Elezioni a Lacco Ameno. Sui ricorsi presentati dalle parti in causa, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha disposto un approfondimento delle schede contestate e dei verbali delle sezioni terza e quarta, in relazione alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020.
La situazione alla base della decisione, è contenuta in maniera dettagliata nell’ordinanza pubblicata l’11 marzo 2021.
Questi i contenuti:
“In data 20 e 21 settembre 2020 si è svolto nel Comune di Lacco
Ameno (NA) il primo turno delle elezioni amministrative per il
rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale.
Alla competizione hanno partecipato due sole liste: a) la Lista n.1
denominata “Sempre per Lacco Ameno”, collegata al candidato
Sindaco Domenico De Siano; b) la Lista n. 2, denominata “Il Faro”,
collegata al candidato Sindaco Giacomo Pascale. All’esito dello
scrutinio, i due candidati hanno riportato lo stesso numero di voti
validi e cioè 1541 voti ciascuno, per cui, ai sensi dell’art. 71, comma
6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), trattandosi di un
Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è stato
effettuato un turno di ballottaggio. L’esito del ballottaggio, tenutosi il
4 e 5 ottobre 2020, ha visto prevalere il candidato Sindaco della Lista
n. 2 “Il Faro” con 1615 voti rispetto ai 1459 voti ottenuti
dall’avversario.
2. Con due distinti ricorsi al T.A.R. per la Campania hanno
impugnato i risultati elettorali e la proclamazione degli eletti sia il
candidato Sindaco della Lista n. 1, signor Domenico De Siano
(ricorso n.r.g. 3457/2020), sia il signor Alfredo Balestrieri, nella
qualità di cittadino elettore del Comune di Lacco Ameno (n.r.g.
3636/2020).
Entrambi hanno contestato la mancata attribuzione alla Lista n. 1 di
8 voti (6 schede contestate e non assegnate e 2 annullate); il signor
Domenico De Siano ha altresì censurato l’avvenuta attribuzione alla
Lista n. 2 di 12 schede asseritamente invalide. In particolare, con
riferimento alla omessa attribuzione del voto, sono oggetto di
censura, peraltro avanzata nell’immediato dai rappresentanti di lista
presenti alle operazioni di spoglio, le seguenti schede: Sezione 4 – 1)
scheda che presenta indicazione di voto di preferenza per la
candidata Carmela Monti, collegata alla lista n. 2; è altresì presente
una “x” all’interno del riquadro relativo; 2) scheda che presenta
segno sul simbolo e indicazione corretta della preferenza per il
candidato Giuseppe Impagliazzo, ma cancellatura sul nome del
candidato Salvatore Castagna; 3) scheda che presenta una croce sul
simbolo della lista 1, nonché la indicazione della preferenza per
“Iacono detto Polito”, nominativo non corrispondente ad alcun
candidato; 4) scheda con indicazione del voto di preferenza per il
candidato per la lista 1 Antonio Di Meglio apposta nel relativo
riquadro, ma che contiene una cancellatura; 5) scheda che riporta nel
riquadro relativo alla lista 1 l’indicazione della preferenza a Lucia
Barente, cognome non corrispondente a nessun candidato; Sez. 3- 1)
scheda con crocesegno sulla lista “Sempre per Lacco Ameno –
Domenico De Siano Sindaco” e un tratto marcato (cancellatura) a
coprire errori (precedente indicazione del nome Di Scala) nella
trascrizione del nominativo del candidato consigliere cui attribuire la
preferenza, in tal caso Monti Antonio.
Dette schede sarebbero state tutte inserite nelle buste n. 5 – ter/com,
in quanto non dichiarate né nulle, né bianche. Le schede delle quali si
contesta l’annullamento, invece, sono riferite alla Sez. 2, e correlate
alle seguenti motivazioni: 1) scheda con crocesegno sul simbolo della
lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno” e corretta indicazione del
nome del candidato consigliere Aniello Silvio, ma nella quale sul lato
opposto, nello spazio grigio, “appare” la scritta Maria Grazia Di
Scala, candidata per il concomitante rinnovo del Consiglio regionale;
2) scheda con crocesegno sul simbolo della lista n. 1 , indicazione
corretta del candidato Silvio Aniello, ma recante un ulteriore
crocesegno sul simbolo della lista n. 2 “Il Faro” con la scritta
“sbagliato”.
2.1. Il signor Domenico Siano, nel ricorso n.r.g. 3457/2020, ha
altresì contestato l’attribuzione alla Lista n. 2 di 12 voti, riferiti alla
Sez. 3 (un voto) e 4 (11 voti), per le ragioni che seguono:
1-2) schede recanti in corrispondenza dello spazio per l’indicazione
del candidato a consigliere, un segno grafico simile alla “Z”; 3)
scheda con crocesegno sulla lista n. 2, ma indicazione del nome
Giacomo nello spazio riservato alle preferenze; 4) scheda con
crocesegno sulla lista n. 2 e scritta recante “Sig Giac Pascale”; 5)
scheda con crocesegno sulla lista n. 2 e scritta con i nomi “pietro
Monti e Giacomo Pascale”; 6) scheda con crocesegno sulla lista n. 2
e scritta con i nomi “Giacomo Pasquale” “Zavota”; 7) scheda con
crocesegno sulla lista n. 2 e scritta con il nome “Pascale”; 8) scheda
con crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta “ De Siano Dante”;
9) scheda con crocesegno sulla lista n. 2 e scritta “SIC”; 10-11-12)
schede con crocesegno sul simbolo della lista n. 2 “Il Faro” e la
scritta “Scheriffo” come voto di preferenza.
2.3. Hanno presentato ricorso incidentale in entrambi i procedimenti
il signor Giacomo Pascale, candidato Sindaco della Lista n. 2 e il
signor Dante De Luise, candidato alla carica di consigliere comunale
risultato eletto con la medesima lista, contestando le affermazioni di
controparte e nel contempo lamentando l’avvenuta erronea
attribuzione alla stessa di 18 voti, pure essi riferibili a schede che
avrebbero dovuto essere considerate invalide; in subordine, hanno
lamentato specifiche irregolarità nella conduzione e verbalizzazione
delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n. 3 e n. 4.
Nello specifico, sono fatte oggetto di censura le seguenti schede, il
cui voto è stato assegnato alla Lista n. 1: Sez. 1 – 1) scheda priva di
crocesegno di lista ed espressione di preferenza per tale “Silvio
Ernesto”; 2/3) schede recanti crocesegno sulla Lista n. 1 e dicitura
“Antonio Monti detto Pacchiana” con tratto di matita ricalcato; 4)
scheda recante crocesegno su entrambi i contrassegni di lista e
preferenza scritta per “Di Meglio Antonio”; Sez. 2- 5) scheda recante
crocesegno sulla Lista n.1 e preferenza per tale “Sal Castagna” in
luogo di Salvatore Castagna; 6) scheda per la quale non è specificata
la presenza di crocesegno, che presenta preferenza per “Maria Grazia
Di Scala”; Sez. 3- 7/8/9/10) schede che non recano crocesegno sul
simbolo di Lista e riportano solo la scritta “Monti” in
corrispondenza del riquadro di preferenza della Lista 1; 11) scheda
recante nel riquadro di preferenza della Lista n. 1 la dicitura “Regine
De Luise”; 12) scheda recante crocesegno e preferenza per “Moti
A.” anziché “Monti”; 13) scheda che riporta la scritta “Polito Monti
Antonio”; 14) scheda che reca “Domenico De Siano” su un rigo e
“De Siano” sul rigo sottostante; 15) scheda che reca la dicitura
“Domenico De Siano”; 16) scheda che reca preferenza per
“Salvatore Castaldi” (candidato del tutto inesistente);17) scheda che
richiama la espressione di preferenza in favore di tal “Domenico
Silvio”, candidato inesistente; Sez. 4- 18) scheda che reca un voto alla
Lista n. 1 ma anche un segno obliquo, nel contrassegno della Lista n.
2 ed una illeggibile preferenza nel riquadro della Lista n. 1.
3. Il giudice di primo grado nel procedimento conseguito al ricorso
n.r.g. 3547 del 2020 ha, anzitutto, valutato gli appelli incidentali,
ritenendo meritevoli di accoglimento le censure avverso 6 delle 18
schede attribuite alla Lista n. 1 oggetto di contestazione. Non ha
ritenuto necessario esaminare in dettaglio le altre. Il totale dei voti
validi attribuibili, pertanto, alla Lista n. 1 è stato definito in 1535,
anziché 1541. Per contro, ha reputato corretta la mancata
attribuzione degli otto voti rivendicati dall’appellante principale,
respingendo in parte qua l’appello; lo ha accolto, limitatamente a tre
delle 12 schede delle quali si contestava l’attribuzione alla Lista n. 2
(con il risultato che il totale complessivo dei voti ottenuti dalla stessa
avrebbe dovuto essere di 1538). Da ciò ha desunto il mancato
superamento della prova di resistenza, in forza della quale nella
comparazione tra esigenza di ripristino della legalità ed esigenza di
salvaguardia della volontà del corpo elettorale deve prevalere
quest’ultima, non addivenendosi ad alcuna pronuncia di
annullamento ove la stessa si palesi neutra ai fini dei risultati della
competizione, che nel caso di specie avrebbe addirittura anticipato la
vittoria della Lista n. 2 al primo turno di consultazione (sentenza n.
6329 del 21 dicembre 2020).
3.1. Nel procedimento conseguito al ricorso n.r.g. 3636 del 2020, la
reiezione della (identica, quanto a motivazioni) richiesta di
attribuzione dei medesimi 8 voti alla Lista n. 1 ha comportato la
declaratoria di inammissibilità degli appelli incidentali, non
ravvisandosi alcun interesse residuo delle controparti alla
invalidazione, anche in parte, dei risultati elettorali, una volta
cristallizzati nella loro originaria consistenza (sentenza n. 6330, di
pari data).
Nel censurare le sentenze di prime cure, tutte le parti insistono per
un approfondimento istruttorio, sull’assunto che le statuizioni
descrittive ricavate dai verbali e riprese dal primo giudice sarebbero
tutt’affatto incontestate.
5.1. In particolare, gli appellanti principali rivendicano l’attribuzione
alla Lista n. 1 degli 8 voti asseritamente non computati per errore
valutativo. Il signor Domenico De Siano insiste per la decurtazione
dal computo dei voti attribuiti alla Lista n. 2 degli ulteriori 9 voti fatti
oggetto di originaria contestazione, oltre ai tre ritenuti nulli dal primo
giudice. Si oppone all’annullamento delle 6 schede invalidate dal
T.A.R. in accoglimento del ricorso incidentale.
5.2. Gli appellanti incidentali a loro volta rivendicano anche i tre voti
annullati in parziale accoglimento del ricorso principale, in tal caso
proprio sull’assunto che il T.A.R. ha omesso indebitamente ogni
acquisizione istruttoria, ritenendo presuntivamente applicabile il c.d.
principio di non contestazione, ancorché le relative circostanze
(“asserita” presenza di una “z” su due scede ovvero ipotetica
presenza della dicitura “Sic” su altra) non fossero affatto pacifiche
fra le parti. Ripropongono poi tutti i motivi di ricorso incidentale
dichiarati assorbiti dal T.A.R., sostanzialmente reiterando le richieste
di invalidazione delle ulteriori 12 schede sulle quali il primo giudice
non si è pronunciato. Con riferimento alle operazioni svolte nelle
Sez. n. 3 e n. 4 hanno altresì evidenziato discrasie nel verbale rispetto
al numero di preferenze alla Lista n. 2 indicate nella Tabella di
scrutinio e al numero degli elettori comunicato formalmente dal
Presidente del Seggio all’ufficio elettorale. In entrambi i casi, infatti,
le Tabelle di scrutinio riporterebbero un voto non trascritto a
verbale, per contro da attribuire, così come il numero di votanti
riferito nel verbale sarebbe inferiore di un elettore rispetto a quello
comunicato”.