DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO. Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Roberto Calabassi, nella seduta dell’ 8 Settembre 2014 ha adottato le seguenti deliberazioni:
SOCIETA’ AMMENDA
€ 2.000,00 VIGOR LAMEZIA S.R.L. per aver fatto mancare all’arbitro per l’intero tempo di gara la bomboletta spray evanescente; perché propri sostenitori al 35’del secondo tempo intonavano reiterati cori offensivi verso le forze dell’ordine.
€ 1.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano in modo reiterato e coordinato cori offensivi verso un calciatore della squadra avversaria.
€ 1.500,00 PAGANESE CALCIO 1926 SRL perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; per aver causato breve ritardo sull’orario d’inizio della gara.
€ 1.500,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi, alcuni dei quali lo raggiungevano alle spalle e spruzzi d’acqua che lo raggiungevano in una occasione.
€ 1.000,00 JUVE STABIA S.R.L. perchè propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso il Presidente Federale.
€ 1.000,00 SAVOIA 1908 S.R.L. per indebita presenza negli spogliatoi, durante l’intervallo della gara, di persona non autorizzata; perchè un proprio tesserato nell’intervallo della gara danneggiava la porta dello spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
€ 500,00 COSENZA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
QUINTO MARCELLO (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IDDA RICCARDO (CASERTANA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
DE GIORGI FRANCESCO (MARTINA FRANCA 1947 SRL) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.24/41
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DONIDA NICOLO (LECCE SPA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
TUNDO EDOARDO (MELFI S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
WAGNER RENAN GUILHERME (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.)