NEWS ASCOM A CURA DI MARCO LARASPATA. ASSEGNI SCOPERTI: QUANDO E’ RESPONSABILE LA BANCA

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    Anche la banca può essere responsabile se un proprio cliente emette un assegno a vuoto compiendo una palese truffa: prima, infatti, di aprire un conto corrente, il dipendente dell’istituto di credito deve effettuare delle verifiche preliminari sul nuovo cliente per verificare che questi non abbia fornito documenti falsi o artefatti. Se c’è negligenza in tale attività, l’eventuale soggetto che abbia ricevuto, dal truffatore, un assegno scoperto può chiedere il risarcimento anche alla banca di quest’ultimo. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza [1].

    Solo il compimento di verifiche diligenti da parte del funzionario escludono la responsabilità dell’istituto di credito che ha disposto l’apertura di conto corrente con rilascio di carnet di assegni. Numerose sentenze della Cassazione [2] hanno chiarito che la legge che regola il sistema bancario impone, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti al dipendente dell’istituto di credito la cui violazione può costituire fonte di colpa per omesso controllo.

    Se però tutto avviene regolarmente, nessuna responsabilità può avere la banca se il conto era in rosso o l’assegno non coperto. In tal caso, la colpa è solo del correntista. Peraltro, si legge in sentenza, il rilascio del carnet di assegni può legittimamente avvenire solo a fronte della semplice apertura del conto corrente: nessuna norma, infatti, ne subordina il rilascio alla concreta disponibilità di somme sul conto stesso.

    La sentenza

    Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo – 28 maggio 2015, n. 11123 Presidente Segreto – Relatore Sestini. Svolgimento del processo: G.P. convenne avanti al Giudice di Pace di Bari la Banca Popolare di Puglia e Basilicata per sentirne accertare la responsabilità per avere acceso un rapporto di conto corrente, intestato a tale Gennaro Salvati, senza adottare la dovuta diligenza nell’identificazione del correntista (che aveva esibito documenti e certificazioni relative ad un soggetto inesistente) e per avere rilasciato al medesimo un carnet di assegni; precisò che un assegno di tale carnet era stato dato in pagamento all’attore, rimanendo insoluto, e chiese pertanto il risarcimento del danno nella misura di e 1.500,00, corrispondente all’importo del titolo.

    Il Giudice di Pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. La sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari, che ha condannato la Banca al risarcimento del danno e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Ricorre per cassazione la Banca, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimato a mezzo di controricorso.

    Motivi della decisione

    1. Il Tribunale ha affermato (richiamando, in tal senso, Cass. n. 72/1997 e Cass. n. 21641/2005) che la disciplina bancaria impone, a tutela del sistema e dei soggetti che vi operano, comportamenti -in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso- la cui violazione può integrare culpa in omittendo e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale; ciò premesso, ha ritenuto che -nel caso specifico- “il funzionario di banca non abbia usato la dovuta diligenza, in relazione alle possibili truffe realizzate da clienti insolventi o da falsi clienti” ed ha evidenziato che il predetto funzionario aveva “avuto una condotta (dallo stesso … qualificata in termini di leggerezza) negligente ed inesperta, a fronte di una prassi bancaria notoria che esige invece un’attenta verifica sia dell’identità che delle condizioni economiche del nuovo cliente che … apriva un conto di modestissima entità ed otteneva immediatamente un carnet di assegni da utilizzare, tanto più che l’asserita attività imprenditoriale non era stata ancora avviata”.

    2. Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in riferimento agli artt. 115 e 116 C.P.C. – omessa valutazione dei documenti prodotti dalla Banca e della espletata CTU – error in iudicando – ex art. 360 co. 1 n. 5 CPC”), la ricorrente ribadisce che al correntista era stata richiesta tutta la documentazione probatoria necessaria, ivi compresa quella fiscale, e che tale documentazione appariva vera e non manipolata, cosicché non risultava ipotizzabile alcuna negligenza o culpa in omittendo; evidenzia, altresì, che la C.T.U. espletata in primo grado aveva accertato la correttezza di tutte le attività propedeutiche all’apertura del rapporto bancario ed aveva rilevato che “il rilascio del carnet di assegni non è vietato da nessuna normativa bancaria e il cliente all’atto dell’apertura del rapporto di conto corrente può richiedere il rilascio dello stesso”, mentre “la Banca si riserva il pagamento degli assegni bancari solo in presenza dei fondi necessari”.

    2.1. Premesso che la Corte di merito ha correttamente affermato che la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell’attività esercitata e che può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza, deve tuttavia ritenersi che le censure siano fondate in relazione al dedotto vizio motivazionale. Va considerato, infatti, che -a fronte della C.T.U. che aveva affermato la correttezza delle attività propedeutiche all’apertura del conto ed aveva escluso l’esistenza di impedimenti all’immediato rilascio del carnet di assegni- la sentenza impugnata non ha precisato in cosa sia effettivamente consistita la negligenza del funzionario dell’istituto nella verifica dell’identità del correntista, né ha motivatamente contrastato le conclusioni del C.T.U. in punto di possibilità di rilasciare il carnet nonostante l’esiguità del deposito e in difetto di avvio dell’attività imprenditoriale; va escluso – d’altra parte- che la mera ammissione di “leggerezza” compiuta dal funzionario, in quanto proveniente da un soggetto diverso dalla banca convenuta, risulti sufficiente a giustificare l’affermazione della responsabilità dell’odierna ricorrente.

    Il Tribunale di rinvio dovrà dunque rivalutare la vicenda curando di motivare puntualmente circa le ragioni che lo condurranno ad affermare o ad escludere l’esistenza di una condotta colposa imputabile alla banca (che -ovviamente- è tenuta a rispondere anche del comportamento dei propri dipendenti).

    3. L’accoglimento del primo motivo (nei termini sopra indicati) comporta l’assorbimento del secondo (concernente l’esistenza del nesso eziologico tra il rilascio del carnet e il danno lamentato dal P.).

    4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente gìudìzìo.

    P.Q.M.

    la Corte accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari, in persona di altro giudice.

    [1] Cass. sent. n. 11123/15 del 28.05.2015. Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze processuali hanno evidenziato che tutte le verifiche preliminari erano state compiute e che la documentazione prodotta dal cliente non risultava falsa o artefatta. Dette osservazioni escludono la condotta negligente del funzionario.