CASAMICCIOLA. IL TAR CHIUDE LA PARTITA: “RICORSO IMPROCEDIBILE”

Con la pronuncia del Tar di Napoli, ieri 30 novembre si è chiusa definitivamente la questione legata al ricorso, presentato dal dott.abramo de siano, contro le elezioni del maggio scorso a casamicciola.

“come da dichiarazione della parte ricorrente, depositata in data 28 novembre 2023 è venuto meno ogni interesse alla definizione nel merito della controversia, con consequenziale improcedibilità del ricorso”.

Con questa motivazione, la seconda sezione del tar campania ha dichiarato improcedibile il ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse”

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023

FATTO e DIRITTO

Il signor De Siano Abramo Ciro ha impugnato innanzi a questo Tribunale l’atto del 16 maggio 2023 di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali

amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, nonché l’atto prot. n. 571 dell’8 maggio 2023, con cui è stato

pubblicato all’albo pretorio on line il documento a firma del Commissario

Straordinario di Casamicciola Terme del 6 maggio 2023 contenente le liste dei

candidati per la predetta elezione.

Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente, che ha dichiarato di avere

partecipato alla predetta consultazione elettorale come candidato alla carica di

consigliere, lamenta che il Comune di Casamicciola Terme aveva provveduto alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’elenco con le liste e i nominativi dei candidati soltanto il giorno 8 maggio 2023, con atto prot. n. 571/2023, ciò in

violazione di quanto rappresentato nella nota prot. n. 131923 del 24 aprile 2023

dell’Ufficio Territoriale per il Governo di Napoli, secondo cui «Tale pubblicazione e affissione dovrà avvenire entro sabato 6 maggio 2023, ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni stesse, ai sensi dell’art. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 …».

Si sarebbe in presenza della violazione di un termine perentorio che avrebbe

determinato l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, avendo pregiudicato il ricorrente, quale candidato alla carica di consigliere, «non avendo potuto palesare – per tutto il termine tassativamente indicato dalla legge – la sua candidatura ai cittadini casamicciolesi chiamati alle urne, di cui risulta lesa irrimediabilmente la libera esplicazione del diritto di voto garantito dall’art. 48 Cost. che, nel solennemente qualificare il voto come “personale ed eguale, libero e segreto”, individua un fondamentale diritto di libertà catalogato da autorevole dottrina fra i diritti funzionali, attinenti alla scelta dei titolari di funzioni pubbliche elettive».

Con decreto presidenziale n. 436 del 16 giugno 2023 è stata fissata l’udienza

pubblica di discussione ai sensi dell’art. 130 c.p.a.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casamicciola Terme, i signori

Ferrandino Giuseppe, Barbieri Ignazio, Barile Giovanni e la signora Cimmino

Loredana, concludendo per il rigetto del ricorso, di cui hanno sollevato anche

eccezioni di inammissibilità. In particolare, secondo la difesa di Ferrandino

Giuseppe, il ricorso sarebbe inammissibile, dal momento che la norma che si

assume violata sarebbe posta ad esclusiva tutela del cittadino elettore e non anche del candidato, per cui il ricorrente sarebbe privo di legittimazione, in quanto residente in un Comune diverso da quello di Casamicciola Terme. La difesa di Ignazio Barbieri eccepisce l’inammissibilità del ricorso, dal momento che avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 129 c.p.a., trattandosi di violazione di norme inerenti ai procedimenti preparatori delle operazioni di voto, di talchè l’impugnazione sarebbe stata irritualmente proposta. Analoga eccezione di irricevibilità è stata sollevata dalla difesa di Giovanni Barile e da quella di Loredana Cimmino.

La difesa di Ignazio Barbieri ha altresì eccepito la carenza di interesse

all’impugnazione, in quanto benchè legittimato all’impugnazione quale candidato alla carica di consigliere, il ricorrente non riceverebbe alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso, ossia di ottenere una posizione migliore nella graduatoria degli eletti.

Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica.

All’udienza pubblica del 30 novembre 2023 la causa è stata trattenuta per la

decisione.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, come da dichiarazione di parte ricorrente depositata in data 28 novembre 2023 è venuto meno ogni interesse alla definizione nel merito della presente controversia, con consequenziale improcedibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Corciulo

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