EAV CONDANNATO PER COMPORTAMENTO VESSATORIO NEI CONFRONTI DI 3 DIPENDENTI

Il giorno 31 gennaio 2023 l’EAV è stata condannato dal Tribunale di Napoli perché nel marzo del 2020 aveva avuto un comportamento vessatorio nei confronti di tre dipendenti che si erano rifiutati, in piena pandemia da Covid-19, di guidare gli autobus senza le mascherine di protezione, che l’azienda doveva provvedere a fornire, ma non lo ha fatto.

I fatti si sono svolti in una maniera paradossale, all’inizio, e perversa in seguito. In quei giorni di grande confusione e grandissima preoccupazione a causa della pandemia che ci era “piovuta addosso” senza che sapessimo bene quali comportamenti adottare, era però obbligo delle aziende di trasporto il fornire a tutti i Lavoratori, a diretto contatto coi viaggiatori, di dispositivi di protezione individuale: guanti, mascherine e gel igienizzante. Ebbene ciò non è avvenuto per tutti i settori dell’EAV, soprattutto per la Divisione Trasporto Automobilistico e, a farne le spese, furono solo gli autisti, ma soprattutto i tre Lavoratori che hanno vinto la causa. Essi, insieme a tanti altri, si rifiutarono di guidare gli autobus, in assenza delle mascherine di protezione e furono contestati dalla dirigenza aziendale, ma solo per loro tre, esclusivamente per loro tre, fu avviato addirittura un provvedimento disciplinare che avrebbe potuto portare al licenziamento!!

In seguito, essi avevano chiesto di poter discutere di quanto erano accusati coi funzionari aziendali, assistiti da rappresentanti del Sindacato OR.S.A. TRASPORTI, così come prevede la legge, ma l’EAV con una perversa incoerenza, temendo che un incontro con più di 3 o 4 persone potesse essere fonte di contagio chiese ai lavoratori di presentare le giustifiche a mezzo mail, nonostante avesse preteso che gli autisti lavorassero senza dispositivi di protezione individuale.  La sanzione fu cambiata, non più licenziamento ma gli fu comminata una decurtazione del 50% del salario mensile ed il trasferimento coatto della residenza lavorativa dal deposito di Napoli-Galileo Ferraris a quello di Agnano, quest’ultimo comportamento, “dal contenuto palesemente ritorsivo e discriminatorio e in quanto tale illecito”, era ancora più pregiudizievole per uno dei tre che era fruitore dei benefici della L. 104/92, in quanto aveva (ed ha) un figlio portatore di handicap grave. Nessun altro fu sanzionato per la medesima “colpa”, eppure non erano stati in pochi quelli che, come loro in quei giorni, avevano preteso almeno le mascherine per lavorare a contatto coi viaggiatori.

Il Tribunale, nella sentenza n.603/2023 del 31.01.2023, ha richiamato l’art. 2087 del codice civile che recita: “il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza  e l’integrità fisica dei prestatori di lavoro”;  e che il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020, condiviso tra Sindacati, Presidenza del Consiglio, e tutti i Ministeri interessati prevedeva all’art.6 che era obbligo delle aziende di fornire i dispositivi di protezione individuale al personale in servizio.

Il Giudice ha dichiarato “illegittimo il comportamento dell’EAV e che i lavoratori erano in buona fede rifiutandosi di lavorare senza le mascherine in quei giorni in cui il virus aveva una potenzialità altamente mortale”, ha condannato l’azienda a pagare i danni per tutti i comportamenti che ha adottato: le sanzioni disciplinari, il trasferimento coatto.

Giustizia è fatta, ora ci aspettiamo che l’EAV rispetti la sentenza e che lo faccia presto…

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