ECCELLENZA – ACCOLTI PARZIALMENTE I RICORSI DI PROCIDA E FORIO

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Questo pomeriggio è arrivata la sentenza della Corte d’Appello Sportiva Territoriale in merito al ricorso presentato, tramite l’avvocato Chiacchio, dal Procida contro le squalifiche inflitte a Romolo Mottola e Emanuele Annunziata dopo la gara con la Real Albanova. Il terzino biancorosso era stato fermato per sei turni, il centrocampista per quattro. Il ricorso è stato accolto parzialmente, entrambi i calciatori hanno avuto uno sconto di una giornata. Annunziata sarà quindi a disposizione già per il derby contro il Real Forio, Mottola rientrerà invece nella successiva gara interna contro il Pimonte. Sorridono anche i biancoverdi. Luigi Castagna fu espulso ingenuamente nella gara casalinga con la Mariglianese. Una protesta troppo plateale e qualche parola di troppo detta all’arbitro gli costò il rosso e soprattutto ben quattro giornate di squalifica. La scorsa settimana, la società ha deciso di presentare il ricorso che quest’oggi è stato accolto parzialmente, riducendo a tre le giornate di squalifica per il giovane attaccante classe ’97 che sarà in campo a partire dalla gara casalinga con il Mondragone (in programma il 12 marzo). Di seguito il comunicato della Corte Sportiva Territoriale d’Appello.

 

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO CASALNUOVO

Gara Asd Atletico Casalnuovo / U.S. Mariglianese, del 12/02/2017 – Campionato Eccellenza, in riferimento al C.U. 77 del 16/02/2017.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, dalla lettura degli atti della proclamante e del referto arbitrale al quale questa Corte attribuisce fonte privilegiata di prova, si rileva che l’applicazione dell’art. 19 C.G.S. comma 4 comporta come sanzione minima di squalifica di due giornate per il calciatore che si rivela responsabile di una condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nella specie, il comportamento del calciatore Castagna appare lesivo ed irriguardoso, come risulta dal referto arbitrale. Ciò nonostante, la Corte ritiene di ridurre la squalifica del calciatore Castagna a tre giornate di gara. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Asd Atletico Casalnuovo e riduce la squalifica al calciatore Luigi Castagna a tre giornate di gara effettive; nulla per la tassa reclamo, non versata

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD ISOLA DI PROCIDA

Gara Isola di Procida / Gladiator 1924, del 4/02/2017 Campionato Eccellenza in riferimento al C.U. 75 del 09/02/2017.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, sentita la Asd Isola di Procida, assistita dal legale che aveva presentato rituale richiesta di audizione. La Corte Sportiva D’Appello Territoriale, in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla Asd Isola di Procida, avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emanuele Annunziata di quattro giornate di gara; nonché in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla Società Asd Isola di Procida avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Mottola Romolo di squalifica di sei giornate di gara, ritiene sulla base dei fatti proposti nonché degli elementi acquisiti, congrua la riduzione a tre giornate di squalifica per il calciatore Annunziata Emanuele e cinque giornate di squalifica per il calciatore Mottola Romolo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Asd Isola di Procida e riduce al calciatore Emanuele Annunziata la squalifica a tre giornate di gara, al calciatore Mottola Romolo la squalifica a cinque giornate di gara, nulla per la tassa non versata.