ancora un colpo a favore dei cittadini, messo a segno dalla giustizia italiana nei confronti dell’asl napoli 2 nord, nella vicenda della struttura villa stefania a casamicciola: nella giornata di ieri infatti il presidente della sesta sezione del consiglio di stato ha rigettato la richiesta avanzata dall’asl di misure cautelari provvisorie, per la riforma dell’ordinanza del tar campania con la quale si ordinava il ripristino della destinazione d’uso dell’ex albergo, con la cessazione immediata dell’attività sanitaria che vi è stata avviata nel frattempo. Tra i rilievi difensivi formulati negli scritti depositati nell’interesse del Vescovo di Ischia e dei comuni di Barano, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, l’avvocato bruno molinaro aveva riportato i tratti salienti della vicenda:
Il complesso alberghiero “Villa Stefania” è stato trasformato dall’A.S.L., per giunta in assenza dei prescritti titoli abilitativi, così come accertato e contestato dal comune di Casamicciola Terme, in una “unità operativa complessa di salute mentale”, con conseguente illegittimo mutamento della sua originaria destinazione d’uso (a struttura turistico-ricettiva).
Le opere che sono state realizzate nella struttura sono opere “additive” che interessano un immobile di rilevanti dimensioni, già di per sè abusivo, come comprovato dal fatto che lo stesso è oggetto di domanda di condono non ancora esaminata.
Ed è noto che sugli immobili per i quali pende domanda di condono sono ammissibili soltanto interventi di tipo “conservativo”, al fine di consentirne la “commerciabilità” ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/85.
In nessun caso possono essere eseguiti su tali immobili interventi di tipo “innovativo”, come verificatosi nel caso di specie.
Ancora più grave è il fatto che, come riconosciuto anche dal Servizio Attività Produttive del comune di Casamicciola Terme, l’immobile in questione è tuttora sprovvisto di certificazione di agibilità e la cosa appare a dir poco sorprendente se sol si considera che ad usufruirne è addirittura una azienda sanitaria, organismo di indubbia valenza pubblicistica per gli obiettivi istituzionalmente perseguiti.
Alcun pericolo di danno grave ed irreparabile poteva sussistere, in conseguenza della esecuzione dei provvedimenti impugnati, sia in primo grado che in appello, atteso che l’asl dispone ancora oggi (non risultando risolto il relativo contratto di locazione) dell’immobile di Villa Orizzonte di Barano.
Una annotazione finale: Il comune di Casamicciola Terme avrebbe già potuto e dovuto dare esecuzione, prima ancora della notifica dell’appello al Consiglio di Stato, alle proprie legittime ordinanze (di ripristino stato luoghi e di cessazione di attività).
Il presidente Severini della sesta sezione del consiglio di stato ha fissato la camera di consiglio, per la discussione del ricorso, per il prossimo 18 novembre