LA BICICLETTA E’ UN VEICOLO E DEVE RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA. AD ISCHIA ACCADE?

Sempre più spesso sulla nostra isola incontriamo ciclisti su bici elettriche o biciclette normali. E non di rado notiamo che molti di questi si muovono disattendendo il codice della strada, almeno le regole che tutti noi conosciamo.  Quanto volte li abbiamo visti muoversi contro senso, o pedalare su strade dove vi è il divieto di accesso e di transito etc. Ma possono farlo?

Nella stessa categoria abbiamo anche le bici con pedalata assistita ossia quelle elettriche, anche chiamate e-bike. La normativa (in vigore dal 1° gennaio 2017) stabilisce che i motori debbano essere realizzati in modo da non superare i 25 km orari e/o devono avere una potenza del motore non maggiore di 250W. Se la bicicletta dovesse superare tale limite, difatti, sarebbe equiparata a un motociclo con applicazione di tutta la conseguente normativa sui motorini: dall’obbligo della targa a quello dell’assicurazione, dal versamento del bollo all’installazione dello specchietto retrovisore, dal casco ai fanali.

Ecco un breve “memorandum” di ciò che è consentito ai ciclisti e ciò che è vietato loro, anche se si muovono con bici elettrica che non supera i 25 km/h.

La bicicletta è definita dal Codice della Strada come un vero e proprio veicolo, con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare e/o con pedalata assistita da motore elettrico.

Il ciclista pertanto nell’uso della stessa è equiparato ad un conducente di veicolo ed è tenuto al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione: divieti di accesso, precedenze, stop, divieto di transito etc. Vero è che la bicicletta , diversamente da altri veicoli può essere anche portata a mano, in tal caso il ciclista appiedato è un pedone, non soggetto alle norme relative ai conducenti di veicoli.

Arriva un nuovo comma che autorizza ciò che di fatto avviene da sempre, cioè la sosta delle biciclette sui marciapiedi.

Viene però puntualizzato che le stesse non devono recare intralcio ai pedoni.

“È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all’interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali.”

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.

7. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

8. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

 

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