“HOUSING SOCIALE”, REVOCATA DEMOLIZIONE DI CASA DI NECESSITA’. ACCOLTO IL RICORSO DELL’AVVOCATO MOLINARO

In accoglimento di incidente di esecuzione proposto dall’avvocato Bruno Molinaro per conto del comune nel cui territorio era stata realizzata una casa di necessità oltre quindici anni addietro, il Giudice Monocratico presso il Tribunale penale di Napoli, con ordinanza depositata il 23 ottobre scorso, ha revocato l’ordine di demolizione della Procura della Repubblica conseguente alla sentenza di condanna pronunziata nei confronti del contravventore dalla Sezione Distaccata di Afragola nel maggio del 2007, passata in giudicato.

Anche la civica amministrazione aveva a sua volta ordinato, in precedenza, la demolizione dell’immobile ma – essendo questa rimasta inottemperata – aveva, poi, fatto seguire a tale provvedimento, nell’anno 2005, una ordinanza di acquisizione delle opere al proprio patrimonio.

Il Tribunale, nella ordinanza di revoca dell’abbattimento, ha dato atto che l’amministrazione, << in attuazione del regolamento approvato dal Consiglio comunale, aveva dichiarato per tali opere l’interesse pubblico alla conservazione delle stesse >>, aggiungendo che – ciononostante – << il P.M. aveva chiesto il rigetto dell’incidente di esecuzione >>.

Sempre il Tribunale ha, inoltre, espressamente riconosciuto nella propria ordinanza che la documentazione versata in atti dall’avvocato Molinaro << integra gli elementi richiesti dall’art. 31 co. 5 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ed è rilevante anche in ordine ai motivi del parere reso dalla Procura della Repubblica (…) in atti. Invero, con il citato parere la Procura della Repubblica aveva rilevato, in base alla giurisprudenza citata, la genericità della destinazione impressa all’immobile de quo e la carenza di motivazione sugli aspetti della redditività del fabbricato abusivo e della necessaria previsione di un bando pubblico per l’assegnazione (…).

Sul punto, si deve osservare che l’immobile risulta formalmente acquisito al patrimonio comunale con provvedimento (… ) regolarmente notificato e trascritto alla competente Agenzia delle Entrate. In virtù del regolamento adottato con delibera di C.C. (…), in recepimento della L.R. n. 5/2013, il Comune, in attuazione dei criteri generali precedentemente assunti, dichiarava con delibera di C.C. (…) la prevalenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla conservazione dell’immobile in questione da destinarsi a concessione in locazione o dismissione, dando atto che l’immobile medesimo non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico, con allegazione delle attestazioni rese (…) dal Servizio Lavori Pubblici dell’Ente, riferiti al fabbricato, relativi alla sussistenza completa delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, all’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico, all’assenza nella zona di programmazione di attività di interesse collettivo o di pubblica utilità e all’assenza di vincoli paesaggistico-ambientali del territorio comunale.

Con successiva delibera di C.C. (…) agli atti, ad integrazione della precedente, il Comune (…), oltre a dichiarare l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile, destinava lo stesso ad alloggio per edilizia residenziale sociale, in attuazione del disposto di cui all’artt. 31 co. 5 D.P.R. n. 380/2001 e 1 co. 65 della L.R. n. 5/2013, confermando l’insussistenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico. Nella motivazione di tale ultimo provvedimento il Comune dava formalmente atto che la destinazione ad housing sociale impressa all’immobile, di competenza consiliare, concretizzanti ex se l’interesse pubblico prevalente alla conservazione dello stesso, non rilevando la valutazione di ordine economico relativo alle spese di demolizione per la qualificazione del detto interesse pubblico al mantenimento dell’opera, in base a giurisprudenza sul punto. Precisava ivi, inoltre, che, come da regolamento, in caso di vendita o locazione il relativo provvedimento è sospensivamente condizionato alla certificazione da parte dell’aggiudicatario di aver realizzato le opere per adeguare l’immobile alla normativa in materia di staticità e di sicurezza (…) e che, in caso di vendita, verrà adottata procedura di evidenza pubblica, secondo i criteri dettati dal medesimo regolamento.

  • I citati provvedimenti, agli atti, qualificano l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile, avendo dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e non risultando censurabili, si rilevano gli elementi per l’accoglimento dell’istanza di revoca >>.

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