A Forio con l’ordinanza sindacale 91 del 20.06.2023 si è stabilito:
“il DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
• DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
– usare motori o fornelli che producano faville o brace;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– far brillare mine;
– fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato
di incendio come, ad esempio:
➢ gettare fiammiferi o sigarette accese;
➢ sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti.
•DIVIETO di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.”