In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: SOCIETA’ AMMENDA € 3.000,00 FOGGIA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e bengala e facevano esplodere alcuni petardi di notevole potenza di cui uno sul terreno di gioco e gli altri nel proprio settore, il tutto senza conseguenze; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco alcune bottigliette d’acqua semipiene ed accendini, senza colpire, ed esponevano uno striscione offensivo e minaccioso verso l’opposta tifoseria (recidiva).
€ 1.500,00 CASERTANA S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi uno dei quali danneggiava un sedile in plastica; gli stessi danneggiavano le strutture del settore loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
DIRIGENTI NIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO l’ 8 DICEMBRE 2015 VINO CLAUDIO (LECCE SPA) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara. PITINO MARCELLO (CATANIA SPA) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso). 83/183 MASSAGGIATORE SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE VANNUCCHI ALVARO
ALLENATORI SQUALIFICA
PER UNA GARA EFFETTIVA GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso).
AMMONIZIONE LEGROTTAGLIE NICOLA (AKRAGAS CITTADEITEMPLI) per proteste verso la terna arbitrale durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ALOI SALVATORE (AKRAGAS CITTADEITEMPLI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
BERNARDI ALESSANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
MOI DAVIDE (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) per proteste verso l’arbitro e per condotta scorretta verso un avversario. 83/184
CAMISA ALESSANDRO (LECCE SPA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. CALCIATORI NON
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LUCIONI FABIO (BENEVENTO CALCIO S.R.L.)ESPOSITO MIRKO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)