Intese tra diverse società restrittive della libertà di concorrenza, il Tar Lazio ha dato torto alle società di navigazione Mediterranea Marittima Spa, Medmar Navi Spa, Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro Srl, Traspemar Srl, GML Servizi Marittimi Srl e il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti.
I servizi interessati dal procedimento sono i trasporti marittimi di prodotti infiammabili (in particolare, carburanti) e di rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli. Le rotte sono la Napoli-Procida-Ischia, la Ischia-Procida-Pozzuoli e la Napoli-Capri.
L’autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato il 21 dicembre scorso le società di cui sopra per avere “posto in essere un’intesa unica e complessa, consistente nella fissazione del livello dei corrispettivi richiesti per i servizi di trasporti marittimi speciali di infiammabili e rifiuti da e per le isole campane”.
Secondo l’articolo 2 della legge n.287 del 1990:
“Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
- a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- b)impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- c)ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d)applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- e)subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi”.
Le multe erano così ripartite tra le diverse società di navigazione:
Medmar Navi in solido con Mediterranea Marittima 1,03 milioni;
Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro 81,236;
Traspemar 124,226;
GML Servizi Marittimi 10 mila;
Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti 10 mila.
La prima sezione del tar Lazio, nella camera di consiglio del 23 marzo, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla società Traspemar contro il deliberato dell’Antiturst, “non ravvisando i necessari presupposti di estrema gravità e urgenza”.
“La società ricorrente – scrive il Tar nelle motivazioni – al fine di dimostrare la sussistenza del pregiudizio allega una breve relazione economica redatta da un consulente di parte che, tuttavia, non è adeguatamente motivata circa l’effettiva capacità della sanzione di compromettere in modo significativo la capacità aziendale e l’equilibrio economico-finanziario della società, anche tenuto conto che fa esclusivo riferimento al pagamento in un’unica soluzione, laddove la parte ricorrente ha la facoltà di presentare istanza di rateizzazione”.
Per questi motivi, “il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle spese che liquida in complessivi € 1.000”.