La I Sezione del Consiglio di Stato ha infatti dichiarato inammissibile – su conforme parere del Ministero delle Infrastrutture – il ricorso al Presidente della Repubblica, contro l’asta pubblica (per presunte carenze istruttorie e documentali) presentato nel 2012 dall’Autmare di Ischia, definendo inoltre il sodalizio fondato da Nicola Lamonica “non rappresentativo degli interessi diffusi della comunità”.
Secondo l’Alto Consesso di Palazzo Spada “l’impugnazione di atti d’interesse generale presuppone un’effettiva rappresentatività di chi agisce nel sociale, alla stregua di un’oggettiva comparazione tra finalità perseguite dal preteso ente esponenziale e l’illegittimità dei provvedimenti censurati… Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di tali presupposti”.
Ad avviso della Sezione presieduta dal dott. Raffaele Carbone, l’ordinamento non ammette un’attività sindacatoria delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione o sull’assetto organizzativo delle società private che gestiscono il trasporto pubblico (nel caso di specie circa la partecipazione della Regione Campania al capitale sociale dell’impresa che sostituirà la Compagnia Navale già controllata dalla Tirrenia).
Per Nicola Lamonica si prospetta adesso la beffa del pagamento delle spese procedurali, con le relative sanzioni, visto che la legge 111/2011 ha istituito il contributo unificato pure per i ricorsi al Capo dello Stato.