ARRIVA LA SENTENZA DEL TAR: LA ASL DEVE LASCIARE VILLA STEFANIA!

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    La sesta sezione del tribunale amministrativo regionale della campania ha rigettato le richieste dell’asl napoli 2 nord, che si era opposta alle due ordinanze emesse dal comune di casamicciola e relative all’immobile di piazza bagni, utilizzato come sede di servizi sanitari. Ne dà notizia l’avvocato Bruno Molinaro, che ha da poco riferito la notizia al vescovo di ischia, che si era costituito “ad adiuvandum” nel procedimento contro l’asl ed accanto ai comuni isolani. Con la negazione della sospensiva da parte del Tar, le ordinanze del comune di casamicciola tornano dunque esecutive: quindi l’asl deve cessare la propria attività presso villa stefania e deve procedere al ripristino dello stato dei luoghi, rispetto ai lavori che sono stati recentemente eseguiti sulla struttura.

    La sentena del Tar:  

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 4067 del 2014, proposto da:

    Asl 107 – Napoli 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

    dall’avv. Domenico Sorrentino, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria

    T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo

    Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    contro

    Comune di Casamicciola Terme in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e

    difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano

    e con l’intervento di

    Comune di Forio, in persona del Sindaco p.t., (nell’atto di intervento il ricorso è

    erroneamente qualificato “ad adiuvandum”) rappresentato e difeso dall’avv.

    Giuseppe Di Meglio, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R.

    essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo

    Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Rosa Abrogato, Pasquale Arcamone, Salvatore Cenatiempo, Mauro Cozzolino,

    Vincenzo D’Acunto, Michele D’Ambra, Annamaria Di Iorio, Antonietta Manzi,

    Agostino Mazzella, Antonio Pantalone, Luisa Pilato, Antonio Pisani, Filomena

    Sogliuzzo, Luciana Zabatta, esponenti del “Comitato spontaneo di cittadinanza

    attiva per l’isola d’Ischia”, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Pantalone,

    costituito anche in proprio come indicato, con lui domiciliati ex lege presso la

    Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha

    sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli

    avv. Gianpaolo Buono, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con loro domiciliato ex

    lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel

    Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Ischia, rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Buono, Francesco

    Cellammare, con loro domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo

    mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale

    Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Serrara Fontana, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Bruno

    Antonio Molinaro, Gianpaolo Buono, con loro domiciliato ex lege presso la

    Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha

    sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Barano D’Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno

    Antonio Molinaro, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo

    mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale

    Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Pietro Lagnese, quale Vescovo e rappresentante della Diocesi di Ischia,

    rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con lui

    domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di

    domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25

    sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2014, proposto da:

    Asl 107 – Napoli 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

    dall’avv. Domenico Sorrentino, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria

    T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo

    Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    contro

    Comune di Casamicciola Terme in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e

    difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano

    e con l’intervento di

    Comune di Forio, in persona del Sindaco p.t., (nell’atto di intervento il ricorso è

    erroneamente qualificato “ad adiuvandum”) rappresentato e difeso dall’avv.

    Giuseppe Di Meglio, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R.

    essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo

    Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Rosa Abrogato, Pasquale Arcamone, Salvatore Cenatiempo, Mauro Cozzolino,

    Vincenzo D’Acunto, Michele D’Ambra, Annamaria Di Iorio, Antonietta Manzi,

    Agostino Mazzella, Antonio Pantalone, Luisa Pilato, Antonio Pisani, Filomena

    Sogliuzzo, Luciana Zabatta, esponenti del “Comitato spontaneo di cittadinanza

    attiva per l’isola d’Ischia”, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Pantalone,

    costituito anche in proprio come indicato, con lui domiciliati ex lege presso la

    Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha

    sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli

    avv. Gianpaolo Buono, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con loro domiciliato ex

    lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel

    Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Ischia, rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Buono, Francesco

    Cellammare, con loro domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo

    mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale

    Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Serrara Fontana, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Bruno

    Antonio Molinaro, Gianpaolo Buono, con loro domiciliato ex lege presso la

    Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha

    sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Comune di Barano D’Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno

    Antonio Molinaro, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo

    mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale

    Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

    Pietro Lagnese, quale Vescovo e rappresentante della Diocesi di Ischia,

    rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con lui

    domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di

    domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    quanto al ricorso n. 4067 del 2014:

    dell’ordinanza n.12 del 4.7.14 del comune di Casamicciola Terme, notificata

    all’ASL Napoli 2 Nord in data 15 e 18.7.14 con cui si ordina di ripristinare la

    destinazione d’uso preesistente all’intervento eseguito comportante l’adibizione ad

    attività sanitaria della struttura “Hotel Villa Stefania” senza alcun titolo abilitativo;

    quanto al ricorso n. 4068 del 2014:

    dell’ordinanza n.15 del 2014 del Comune di Casamicciola Terme notificata il

    16.7.14, recante divieto di prosecuzione dell’attività sanitaria per mancanza della

    prescritta autorizzazione e l’ ordine di ripristinare la destinazione d’uso preesistente

    all’intervento eseguita senza alcun titolo abilitativo.

    Visti i ricorsi e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Termie in

    Visti gli interventi ad opponendum sopra descritti;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,

    presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 il dott. Luca

    Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Rilevato che i provvedimenti impugnati con i ricorsi indicati in epigrafe appaiono

    connessi in senso oggettivo e soggettivo essendo entrambi rivolti a impedire la

    prosecuzione dell’attività sanitaria (centro destinato al Servizio di Salute Mentale),

    in atto svolta dall’ASL intimata presso la struttura denominata “Hotel Villa

    Stefania”, con conseguente opportunità di disporne la riunione già in questa sede;

    Considerato che le censure proposte in ricorso riguardano due soli aspetti ossia:

    -) la mancata tempestiva risposta del Comune all’istanza volta al “rilascio

    dell’autorizzazione per il trasferimento di struttura sanitaria già autorizzata”

    (prot. n. 9179 del 25.09.2013) che inciderebbe sull’affidamento dell’ASL che, nel

    frattempo, ha effettuato i lavori e ha attivato la descritta struttura presso l’edificio

    denominato ”hotel villa Stefania”;

    -) il mancato invio all’ASL della prevista comunicazione di avvio del procedimento

    che ha impedito la dovuta partecipazione procedimentale che avrebbe consentito

    all’ASL di manifestare con chiarezza la necessità dell’avvenuto trasferimento;

    Considerato che i provvedimenti impugnati sono basati su alcune assorbenti

    ragioni relative all’illegittimità urbanistica e amministrativa dell’avvenuto

    mutamento di destinazione d’uso e, in particolare:

    I) nell’ordinanza n. 12 del 04.07.2014, con cui si intima di ripristinare la pregressa

    destinazione d’uso turistico-ricettiva, si rileva:

    -) l’impossibilità di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, originariamente,

    appunto, turistico-ricettiva, trattandosi di destinazione cristallizzata nella domanda

    di condono, relativa all’intero edificio, presentata ai sensi della L. 47/1985 e

    non ancora definita: non è, infatti, possibile mutare la destinazione d’uso di un

    immobile tutt’ora abusivo per la mancata definizione della procedura condonistica

    -) l’incompatibilità dell’attuale destinazione d’uso a struttura sanitaria, conferita

    illegittimamente dall’ASL, con quella ammessa dal piano regolatore comunale per

    la zona F3 (Parco Turistico idrotermale);

    II. nell’ordinanza n. 15 del 08.07.2014 con cui si intima la cessazione immediata

    dell’attività sanitaria, si rileva, inoltre, che:

    -) non è stata rilasciata alcuna autorizzazione sanitaria da parte dell’ente comunale

    in quanto non è stato prodotto, come richiesto, il certificato di agibilità della

    struttura, tutt’ora abusiva sul piano edilizio-urbanistico;

    Ritenuto, pur nell’ambito della cognizione sommaria propria di questa fase

    cautelare, che le ragioni espresse nei provvedimenti non risultano efficacemente

    confutate da parte ricorrente, non potendo l’asserita necessità di reperire nuovi

    locali per lo svolgimento del proprio servizio consentire lo svolgimento della

    -) alla normativa urbanistico-edilizia -poiché il servizio viene svolto in immobile a

    cui si cambia la destinazione d’uso nonostante che sia stato edificato abusivamente

    e (pertanto) privo sinanche del certificato di agibilità-;

    -) alla normativa sanitaria – per il mancato previo ottenimento dell’autorizzazione

    sanitaria comunale che pure era stata richiesta dalla stessa parte ricorrente

    con la menzionata nota prot. n. 9179 del 25.09.2013-, senza che il relativo

    procedimento si perfezionasse a cagione della mancata produzione della suindicata

    documentazioni, sebbene sollecitata dall’autorità procedente;

    Ritenuto, pertanto, di respingere la presente istanza cautelare e di fissare sin d’ora

    l’udienza di merito il 17.12.2014 per l’indubbia rilevanza della materia trattata;

    Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare per la

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta):

    a) riunisce i ricorsi con n. di r.g. 4067 e 4068 del 2014;

    b) respinge le analoghe istanze cautelari proposte incidentalmente negli indicati

    c) fissa per la trattazione di merito dei ricorsi qui riuniti l’udienza pubblica del

    d) compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la

    segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con

    Umberto Maiello, Presidente FF

    Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

    Paola Palmarini, Primo Referendario

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 11/09/2014

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)