SICUREZZA NEI PORTI, ISOLE COMPRESE: LA SOSTA DIURNA E NOTTURNA DELLE NAVI. DI CESARE FERRANDINO

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Premesso che:

– La disciplina dell’uso degli specchi acquei e precisamente per la sosta diurna/notturna destinati alle navi traghetto, per una questione di ordine pubblico nonché di sicurezza portuale e della navigazione e della vita umana in mare, rientra nelle esclusive competenze dell’Autorità Marittima;

– occorre applicare pedissequamente Leggi e Regolamenti per contemperare la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

– nonostante la presenza di Leggi che regolano la materia, a parere dello scrivente, queste vengono quasi sempre disattese o solo parzialmente applicate da parte delle Società Armatrici operanti in molti porti in Italia;

-ai fini del rispetto della Sicurezza in ambito portuale deve essere considerato anche il “fattore umano”, ovvero la presenza di equipaggi a bordo delle navi in sosta in ambito portuale nell’arco diurno e notturno, nonché la salvaguardia dell’ambiente.

(il comandante Cesare Ferrandino)

Nell’arco notturno, le navi in sosta nei porti, come pure quelle ormeggiate nell’arco diurno/notturno, sono per lo più completamente al buio e senza equipaggio a bordo. Si presume in tal caso che gli equipaggi non hanno servizio di mensa, cucina e alloggi a bordo e quindi, conseguentemente, gli equipaggi non possono né dormire e/o svolgere un servizio di guardia veglia per la mancanza delle cabine ormai dismesse, né mangiare dal momento che anche la cucina è posta fuori servizio dalla Commissione a seguito richiesta degli Armatori(Certificato “Tecnico Sanitario”), probabilmente al fine di diminuire la Tabella di Esercizio e di Sicurezza del personale imbarcato. In ogni modo, tale stato di cose contrasta con i contenuti degli artt. del Codice della Navigazione in appresso descritti. Gli ormeggi sono regolamentati dagli artt. 66-67-73-87 del Codice della Navigazione – Regolamento della Navigazione Marittima così come segue: art.67 (ormeggio di punta o in andana) salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati….)”- Ciò significa avere spazi sufficienti per le manovre evolutive in funzione della lunghezza della nave e di poter disporre catene alle ancore (lunghezza di catena sufficiente a garantire la tenuta della pressione dinamica diretta/indiretta del vento sulla superfice della nave, in modo da garantire un ormeggio in sicurezza –art.73″ (mezzi di accesso dalle navi alle banchine) le navi ed i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte”- Ciò significa avere almeno una forza minima di 1/3 dell’equipaggio in guardia veglia attiva durante l’arco notturno e diurno- art.87 “(incendi nei porti) in caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzioni degli incendi. I comandanti delle navi eventualmente ordinate dal comandante del porto. Se l’incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa nave deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie misure….” Ciò significa che devono mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l’estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo sia durante l’arco diurno che notturno – art.66 “(agevolazione al movimento di altre navi) le navi ed i galleggianti all’ormeggio hanno l’obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro) –Ciò significa assicurare un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo sia durante l’arco notturno che diurno. Questo vale anche quando si concede l’autorizzazione per le navi in disarmo. Regolamento navigazione marittima – art.64 del C.d.N. (divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) Infatti,molte l’Ordinanze vigenti in alcuni porti in Italia consentono, in violazione di legge: “la reperibilità dell’equipaggio!!!!!….” Sulla base di detti principi, vengono omessi dei requisiti normativamente previsti dalla legge. Inoltre,il comunicato stampa apparso sul (Torre d’Amare) è solo propaganda in quando l’alimentazione della nave collegata alla rete di terra può garantire solo l’illuminazione della nave  e non si possono tenere in servizio gli apparati che servono nell’immediatezza per intervenire in caso d’incendio,rinforzare gli ormeggi, salpare le ancore ed altro. Inoltre , sulla base di detto sistema vengono omessi gli standard di sicurezza a bordo e nell’ambito portuale .In linea di principio, un Ordinanza deve essere emessa solamente in presenza di vuoti normativi e/o “ordinare” appunto prescrizioni aggiuntive alle disposizioni di legge. Viceversa, nel caso di specie, essendo la materia già ampiamente regolata dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Sicurezza come su esposto, è parere che la materia non possa essere gestita con un Ordinanza di parte , in violazione delle norme di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Si allegano alla presente le norme da applicare alle  Navi in disarmo (o sosta non operativa)

Art.74 – CdN

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica

Regolamento di Sicurezza

Art.217 – Ronda.

 Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove può svilupparsi un incendio, nonché i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il più frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato.

  1. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull’ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che può essere chiamato ad usare.
  2. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro.
  3. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte.
  4. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all’ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota nel giornale nautico.
  5. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da apposito personale di guardia.

 Art.218 – Sorveglianza antincendio sulle navi nei porti.

 Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l’estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi.

  1. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto.
  2. Sulle navi che hanno l’obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza.
  3. I doveri e la responsabilità dell’ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall’ufficiale di coperta in servizio.
  4. Sulle navi che effettuano lavori giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, deve essere effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori e nelle zone adiacenti, in ordine a possibili pericoli di incendio.

Art.253 – Squadra antincendio.

  1. Quando non è prescritta la squadra dei vigili del fuoco le consegne da osservarsi nel caso di incendio a norma del precedente Art. 203, devono prevedere la formazione di una squadra antincendio al comando di un ufficiale di coperta o sottufficiale.

Art.254 – Squadra di pronto intervento.

  1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento guidata da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed opportunamente attrezzata, con il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad esempio, l’apertura di porte o la rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate nell’interno dei locali, puntellamenti e blocco di vie d’acqua.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71 – Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

Art. 2 – Definizioni

Tutte quelle rilevanti ai fini indicati negli articoli del Regolamento di sicurezza precedentemente indicati.

Art. 5 – Disposizioni generali in materia di addestramento    

1. L’addestramento dei  lavoratori  marittimi  è  disciplinato  ai sensi dell’articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti  e  società  ritenuti  idonei  ed  autorizzati  con provvedimenti dell’autorità competente di cui all’articolo 3,  comma 2.

Art. 6 – Certificati di competenza, certificati diaddestramento e convalide 1. Il comandante,  il  direttore  di  macchina,  gli  ufficiali  di coperta e di macchina, l’ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati  di  coperta  e  di  macchina,  il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell’annesso alla Convenzione STCW, sono  in possesso di un certificato di  competenza  o  di  un  certificato  di addestramento  ovvero  della  convalida  di  riconoscimento   di   un certificato di competenza rilasciati  da  una  delle  amministrazioni indicate all’articolo 3,  che  abilita  il  titolare  a  svolgere  le competenze menzionate nel certificato stesso.  Art. 15 – Responsabilità delle compagnie di navigazione       1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie navi:    a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato  rilasciato  in conformità alle disposizioni del presente decreto;    b) l’equipaggio sia formato in  conformità  alle  disposizioni  in materia di tabella minima di sicurezza di cui all’articolo 16,  commi 4 e 5, del presente decreto;    c) la documentazione ed i dati  relativi  ai  lavoratori  marittimi siano conservati, ai sensi dell’articolo 6,  comma  14,  e  tenuti  a disposizione includendo, tra l’altro, documenti e dati relativi  alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e  competenza  ai  fini dei compiti loro assegnati;    d) i lavoratori marittimi, all’atto dell’ammissione in  servizio  a bordo di una nave, familiarizzino con i propri  compiti  specifici  e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure  e le caratteristiche della nave, rilevanti ai  fini  dei  loro  compiti abituali e di emergenza;    e) l’equipaggio sia in grado di  coordinare  le  proprie  attività nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della   sicurezza   e   della   prevenzione   o   del    contenimento dell’inquinamento.   f) il personale marittimo abbia seguito  corsi  per  il  ripasso  e l’aggiornamento dell’addestramento come  previsto  dalla  Convenzione STCW;    g) la comunicazione orale sia  efficace  e  conforme  del  capo  V, regola 14, paragrafi  3  e  4,  della  Convenzione  SOLAS  74,  nella versione modificata;    2.  La  compagnia  di  navigazione,  il  comandante  ed  i   membri dell’equipaggio sono individualmente responsabili,  ciascuno  per  la parte di competenza, del corretto adempimento delle  disposizioni  di cui  al  comma  1,  nonché  dell’adozione  di  ogni   altra   misura eventualmente  necessaria   per   assicurare   che   ciascun   membro dell’equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e  capacità, alla sicurezza della nave.    3. La compagnia di navigazione fornisce al  comandante  della  nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano:  a) le strategie e le procedure da seguire per  garantire  che  ogni membro  dell’equipaggio  appena  imbarcato   abbia   la   ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l’equipaggiamento  della  nave  e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per  il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che  essi  gli  siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono  la  previsione di un ragionevole lasso di  tempo  durante  il  quale  il  lavoratore marittimo neoassunto abbia l’opportunità di conoscere:     1) l’equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;    2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni  necessarie  per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;     b) la designazione di un membro esperto dell’equipaggio  che  avrà la   responsabilità   di   assicurargli   la   comunicazione   delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile.    4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i  comandanti,  gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni  e  responsabilità specifiche a  bordo  delle  proprie  navi  ro-ro  passeggeri  abbiano completato  la  formazione  necessaria  per  acquisire  le  capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità  da assumere, tenendo  conto  degli  orientamenti  forniti  alla  sezione B-I/14 del codice STCW.    5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie navi  siano  disponibili  i  testi  delle   normative   nazionali   e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell’ambiente marino i quali sono  messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.

Pericoli identificati con nave in porto:

  1. Incendio;
  2. Allagamento/falla;

Incendio

Si deve fare la differenza tra le navi su cui vi deve essere la squadra VV.F. e quella ove deve esserci la Squadra antincendio. In entrambi i casi il personale che deve farvi parte deve avere il Certificato di proficiency come di seguito indicato:

  1. Coordinatore delle operazioni (Ufficiale di coperta o sottufficiale per le navi dove non è prevista la squadra VV.F.) – Codice STCW – CoP –Sezione A-VI/3 e Tavola A-VI/3 ;
  2. Squadra VV.F./Squadra antincendio (Operatori) – Codice STCW – CoP –Sezione A-VI/1 e Tavola A-VI/1-2

Allagamento/falla

Ufficiale con funzioni di Management: CoCCodice STCW – CoC –Sezione A-II/2 e Tavola A-II/2 avente la competenza “Respond to navigationalemergency” – conoscenza “Action to be takenifcollisionisimminent and following a collision or impairment of the watertightintegrity of the hullby any cause” ed “Assessment of damage control”

Personale della squadra di pronto intervento: Codice STCW – CoP –Sezione A-II/4 e Tavola A-II/4

Inquinamento

Secondo le indicazioni contenute nel SOPEP Plan.

Tanto premesso:

si sottolinea che le su descritte situazioni di pericolo sono oggettivamente significative e rappresentano i prodromi del possibile verificarsi di un sinistro marittimo in ambito portuale. 

Capitano s.l.c. Cesare Ferrandino