NEWS AICOM A CURA DI MARCO LARASPATA. FATTURE PAGATE IN RITARDO DALLA PA, SPETTANO GLI INTERESSI MORATORI?

Il vicepresidente dell’Aicom, Marco Laraspata scrive:
“Fatture pagate in ritardo dalla PA: spettano gli interessi moratori?

Ho emesso quattro fatture alla PA che sono state pagate con 208/209/117/109 giorni di ritardo (tenendo conto dei 60 gg). Ovviamente il fatto ha causato grave danno (in primis con il
lievitare di interessi bancari data la mia conseguente impossibilità a rientrare nei fidi). Da una simulazione con software risulterebbe un totale di € 1961,00 di mora. C´è modo di ottenere un rimborso? Se si, quale sarebbe la procedura?
La normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 231 del 2002, relativo ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali che, dal gennaio 2013, si è riconosciuto applicabile anche ai rapporti
tra imprese e pubbliche amministrazioni.
La legge per le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione stabilisce, infatti, che le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il
pagamento superiore a trenta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto, o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini non possono essere
superiori a sessanta giorni.
Ad ogni modo, il lettore avrà diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto ameno che la Pubblica Amministrazione non dimostri che il ritardo nel pagamento del
prezzo siastato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Diversamente, il lettore potrà agire per il recupero degli interessi, oltre che per il rimborso dei costisostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Tuttavia, è necessario premettere che, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la natura querable dell’obbligazione (debito chiedibile, e non portabile)comporta
che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora, così come previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, occorrendo invece – affinché sorga la
responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell’eventuale maggior danno – la costituzione in mora mediante
intimazione scritta (tra le tante, Cass. n. 19320/2005, n. 5066/2009). Pertanto, il lettore non potrà invocare il diritto agli interessi moratori a decorrere da una data
precedente a quella della costituzione in mora, che può essere individuata nella notifica della citazione in giudizio o in una precedente e specifica messa in mora (Cassazione civile, sez.
I, 25/09/2015, n. 19084).
Nel caso specifico, quindi, il calcolo degli interessi moratori doveva essere effettuato dal giorno dellamessa in mora, se effettuata, o – diversamente – non potrà essere richiesto alcun interesse,
stanteil pagamento ricevuto.
In merito al grave danno subito (fidi), questo potrà essere richiesto sulla base dell’art. 1224 c.c.(norma sul maggior danno), secondo cui al creditore che dimostra di aver subito un
dannomaggiore spetta l’ulteriore risarcimento.
In questo caso, prima di un’intimazione – e successiva introduzione di un giudizio – occorreràquantificare i danni (sanzioni e interessi bancari subiti, oltre che eventuali fidi non
concessi perprecedenti ritardi nei pagamenti), per poi determinare la futura domanda giudiziale.
Solo in un secondo momento, potrà valutarsi l’opportunità di iniziare una causa civile per la richiesta di risarcimento danni.
Articolo tratto dalla consulenza resa da un avvocato.”

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