ELEZIONI A LACCO AMENO. I DETTAGLI DELL’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Elezioni a Lacco Ameno. Sui ricorsi presentati dalle parti in causa, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha disposto un approfondimento delle schede contestate e dei verbali delle sezioni terza e quarta, in relazione alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020.

La situazione alla base della decisione, è contenuta in maniera dettagliata nell’ordinanza pubblicata l’11 marzo 2021.

Questi i contenuti:

In data 20 e 21 settembre 2020 si è svolto nel Comune di Lacco

Ameno (NA) il primo turno delle elezioni amministrative per il

rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale.

Alla competizione hanno partecipato due sole liste: a) la Lista n.1

denominata “Sempre per Lacco Ameno”, collegata al candidato

Sindaco Domenico De Siano; b) la Lista n. 2, denominata “Il Faro”,

collegata al candidato Sindaco Giacomo Pascale. All’esito dello

scrutinio, i due candidati hanno riportato lo stesso numero di voti

validi e cioè 1541 voti ciascuno, per cui, ai sensi dell’art. 71, comma

6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), trattandosi di un

Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è stato

effettuato un turno di ballottaggio. L’esito del ballottaggio, tenutosi il

4 e 5 ottobre 2020, ha visto prevalere il candidato Sindaco della Lista

n. 2 “Il Faro” con 1615 voti rispetto ai 1459 voti ottenuti

dall’avversario.

2. Con due distinti ricorsi al T.A.R. per la Campania hanno

impugnato i risultati elettorali e la proclamazione degli eletti sia il

candidato Sindaco della Lista n. 1, signor Domenico De Siano

(ricorso n.r.g. 3457/2020), sia il signor Alfredo Balestrieri, nella

qualità di cittadino elettore del Comune di Lacco Ameno (n.r.g.

3636/2020).

Entrambi hanno contestato la mancata attribuzione alla Lista n. 1 di

8 voti (6 schede contestate e non assegnate e 2 annullate); il signor

Domenico De Siano ha altresì censurato l’avvenuta attribuzione alla

Lista n. 2 di 12 schede asseritamente invalide. In particolare, con

riferimento alla omessa attribuzione del voto, sono oggetto di

censura, peraltro avanzata nell’immediato dai rappresentanti di lista

presenti alle operazioni di spoglio, le seguenti schede: Sezione 4 – 1)

scheda che presenta indicazione di voto di preferenza per la

candidata Carmela Monti, collegata alla lista n. 2; è altresì presente

una “x” all’interno del riquadro relativo; 2) scheda che presenta

segno sul simbolo e indicazione corretta della preferenza per il

candidato Giuseppe Impagliazzo, ma cancellatura sul nome del

candidato Salvatore Castagna; 3) scheda che presenta una croce sul

simbolo della lista 1, nonché la indicazione della preferenza per

Iacono detto Polito”, nominativo non corrispondente ad alcun

candidato; 4) scheda con indicazione del voto di preferenza per il

candidato per la lista 1 Antonio Di Meglio apposta nel relativo

riquadro, ma che contiene una cancellatura; 5) scheda che riporta nel

riquadro relativo alla lista 1 l’indicazione della preferenza a Lucia

Barente, cognome non corrispondente a nessun candidato; Sez. 3- 1)

scheda con crocesegno sulla lista “Sempre per Lacco Ameno –

Domenico De Siano Sindaco” e un tratto marcato (cancellatura) a

coprire errori (precedente indicazione del nome Di Scala) nella

trascrizione del nominativo del candidato consigliere cui attribuire la

preferenza, in tal caso Monti Antonio.

Dette schede sarebbero state tutte inserite nelle buste n. 5 – ter/com,

in quanto non dichiarate né nulle, né bianche. Le schede delle quali si

contesta l’annullamento, invece, sono riferite alla Sez. 2, e correlate

alle seguenti motivazioni: 1) scheda con crocesegno sul simbolo della

lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno” e corretta indicazione del

nome del candidato consigliere Aniello Silvio, ma nella quale sul lato

opposto, nello spazio grigio, “appare” la scritta Maria Grazia Di

Scala, candidata per il concomitante rinnovo del Consiglio regionale;

2) scheda con crocesegno sul simbolo della lista n. 1 , indicazione

corretta del candidato Silvio Aniello, ma recante un ulteriore

crocesegno sul simbolo della lista n. 2 “Il Faro” con la scritta

sbagliato”.

2.1. Il signor Domenico Siano, nel ricorso n.r.g. 3457/2020, ha

altresì contestato l’attribuzione alla Lista n. 2 di 12 voti, riferiti alla

Sez. 3 (un voto) e 4 (11 voti), per le ragioni che seguono:

1-2) schede recanti in corrispondenza dello spazio per l’indicazione

del candidato a consigliere, un segno grafico simile alla “Z”; 3)

scheda con crocesegno sulla lista n. 2, ma indicazione del nome

Giacomo nello spazio riservato alle preferenze; 4) scheda con

crocesegno sulla lista n. 2 e scritta recante “Sig Giac Pascale”; 5)

scheda con crocesegno sulla lista n. 2 e scritta con i nomi “pietro

Monti e Giacomo Pascale”; 6) scheda con crocesegno sulla lista n. 2

e scritta con i nomi “Giacomo Pasquale” “Zavota”; 7) scheda con

crocesegno sulla lista n. 2 e scritta con il nome “Pascale”; 8) scheda

con crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta “ De Siano Dante”;

9) scheda con crocesegno sulla lista n. 2 e scritta “SIC”; 10-11-12)

schede con crocesegno sul simbolo della lista n. 2 “Il Faro” e la

scritta “Scheriffo” come voto di preferenza.

2.3. Hanno presentato ricorso incidentale in entrambi i procedimenti

il signor Giacomo Pascale, candidato Sindaco della Lista n. 2 e il

signor Dante De Luise, candidato alla carica di consigliere comunale

risultato eletto con la medesima lista, contestando le affermazioni di

controparte e nel contempo lamentando l’avvenuta erronea

attribuzione alla stessa di 18 voti, pure essi riferibili a schede che

avrebbero dovuto essere considerate invalide; in subordine, hanno

lamentato specifiche irregolarità nella conduzione e verbalizzazione

delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n. 3 e n. 4.

Nello specifico, sono fatte oggetto di censura le seguenti schede, il

cui voto è stato assegnato alla Lista n. 1: Sez. 1 – 1) scheda priva di

crocesegno di lista ed espressione di preferenza per tale “Silvio

Ernesto”; 2/3) schede recanti crocesegno sulla Lista n. 1 e dicitura

Antonio Monti detto Pacchiana” con tratto di matita ricalcato; 4)

scheda recante crocesegno su entrambi i contrassegni di lista e

preferenza scritta per “Di Meglio Antonio”; Sez. 2- 5) scheda recante

crocesegno sulla Lista n.1 e preferenza per tale “Sal Castagna” in

luogo di Salvatore Castagna; 6) scheda per la quale non è specificata

la presenza di crocesegno, che presenta preferenza per “Maria Grazia

Di Scala”; Sez. 3- 7/8/9/10) schede che non recano crocesegno sul

simbolo di Lista e riportano solo la scritta “Monti” in

corrispondenza del riquadro di preferenza della Lista 1; 11) scheda

recante nel riquadro di preferenza della Lista n. 1 la dicitura “Regine

De Luise”; 12) scheda recante crocesegno e preferenza per “Moti

A.” anziché “Monti”; 13) scheda che riporta la scritta “Polito Monti

Antonio”; 14) scheda che reca “Domenico De Siano” su un rigo e

De Siano” sul rigo sottostante; 15) scheda che reca la dicitura

Domenico De Siano”; 16) scheda che reca preferenza per

Salvatore Castaldi” (candidato del tutto inesistente);17) scheda che

richiama la espressione di preferenza in favore di tal “Domenico

Silvio”, candidato inesistente; Sez. 4- 18) scheda che reca un voto alla

Lista n. 1 ma anche un segno obliquo, nel contrassegno della Lista n.

2 ed una illeggibile preferenza nel riquadro della Lista n. 1.

3. Il giudice di primo grado nel procedimento conseguito al ricorso

n.r.g. 3547 del 2020 ha, anzitutto, valutato gli appelli incidentali,

ritenendo meritevoli di accoglimento le censure avverso 6 delle 18

schede attribuite alla Lista n. 1 oggetto di contestazione. Non ha

ritenuto necessario esaminare in dettaglio le altre. Il totale dei voti

validi attribuibili, pertanto, alla Lista n. 1 è stato definito in 1535,

anziché 1541. Per contro, ha reputato corretta la mancata

attribuzione degli otto voti rivendicati dall’appellante principale,

respingendo in parte qua l’appello; lo ha accolto, limitatamente a tre

delle 12 schede delle quali si contestava l’attribuzione alla Lista n. 2

(con il risultato che il totale complessivo dei voti ottenuti dalla stessa

avrebbe dovuto essere di 1538). Da ciò ha desunto il mancato

superamento della prova di resistenza, in forza della quale nella

comparazione tra esigenza di ripristino della legalità ed esigenza di

salvaguardia della volontà del corpo elettorale deve prevalere

quest’ultima, non addivenendosi ad alcuna pronuncia di

annullamento ove la stessa si palesi neutra ai fini dei risultati della

competizione, che nel caso di specie avrebbe addirittura anticipato la

vittoria della Lista n. 2 al primo turno di consultazione (sentenza n.

6329 del 21 dicembre 2020).

3.1. Nel procedimento conseguito al ricorso n.r.g. 3636 del 2020, la

reiezione della (identica, quanto a motivazioni) richiesta di

attribuzione dei medesimi 8 voti alla Lista n. 1 ha comportato la

declaratoria di inammissibilità degli appelli incidentali, non

ravvisandosi alcun interesse residuo delle controparti alla

invalidazione, anche in parte, dei risultati elettorali, una volta

cristallizzati nella loro originaria consistenza (sentenza n. 6330, di

pari data).

Nel censurare le sentenze di prime cure, tutte le parti insistono per

un approfondimento istruttorio, sull’assunto che le statuizioni

descrittive ricavate dai verbali e riprese dal primo giudice sarebbero

tutt’affatto incontestate.

5.1. In particolare, gli appellanti principali rivendicano l’attribuzione

alla Lista n. 1 degli 8 voti asseritamente non computati per errore

valutativo. Il signor Domenico De Siano insiste per la decurtazione

dal computo dei voti attribuiti alla Lista n. 2 degli ulteriori 9 voti fatti

oggetto di originaria contestazione, oltre ai tre ritenuti nulli dal primo

giudice. Si oppone all’annullamento delle 6 schede invalidate dal

T.A.R. in accoglimento del ricorso incidentale.

5.2. Gli appellanti incidentali a loro volta rivendicano anche i tre voti

annullati in parziale accoglimento del ricorso principale, in tal caso

proprio sull’assunto che il T.A.R. ha omesso indebitamente ogni

acquisizione istruttoria, ritenendo presuntivamente applicabile il c.d.

principio di non contestazione, ancorché le relative circostanze

(“asserita” presenza di una “z” su due scede ovvero ipotetica

presenza della dicitura “Sic” su altra) non fossero affatto pacifiche

fra le parti. Ripropongono poi tutti i motivi di ricorso incidentale

dichiarati assorbiti dal T.A.R., sostanzialmente reiterando le richieste

di invalidazione delle ulteriori 12 schede sulle quali il primo giudice

non si è pronunciato. Con riferimento alle operazioni svolte nelle

Sez. n. 3 e n. 4 hanno altresì evidenziato discrasie nel verbale rispetto

al numero di preferenze alla Lista n. 2 indicate nella Tabella di

scrutinio e al numero degli elettori comunicato formalmente dal

Presidente del Seggio all’ufficio elettorale. In entrambi i casi, infatti,

le Tabelle di scrutinio riporterebbero un voto non trascritto a

verbale, per contro da attribuire, così come il numero di votanti

riferito nel verbale sarebbe inferiore di un elettore rispetto a quello

comunicato”.