LACCO AMENO. LUCREZIA GALANO ASSOLTA DALL’ACCUSA DI ABUSO D’UFFICIO E DI PECULATO: “IL FATTO NON SUSSISTE”

Il GUP Linda d’Ancona della 32esima Sezione GIP del Tribunale di Napoli ha assolto dall’accusa di abuso e di peculato “perchè il fatto non sussiste” la dott.ssa Lucrezia Galano, responsabile del settore affari generali del comune di Lacco Ameno, difesa dagli avvocati Bruno Molinaro e Giovan Battista Vignola.

Assolti “perchè il fatto non sussiste” anche l’avvocato Sergio Trani e Giovanni Castagna (difeso dall’avvocato Giancarlo di Meglio), ex amministratori della società Marina di Pithecusa.

Assolto “perchè il fatto non costituisce reato” l’ex segretario comunale di Lacco Ameno Francesco Ciampi, difeso dall’avvocato Cristiano Rossetti.

Alla dott.ssa Galano veniva contestato in primo luogo il reato di abuso di ufficio, in quanto aveva disposto la trasformazione del contratto di lavoro da part time a full time di Barbieri Domenico e Gloria Maria, peraltro membri della Commissione del concorso del quale la stessa Galano era risultata vincitrice.

Nella normativa vigente – avevano obiettato gli avvocati Molinaro e Vignola nella memoria – non si rinviene alcun divieto per le pubbliche amministrazioni di disporre la trasformazione dei contratti da tempo parziale a contratti a tempo pieno prima che siano trascorsi tre anni. ere alla trasformazione del rapporto stesso.

A tutto ciò andava aggiunto – per i difensori – che la dott.ssa Galano non ha nemmeno operato la sua scelta in autonomia, essendosi soltanto limitata a dare attuazione ad una delibera di indirizzo del Commissario Prefettizio che in quel periodo reggeva il comune di Lacco Ameno.

Anche il reato di peculato ravvisato nella condotta della dott.ssa Galano in relazione alla adozione delle determine di liquidazione delle spese legali all’avv. Sergio Trani e al sig. Giovanni Castagna, entrambi ex amministratori della società a totale partecipazione del comune di Lacco Ameno “Marina di Pithecusa s.r.l. in house providing”, assolti con formula piena dalla Corte dei Conti da un grave addebito di responsabilità contabile-erariale, non sussiste con ogni evidenza.

L’indagata – scrivono nella memoria gli avvocati – non ha mai corrisposto importi per rimborsi di spese legali che non fossero giustificati da un’attività difensiva effettivamente svolta.

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