ECCELLENZA. ISCHIA, INIBIZIONE DI 1 ANNO PER MARIO LUBRANO DOPO L’ESPULSIONE IN COPPA, SOCIETA’ PRONTA A RICORRERE IN APPELLO

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Maxi stangata da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Mario Lubrano Lavadera, direttore sportivo dell’Ischia Calcio che ha ricevuto una inibizione a svolgere ogni attività fino al 26 ottobre del 2023 dopo l’espulsione ricevuta al minuto 88 dell’ultima gara di Coppa disputata dai gialloblù contro l’Acerrana allo stadio “Arcoleo”. Secondo quanto riportato dal comunicato, Mario Lubrano avrebbe protestato in maniera molto colorita nei confronti del direttore di gara, che avrebbe poi estratto il cartellino rosso. Sempre secondo il comunicato del Giudice Sportivo, le proteste di Lubrano sarebbero continuate anche subito dopo la partita, al momento dell’ingresso dell’arbitro negli spogliatoi, con il ds isolano che avrebbe anche ostacolato l’ingresso del direttore di gara nel suo spogliatoio, seguendolo fin lì e fermandosi solo grazie all’intervento degli agenti di Polizia.

Da parte dell’Ischia, nella persona del presidente Taglialatela, è stata manifestata massima fiducia nei confronti del direttore sportivo Mario Lubrano, preannunciando l’intenzione di ricorrere presso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale.

 

Questo il testo integrale del Comunicato del Giudice Sportivo relativo alla inibizione di Mario Lubrano Lavadera.

“Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento, a gioco fermo, protestava verso una decisione del DDG usando parole sarcastiche e volgari ed accompagnava le stesse con applausi sarcastici. Mentre il DDG si avvicinava per notificargli il provvedimento di espulsione, si alzava dalla panchina e testualmente riferiva “” non mi butti fuori tu, me ne vado io omissis “. Ricevuta la notifica del provvedimento lasciava il tdc continuando ad avere un atteggiamento irriguardoso nei confronti del DDG. A fine gara mentre il DDG rientrava negli spogliatoi, nella zona antistante gli stessi, con atteggiamento minaccioso gli prendeva il braccio e, bloccandolo per vari secondi, gli impediva di continuare il rientro negli spogliatoi. Tale azione violenta procurava al DDG rossore al braccio e dolore. Nel momento di tale atteggiamento, sempre con noto minaccioso, intimava al DDG di fermarsi perché voleva con lui colloquiare.

Il DDG riusciva a divincolarsi e ad aggiungere lo spogliatoio. Dopo pochi istanti il Lubrano apriva la porta dello spogliatoio del DDg e con atteggiamento sempre minaccioso chi chiedeva un confronto all’interno dello spogliatoio. Visto quanto era successo prima il DDG lo invitava ad uscire dallo spogliatoio e a chiudere la porta ma il Lubrano si rifiutava e con le mani gli impediva di chiudere la porta.

Il DDG riusciva con difficoltà a chiudere la porta dello spogliatoio anche grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società ospitante. Considerata la situazione creatasi e l’atteggiamento tenuto dal Lubrano il DDG, tramite, i dirigenti della società ospitante, richiedeva l’intervento degli agenti di polizia ivi presenti.

La sanzione è irrogata ex art. co. 3 CGS”.