Sono state emanate, da parte dell’Inps, le istruzioni operative per l’erogazione mensile del trattamento di fine rapporto (denominata Q.U.I.R.), in attuazione di quanto previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 29/2015.
Nel trasmettere, in allegato, la circolare applicativa dell’Istituto, ricordiamo che tale possibilità è prevista, in via sperimentale ed in relazione ai periodi paga decorrenti dal 1° marzo 2015 e fino al 31.12.2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, i quali possono richiedere al datore di lavoro l’erogazione della quota maturanda di TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
Garanzia Giovani: esclusi gli uffici pubblici e l’azienda del parente Il ministero del Lavoro fissa due limiti ai tirocini Garanzia Giovani: i soggetti ospitanti non possono essere uffici della pubblica Amministrazione, né parenti del tirocinante.
Il programma Garanzia Giovani, rientrante nei progetti europei di lotta alla disoccupazione giovanile, è destinato ai giovani, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non lavorano e non studiano (cosiddetti NEET, Not in Education, Employment or Training). Nell’attuazione del programma sono previsti dei tirocini extracurriculari di 4-6 mesi presso aziende aderenti al programma stesso, in modo da consentire ai giovani candidati di maturare esperienze professionali e di inserirsi nel mondo del lavoro.
Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali ha però precisato che i tirocini non possono essere effettuati presso uffici pubblici [1]. La motivazione è chiara: lo scopo dei tirocini è l’inserimento o reinserimento lavorativo del giovane e ciò non può avvenire nella Pubblica Amministrazione, dove l’unica modalità di accesso è quella del concorso pubblico.
L’inserimento tramite il programma Garanzia Giovani in una Pubblica Amministrazione confliggerebbe con il principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso.
L’illegittimità deriverebbe dunque non dall’incompatibilità tra tirocinio e P.A. (dato che in generale ne sono ammessi di ogni tipo) ma proprio l’incompatibilità tra tirocinio Garanzia Giovani e P.A., visto che il programma è finalizzato ad incentivare l’assunzione.
In occasione di tale chiarimento, il Ministero del Lavoro ha anche precisato che non è possibile attivare tirocini in aziende il cui titolare abbia un rapporto o vincolo di parentela con il giovane tirocinante.
Tuttavia questo limite, a differenza del primo, non discende dalla Costituzione né è inserito in una disposizione di legge. Si tratta semplicemente di un divieto implicito nelle finalità del programma Garanzia Giovani, volto ad evitare un uso distorto dei tirocini aziendali.
[1] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 7435/2015