ISCHIA: 200 MILIONI DI EURO PER IL TERREMOTO. PRESENTATO L’EMENDAMENTO AL PACCHETTO SISMA DELLA FINANZIARIA

I parlamentari Lucia Esposito, Angelica Saggese e Pasquale Sollo, hanno presentato un emendamento al pacchetto sisma della legge di stabilità riguardante le “Misure urgenti in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento simico del 21 agosto 2017. 
Nell’emendamento si chiede uno stanziamento per l’anno 2018 di 200 milioni di euro.
Ricordiamo che il pacchetto sisma prevede invece 50 milioni di euro spalmati su tre anni.TERREMOTO3

Questo il testo integrale del documento:

Atto Senato 2960

Emendamento
Articolo 66

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 66 (Misure urgenti in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento simico del 21 agosto 2017)

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di euro 200.000.000,00 per l’anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.
2. Per assicurare l’espletamento delle procedure connesse all’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci, assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenze comunque nei limiti temporali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall’artico 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
4. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16.10.2018.
6. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell’abitazione, dello studio professionale o della sede dell’impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
7. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione, per l’anno 2017, nel limite massimo di 1,3 milioni di euro, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.
8. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
9. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall’inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018, si adempie mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

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