Nulla da fare per il ricorso del Real Forio in merito alla gara disputata contro la Frattese, che vede dunque confermato il risultato del campo per 3-0. Secondo il comunicato del Giudice Sportivo Territoriale del 1 ottobre, il problema non sarebbe nel merito del ricorso, che riguardava l’utilizzo di un giocatore squalificato, ma riguarderebbe un impedimento formale. Il Real Forio è infatti accusato di aver trasmesso gli atti solo attraverso indirizzo mail e non a mezzo raccomandata. Questo, almeno, è quanto riporta il comunicato ufficiale che pubblichiamo di seguito:
“Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Raffaele Barone letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale, a mezzo fax, da parte della società Real Forio 2014 per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Roghi Salvatore, della società Frattamaggiore Calcio. Si dà atto che con posta elettronica certificata (pec) in data 23/9/2019 la segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a comunicare alle società in oggetto la data fissata per la pronuncia; lette le controdeduzioni a difesa della società Frattamaggiore Calcio; rileva l’improcedibilità dell’atto stesso. Invero, dall’istruttoria del fascicolo, si rileva che la società reclamante ha inoltrato alla società controparte (Frattamaggiore Calcio), a mezzo e-mail, (tale strumento non è idoneo a provare la regolarità della proposizione del reclamo nei termini prescritti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso ovvero in data 16 e 17 settembre 2019, contravvenendo alle disposizioni dettate dall’art. 53, 67 e 142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. PQM il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 pag. 356 del C.R. Campania, dichiara l’improcedibilità dell’atto che ne preclude l’esame del gravame nel merito e per gli effetti omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 3/0 in favore della società resistente; fermo restanti i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U. Dispone che la segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale F.I.G.C. per gli adempimenti di rito”.