“CASO TELEFONATA IODICE-LOTITO”. IL DIRIGENTE GIALLOBLU DENUNCIA TAVECCHIO.

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ISCHIA (NAPOLI) – Il direttore generale dell’Ischia, Pino Iodice, si è recato negli uffici Coni per formalizzare una denuncia nei confronti del presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ritenuto responsabile di aver concesso una deroga alla clausola compromissoria in favore del presidente della Lazio e consigliere federale, Claudio Lotito. Per il dg, Lotito ha utilizzato la deroga per denunciarlo alla magistratura ordinaria dopo la telefonata tra i due, resa pubblica, e i giudizi espressi successivamente. 

“la registrazione della telefonata e i contenuti della stessa tra Iodice e Lotito, hanno quindi superato gli argini sportivi. Prima la Procura di napoli si è interessata ai contenuti denunciati da Iodice, ora la giustizia ordinaria prenderà in esame le richieste di Lotito nei confronti di Iodice.

Ed andiamo ora a vedere cosa dice l’ ART. 30: “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”.

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell’ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell’organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.