FORIO: ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO GARA COL PROCIDA

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Accolto in parte il ricorso del Forio in merito alla gara, forio isola di procida del 26.01.2014 di eccellenza. il Giudice Sportivo Territoriale ha ridotto a € 500.00 la sanzione inizalmente di € 800 e ridotto da tre a due le giornate senza pubblico. Questa copia del documento federale:

RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2014

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola,Componenti.

61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FLORIGIUM – GARA FLORIGIUM I ISOLA DI PROCIDA DEL 26.01.2014 – ECCELLENZALa C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati, a chiarimenti, il direttore digara ed i Commissari di Campo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 63 del 30.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, la sanzione dell’ammenda di euro 800.00 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di tregare interne). Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 6.02.2014, la società ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Deve premettersi che le dichiarazioni rese dal direttore di gara e dai Commissari di Campo, in sede di audizione, presso questa C.D.T., non risultano uniformi, circa l’episodio dello spintone sofferto dall’arbitro, ad opera di persona non identificata, in zona antistante lo spogliatoio. A seguito delle predette dichiarazioni, nonché sulla base del documento della Compagnia Carabinieri di Ischia, questa Commissione, giudica di dover ricondurre la sanzione ad equità, riconsiderata in virtù di quanto innanzi precisato, riducendo ad euro 500.00 l’ammenda a carico della società e a due giornate di gara l’obbligo di disputa a porte chiuse. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Florigium, di ridurre ad euro 500.00 l’ammenda ed a due giornate di gara l’obbligo di disputa a porte chiuse; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.