PROCIDA. CANONI AGEVOLATI, MENICO SCALA: “RISULTATO RAGGIUNTO GRAZIE ALL’AVVOCATO ESPOSITO”

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Dopo diversi anni si è cercato di risolvere un annoso problema e di conseguenza agevolare alcune categorie di proprietari e inquilini. Come commissario di Forza Italia e capogruppo di Per Procida, ho invitato l’avv. Esposito Nicola a seguire la vicenda per trovare la soluzione a questo problema. Pochi giorni prima di Natale l’Avvocato Esposito, grazie alla sua tenacia e competenza ha tradotto in un atto protocollato al Comune quanto richiesto. Ecco in breve le agevolazioni per Proprietari e Inquilini, ma soprattutto ecco il resoconto del documento agevolativo che annunciavo qualche giorno fa con un Post sul mio profilo ufficiale. In breve, vi riassumo quanto recita la norma e quanto viene comunicato dall’Avvocato Esposito Nicola. L’APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) ha provveduto a depositare presso il Comune di Procida l’accordo stipulato tra le associazioni dei proprietari e quelle dell’inquilinato con cui sono stati concordati gli importi dei canoni di locazione a “regime concordato”. Per la prima volta è stato esteso tale regime di forte agevolazione fiscale anche al Comune di Procida. I vantaggi sono molteplici. Riassumo in breve:

PER IL PROPRIETARIO. Regime ordinario: 1. Alla riduzione forfetaria del reddito derivante dal canone di locazione stabilito secondo la legge pari al 15%, si aggiunge una ulteriore riduzione del 30%. 2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati nelle modalità previste al punto precedente. (tassa di registro 1,4% anziché 2% Regime cedolare secca: 1. tassazione reddito al 10% fino al 31.12.19. 2. non dovute addizionali regionali, comunale, imposta registro e bolli. 3. IMU e TASI al 75%

PER L’INQUILINO. A) Intestatario del solo contratto di locazione di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3° (immobile adibito ad abitazione principale). 1. Detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, oppure, detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41. 2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98, art.2, comma 3°. B) Lavoratore dipendente che trasferisca la propria residenza per motivi di lavoro. 1. Per il lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e sia titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale dello stesso e situato a non meno di 100 km. di distanza dal precedente e comunque fuori dalla regione d’origine, la detrazione di imposta spettante sarà pari a: · € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. · € 495,80 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41 (per quelli superiori non spettano detrazioni) Tali detrazioni spettano solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. LE DETRAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A) E B) NON SONO CUMULABILI E IL CONTRIBUENTE POTRA’ SCEGLIERE QUELLA A LUI PIU’ FAVOREVOLE

Per usufruire delle dette agevolazioni, inoltre, è necessario che il contratto venga sottoposto alle associazioni di caregorie per la c.d. “attestazione di rispondenza”.

Per il rilascio dell’attestazione di rispondenza senza la quale non è possibile optare per tale regime, nonché per ogni ulteriore chiarimento o informazione è possibile rivolgersi ad una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo.

La APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) ha delegato l’avv. Nicola Esposito (cell. 333.3590182) a fornire ogni chiarimento, informazione ed il rilascio dell’ “attestazione di corrispondenza” per il territorio isolano.