento dell’incremento tariffario sulla base dell’argomento che l’istanza del gestore era stata presentata fuori termine.

    Infine, dalle risultanze processuali non emerge che sia intervenuta alcuna delibera/ordinanza della Camera di Commercio di Napoli n. 33 del 18 luglio 2011, con cui sia stato successivamente disposto un adeguamento residuale delle tariffe idriche.

    Con una prima censura, parte ricorrente deduce l’illegittimità della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 2525 del 20 giugno 2011 per violazione della delibera CIPE n. 117/2008, giacchè quest’ultima, con riguardo alle richieste di incremento tariffario per il periodo 2003/2007, non contemplerebbe, a differenza delle richieste di adeguamento per le annualità 2008 e 2009, alcun termine di scadenza per la presentazione delle istanze.

    La censura è fondata.

    ….

    La Presidenza del Consiglio dei Ministri non poteva inibire, sulla scorta del ragionamento che la domanda del gestore EVI era stata presentata oltre il 30 maggio 2009, l’operatività dell’incremento tariffario riconosciuto dalla delibera del CISI n. 15 del 15 marzo 2010.

    In conclusione, essendo palese l’illegittimità della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 2525 del 20 giugno 2011 per contrasto con la delibera CIPE n. 117/2008, la medesima merita di essere annullata. Pertanto, il ricorso deve essere accolto…

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente; Fabio Donadono, Consigliere; Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore