IL FRIENDS CHIEDE 500MILA EURO DI DANNI AL COMUNE D’ISCHIA DOPO LA VITTORIA IN CONSIGLIO DI STATO.

Mercoledì scorso è stato notificato dall’avv. Bruno Molinaro al comune d’Ischia un ricorso al Tar Campania-Napoli nell’interesse della società “The Alchemical Brothers” dei fratelli De Georgio, con il quale è stata avanzata nei confronti dell’ente di via Iasolino una richiesta di risarcimento danni di euro 500.000 a causa dei provvedimenti di demolizione e di divieto di prosecuzione della attivita di bar e trattenimenti danzanti nei locali dell’Alchimie Friends Club di via Vittoria Colonna a suo tempo adottati dal dirigente dell’ufficio tecnico e dal responsabile dell’ufficio attività produttive: provvedimenti dichiarati illegittimi ed annullati in data 12.11.2013 dal Consiglio di Stato a seguito di un lungo contenzioso non privo di colpi di scena.

La richiesta di risarcimento è stata ancorata dall’avv. Molinaro sia al danno di immagine subito dalla società, che, secondo la Cassazione, deve essere inteso come “danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica nella quale si esprime la sua immagine”, sia al danno patrimoniale, la cui stima è stata effettuata, sulla base delle risultanze del registro dei corrispettivi e dell’esame della comunicazione annuale dei dati IVA relativi all’anno 2013, dal dott. Francesco Scotto D’Abusco, consulente contabile dei fratelli De Georgio, nella relazione asseverata in data 10.3.2014.

In quest’ultima si sottolinea, fra l’altro, che << la situazione economica della predetta società è cominciata a degenerare successivamente al giugno 2011, allorquando, con una serie di provvedimenti, il comune d’Ischia ha inferto un colpo mortale alla attività aziendale, revocando tutte le autorizzazioni in materia di intrattenimenti danzanti. Tale situazione ha minato seriamente la stabilità economica della “The Alchemical Brothers s.r.l.”, creando gravi danni alla azienda che ha visto calare fortemente gli incassi, e ciò in quanto per quasi due anni si è potuta esercitare solo l’attività di bar nelle porzioni non inibite dall’amministrazione comunale, costituite da spazi abbastanza ristretti che hanno indotto la solita clientela a frequentare attività concorrenziali…>>.

Come si ricorderà il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello proposto dall’avvocato Molinaro per conto della società dei fratelli De Georgio contro la sentenza del Tar Campania che, nel 2012, aveva dato ragione al comune sulla base di un rapporto dell’ufficio tecnico poi rivelatosi lacunoso ed erroneo.Il Consiglio di Stato, nel recepire integralmente le tesi sostenute dall’avv. Molinaro che aveva, fra l’altro, censurato la decisione dei primi giudici per non avere, inspiegabilmente, tenuto conto di un rilievo aereofotogrammetrico del 1966, pur versato in atti, da cui emergeva la prova incontrovertibile della preesistenza delle opere contestate sin da epoca remota e, comunque, da epoca antecedente alla entrata in vigore della legge ponte, aveva così annullato la sentenza del Tar, l’ordine di demolizione del comune ed il divieto di prosecuzione dell’attività di intrattenimenti danzanti intimato dallo stesso comune alla società appellante.

Leggesi – fra l’altro – nella sentenza pronunziata dal Supremo Consesso Amministrativo che:

<< Per quanto riguarda il manufatto al livello stradale posto ad ovest e in ampliamento del corpo di fabbrica principale, non risulta adeguatamente suffragata in atti la perentoria affermazione dei tecnici comunali secondo cui, al luglio del 1968 (epoca del volo ‘Alisud’), non sarebbero stati presenti in loco né la copertura, né il corpo scala esterno, “per cui è da presumere che al piano seminterrato si accedesse dal preesistente accesso ad est”. Al riguardo, la difesa della società appellante ha persuasivamente osservato che i riporti o restituzioni grafiche delle aerofotogrammetrie del 1968 e del 1978 presentano (ove posti in comparazione) discrasie rilevabili ictu oculi in relazione alle sagome dei manufatti e allo stesso andamento dei tracciati viari, sì da far sorgere dubbi in ordine alla correttezza delle stesse operazioni di riporto o restituzione (del resto, risulta in atti che le aerofotogrammetrie in questione fossero state tradotte in mappe con scale diversificate – rispettivamente 1: 2000 e 1:5000 – con la conseguenza che l’ulteriore operazione di riduzione alla comune scala 1:2000, operata con strumenti scientifici perfettibili, potrebbe aver determinato ulteriori errori, omissioni e imprecisioni). Lo stesso Comune di Ischia ha dato atto nell’ambito dell’accertamento tecnico in data 16 gennaio 2001 (prodromico all’adozione dell’ordinanza di demolizione) della sentenza del Pretore di Ischia del 1989 con cui era stata dichiarata l’insussistenza di reati collegati alla (asseritamente) abusiva sostituzione della copertura sulla zona di ingresso ad ovest, rilevando che la proprietà si fosse limitata a “sostituire una copertura, evidentemente deteriorata che da tempo, come notorio per chi frequenti il corso cittadino, serve da copertura ai tavolini su cui si siedono gli avventori”. Ebbene, nell’adottare gli atti impugnati in primo grado, il Comune di Ischia (cui era noto il contenuto della sentenza in questione, ormai passata in giudicato) avrebbe dovuto fornire argomenti dirimenti per contestualizzare nel tempo il momento di realizzazione dell’opera in questione (con particolare riguardo alla sua posterità rispetto al 1967), atteso che la richiamata sentenza ne aveva data per certa la presenza in loco ormai da molto tempo. A conclusioni simili deve giungersi in relazione al punto dell’ordinanza di demolizione relativo al preteso ampliamento del locale seminterrato (ampliamento che i primi Giudici hanno ritenuto successivo al volo ‘Alisud’ del luglio 1968). Sul punto è sufficiente rinviare a quanto dinanzi osservato in ordine all’attendibilità delle più volte richiamate operazioni di riporto o restituzione grafica. Ai limitati fini che qui rilevano (e fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto già osservato), sembra che una conferma delle deduzioni dinanzi svolte sub 2.3. giunga dall’esame dell’aerofotogrammetria dell’Istituto Geografico Militare del 16 ottobre 1966 (depositata in atti dalla società appellante il 9 luglio 2012) la quale – per evidenti ragioni cronologiche -, è idonea a fornire elementi idonei a ricostruire lo stato dei luoghi in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 765 del 1967. Ebbene, dall’esame di tale aerofotogrammetria appare ulteriormente posta in dubbio la perentorietà dei termini con cui i tecnici comunali hanno affermato l’insussistenza in loco dei manufatti per cui è causa (zona di 95 mq. di ingresso ad ovest – almeno per la parte verso la strada non coperta dall’alberatura – e ampliamenti verso est del locale seminterrato per una superficie complessiva di mq. 174). In ogni caso, le deduzioni in questione (ulteriormente suffragate da aerofotogrammetrie risalenti ad epoche ancora precedenti) avrebbero dovuto indurre i tecnici comunali a svolgere un esame più dettagliato e prendere in considerazione tutta la documentazione pertinente per poter giungere a conclusioni affidabili sotto il profilo tecnico e della corretta ricostruzione dello stato dei luoghi, anche in relazione alla normativa ratione temporis rilevante >>.

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