CASAMICCIOLA, RIPETITORE TELEFONICO. LA TIM: IRREGOLARITA’ DEL COMUNE, MA PRONTI A SMONTARE L’IMPIANTO

0
105

La Tim in una nota trasmessa al Comune di Casamicciola, denuncia alcune irregolarità relativamente al sequestro dell’installazione, avvenuta poche ore dopo l’installazione dell’impianto in località Lava, in Via Monte della Misericordia, ma, nel contempo, informa di voler rispettare l’ordinanza dell’ente per il ripristino dei luoghi.

La Compagnia inoltre spiega di aver inviato un’apposita istanza lo scorso 9 agosto, regolarmente presentata all’amministrazione, con cui veniva comunicata l’installazione di una Srb (stazione radio base) per la telefonia mobile provvisoria, posta su un mezzo carrato in via Monte della Misericordia, ai sensi dell’articolo 87 quater del D.lgs. che stabilisce che gli impianti di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili per esigenze stagionali, eventi e manifestazioni, destinati a essere rimossi al cessare di tali necessità possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale, in deroga alle procedure autorizzatorie ordinarie stabilite agli articoli 87 e seguenti del citato decreto legislativo. Nell’istanza erano state illustrate le ragioni tecniche alla base dell’installazione temporanea del ripetitore, vale a dire “l’insufficiente copertura mobile nella stagione estiva che non consente all’operatore di assicurare la corretta fruizione dei servizi di comunicazione elettronica all’utenza, in conseguenza dell’aumento delle presenze sul territorio correlate al turismo stagionale (e, in questi anni di pandemia, anche all’incremento del fabbisogno di connessioni determinato dalla ridotta mobilità della popolazione e dall’utilizzo massivo dello smart working) e allo svolgersi di eventi e manifestazioni frequenti nel periodo estivo (in tal senso – secondo la compagnia – l’estensione del servizio in questo periodo garantisce anche un miglior presidio delle attività di protezione civile e del soccorso in mare)”. Nella missiva la Tim spiega che “trattandosi di un impianto provvisorio su mezzo carrato, l’installazione del quale non richiede – e non ha infatti richiesto – alcun intervento edilizio né di trasformazione o modifica del terreno o opera muraria né di fondazione, è stato rappresentato nell’istanza come non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica, pur essendo la zona sottoposta a vincolo, in forza di quanto previsto dal dpr n.31/2017 punto A.16, che esenta dall’autorizzazione paesaggistica ex d.lgs n.42/2004 l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”. In virtù del richiamo a tali disposizioni, la Tim conclude affermando che “la realizzazione dell’intervento in oggetto è avvenuta conformemente alle citate disposizioni di legge” e che “pertanto risultano errate le ragioni esposte dall’amministrazione nell’ordinanza di demolizione; fermo restando che, prima dell’ordine di ripristino, a tutto voler concedere il Comune avrebbe dovuto verificare preliminarmente mediante idonea attività istruttoria se l’intervento non rientrasse nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’allegato “a”, coinvolgendo se del caso la competente Soprintendenza, come previsto dall’art.11 del citato dpr n.31/2017”. Dopo questa serie di puntualizzazioni, la Compagnia spiega inoltre di aver “preso atto tuttavia dell’ordinanza adottata dal Comune e delle ridottissime tempistiche imposte per la riduzione in pristino, che non consentono alla società di ottenere provvedimenti cautelari da parte del Giudice amministrativo, al solo fine di non subire ulteriori danni, Tim comunica che provvederà alla rimozione dell’installazione” dopo il dissequestro dell’infrastruttura.