FORIO, TAR CAMPANIA: “IL SINDACO PUO’ ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO”

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Forio: la prima sezione del tar campania ha rigettato il ricorso presentato dal consigliere di opposizione stani verde per l’annullamento della delibera di consiglio comunale di approvazione del bilancio, avvenuta con il voto determinante del sindaco del deo. I giudici del tribunale amministrativo hanno chiarito che il voto del sindaco è valido a formare il quorum.

“La delibera n.33 del 31 maggio 2016 – scrivono infatti i giudici nell’ordinanza – è da reputarsi adottata in presenza del quorum necessario. Infatti il sindaco è annoverabile tra i componenti del consiglio comunale e in quanto tale può esercitarvi il proprio diritto di voto; conseguentemente egli partecipa a pieno titolo delle stesse prerogative, guarentigie e status dei consiglieri comunali e, in mancanza di una espressa previsione statutaria di segno contrario, concorre alla determinazione dei quorum strutturali e funzionali dell’organo consiliare”.

Lo stesso ministero dell’interno, in un parere espresso nel febbraio 2014, aveva chiarito che “era legittimo includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco”.

“In ogni caso – sostiene ancora il Tar – la delibera n.36 del 27 luglio 2016 ha rimosso in via retroattiva, a guisa di convalida, il presunto vizio di composizione. Infirmante la precedente delibera n.33 del 31 maggio 2016”. Per questi motivi, la prima sezione del tar campania ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, condannando Stani Verde al pagamento delle spese nella misura complessiva di 1000 euro in favore del comune di forio.