FINALMENTE L’OMICIDIO STRADALE E’ REATO

Dopo quattro anni il Senato approva la legge che introduce il reato di omicidio stradale. Pene più dure per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. 

Diventa finalmente reato l’Omicidio stradale: ieri l’Aula del Senato ha approvato la fiducia sul disegno di legge con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti. “Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge. #Finalmente”. scrive su Twitter Matteo Renzi. Un percorso lunghissimo, iniziato più di 4 anni fa dalle Associazioni dei Parenti delle vittime della strada che si fecero promotori di una prima raccolta firme, a cui aderì l’allora primo cittadino di Firenze, Matteo Renzi, che fra l’altro parlò di sicurezza stradale anche nel suo discorso di insediamento come Presidente del Consiglio. Un DDL voluto all’inizio da tutti e poi ostacolato da più parti, tanto che alla fine il Governo, per essere certo di centrare l’obiettivo è dovuto ricorrere al voto di fiducia.
Con la nuova legge l’omicidio stradale colposo diventa reato a sè, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale da 8 a 12 anni di carcere se a causare la morte è una persona in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto effetto di droghe. Reclusione da 5 a 10 anni per l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità. La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni
Pene più aspre anche per le lesioni stradali. Se chi guida è ubriaco o drogato si va dai 3 ai 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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