La sesta sezione del tribunale amministrativo regionale della campania ha rigettato le richieste dell’asl napoli 2 nord, che si era opposta alle due ordinanze emesse dal comune di casamicciola e relative all’immobile di piazza bagni, utilizzato come sede di servizi sanitari. Ne dà notizia l’avvocato Bruno Molinaro, che ha da poco riferito la notizia al vescovo di ischia, che si era costituito “ad adiuvandum” nel procedimento contro l’asl ed accanto ai comuni isolani. Con la negazione della sospensiva da parte del Tar, le ordinanze del comune di casamicciola tornano dunque esecutive: quindi l’asl deve cessare la propria attività presso villa stefania e deve procedere al ripristino dello stato dei luoghi, rispetto ai lavori che sono stati recentemente eseguiti sulla struttura.
La sentena del Tar:
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4067 del 2014, proposto da:
Asl 107 – Napoli 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Domenico Sorrentino, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria
T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo
Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Comune di Casamicciola Terme in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano
e con l’intervento di
Comune di Forio, in persona del Sindaco p.t., (nell’atto di intervento il ricorso è
erroneamente qualificato “ad adiuvandum”) rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Di Meglio, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R.
essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo
Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Rosa Abrogato, Pasquale Arcamone, Salvatore Cenatiempo, Mauro Cozzolino,
Vincenzo D’Acunto, Michele D’Ambra, Annamaria Di Iorio, Antonietta Manzi,
Agostino Mazzella, Antonio Pantalone, Luisa Pilato, Antonio Pisani, Filomena
Sogliuzzo, Luciana Zabatta, esponenti del “Comitato spontaneo di cittadinanza
attiva per l’isola d’Ischia”, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Pantalone,
costituito anche in proprio come indicato, con lui domiciliati ex lege presso la
Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha
sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Gianpaolo Buono, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con loro domiciliato ex
lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel
Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Ischia, rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Buono, Francesco
Cellammare, con loro domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo
mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale
Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Serrara Fontana, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Bruno
Antonio Molinaro, Gianpaolo Buono, con loro domiciliato ex lege presso la
Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha
sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Barano D’Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno
Antonio Molinaro, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo
mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale
Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Pietro Lagnese, quale Vescovo e rappresentante della Diocesi di Ischia,
rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con lui
domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di
domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25
sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2014, proposto da:
Asl 107 – Napoli 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Domenico Sorrentino, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria
T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo
Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
contro
Comune di Casamicciola Terme in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano
e con l’intervento di
Comune di Forio, in persona del Sindaco p.t., (nell’atto di intervento il ricorso è
erroneamente qualificato “ad adiuvandum”) rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Di Meglio, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R.
essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo
Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Rosa Abrogato, Pasquale Arcamone, Salvatore Cenatiempo, Mauro Cozzolino,
Vincenzo D’Acunto, Michele D’Ambra, Annamaria Di Iorio, Antonietta Manzi,
Agostino Mazzella, Antonio Pantalone, Luisa Pilato, Antonio Pisani, Filomena
Sogliuzzo, Luciana Zabatta, esponenti del “Comitato spontaneo di cittadinanza
attiva per l’isola d’Ischia”, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Pantalone,
costituito anche in proprio come indicato, con lui domiciliati ex lege presso la
Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha
sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Gianpaolo Buono, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con loro domiciliato ex
lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel
Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Ischia, rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Buono, Francesco
Cellammare, con loro domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo
mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale
Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Serrara Fontana, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Bruno
Antonio Molinaro, Gianpaolo Buono, con loro domiciliato ex lege presso la
Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha
sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Comune di Barano D’Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno
Antonio Molinaro, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo
mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale
Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Pietro Lagnese, quale Vescovo e rappresentante della Diocesi di Ischia,
rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con lui
domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di
domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 4067 del 2014:
dell’ordinanza n.12 del 4.7.14 del comune di Casamicciola Terme, notificata
all’ASL Napoli 2 Nord in data 15 e 18.7.14 con cui si ordina di ripristinare la
destinazione d’uso preesistente all’intervento eseguito comportante l’adibizione ad
attività sanitaria della struttura “Hotel Villa Stefania” senza alcun titolo abilitativo;
quanto al ricorso n. 4068 del 2014:
dell’ordinanza n.15 del 2014 del Comune di Casamicciola Terme notificata il
16.7.14, recante divieto di prosecuzione dell’attività sanitaria per mancanza della
prescritta autorizzazione e l’ ordine di ripristinare la destinazione d’uso preesistente
all’intervento eseguita senza alcun titolo abilitativo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Termie in
Visti gli interventi ad opponendum sopra descritti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 il dott. Luca
Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che i provvedimenti impugnati con i ricorsi indicati in epigrafe appaiono
connessi in senso oggettivo e soggettivo essendo entrambi rivolti a impedire la
prosecuzione dell’attività sanitaria (centro destinato al Servizio di Salute Mentale),
in atto svolta dall’ASL intimata presso la struttura denominata “Hotel Villa
Stefania”, con conseguente opportunità di disporne la riunione già in questa sede;
Considerato che le censure proposte in ricorso riguardano due soli aspetti ossia:
-) la mancata tempestiva risposta del Comune all’istanza volta al “rilascio
dell’autorizzazione per il trasferimento di struttura sanitaria già autorizzata”
(prot. n. 9179 del 25.09.2013) che inciderebbe sull’affidamento dell’ASL che, nel
frattempo, ha effettuato i lavori e ha attivato la descritta struttura presso l’edificio
denominato ”hotel villa Stefania”;
-) il mancato invio all’ASL della prevista comunicazione di avvio del procedimento
che ha impedito la dovuta partecipazione procedimentale che avrebbe consentito
all’ASL di manifestare con chiarezza la necessità dell’avvenuto trasferimento;
Considerato che i provvedimenti impugnati sono basati su alcune assorbenti
ragioni relative all’illegittimità urbanistica e amministrativa dell’avvenuto
mutamento di destinazione d’uso e, in particolare:
I) nell’ordinanza n. 12 del 04.07.2014, con cui si intima di ripristinare la pregressa
destinazione d’uso turistico-ricettiva, si rileva:
-) l’impossibilità di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, originariamente,
appunto, turistico-ricettiva, trattandosi di destinazione cristallizzata nella domanda
di condono, relativa all’intero edificio, presentata ai sensi della L. 47/1985 e
non ancora definita: non è, infatti, possibile mutare la destinazione d’uso di un
immobile tutt’ora abusivo per la mancata definizione della procedura condonistica
-) l’incompatibilità dell’attuale destinazione d’uso a struttura sanitaria, conferita
illegittimamente dall’ASL, con quella ammessa dal piano regolatore comunale per
la zona F3 (Parco Turistico idrotermale);
II. nell’ordinanza n. 15 del 08.07.2014 con cui si intima la cessazione immediata
dell’attività sanitaria, si rileva, inoltre, che:
-) non è stata rilasciata alcuna autorizzazione sanitaria da parte dell’ente comunale
in quanto non è stato prodotto, come richiesto, il certificato di agibilità della
struttura, tutt’ora abusiva sul piano edilizio-urbanistico;
Ritenuto, pur nell’ambito della cognizione sommaria propria di questa fase
cautelare, che le ragioni espresse nei provvedimenti non risultano efficacemente
confutate da parte ricorrente, non potendo l’asserita necessità di reperire nuovi
locali per lo svolgimento del proprio servizio consentire lo svolgimento della
-) alla normativa urbanistico-edilizia -poiché il servizio viene svolto in immobile a
cui si cambia la destinazione d’uso nonostante che sia stato edificato abusivamente
e (pertanto) privo sinanche del certificato di agibilità-;
-) alla normativa sanitaria – per il mancato previo ottenimento dell’autorizzazione
sanitaria comunale che pure era stata richiesta dalla stessa parte ricorrente
con la menzionata nota prot. n. 9179 del 25.09.2013-, senza che il relativo
procedimento si perfezionasse a cagione della mancata produzione della suindicata
documentazioni, sebbene sollecitata dall’autorità procedente;
Ritenuto, pertanto, di respingere la presente istanza cautelare e di fissare sin d’ora
l’udienza di merito il 17.12.2014 per l’indubbia rilevanza della materia trattata;
Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare per la
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta):
a) riunisce i ricorsi con n. di r.g. 4067 e 4068 del 2014;
b) respinge le analoghe istanze cautelari proposte incidentalmente negli indicati
c) fissa per la trattazione di merito dei ricorsi qui riuniti l’udienza pubblica del
d) compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con
Umberto Maiello, Presidente FF
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore
Paola Palmarini, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)