CAPRI. PERMESSO A COSTRUIRE, IL TAR CERTIFICA IL SILENZIO ASSENSO. ACCOLTO IL RICORSO DELL’AVV.MOLINARO

Con una sentenza rivoluzionaria depositata il 29 febbraio 2024, il T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Pres. Scudeller, Rel. Fontana, ha ritenuto formato il SILENZIO ASSENSO su una istanza di permesso di costruire per un intervento di mutamento di destinazione d’uso di un immobile sito nel centro storico, a breve distanza  dai famosi alberghi LA PALMA e QUISISANA, mediante esecuzione di opere interne non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017.

Il permesso in questione era stato richiesto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 15 luglio 2022 dal privato interessato, assistito dall’Ing. Genny Della Rocca che aveva provveduto a depositare al Comune l’intera documentazione di corredo, comprensiva di titolo, elaborati grafici e relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare.

L’Ufficio Tecnico, tuttavia, non aveva riscontrato l’istanza del privato, né aveva espresso sulla stessa alcun formale diniego.

Con successivo atto, l’avvocato Bruno Molinaro, incaricato dall’interessato e ritenuto perfezionato il titolo abilitativo per l’utile decorso del termine di legge (60 giorni per la formulazione della proposta di provvedimento e 30 per l’adozione del provvedimento conclusivo), aveva chiesto al medesimo Ufficio Tecnico di voler rilasciare attestazione per via telematica del SILENZIO ASSENSO formatosi ai sensi degli artt. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/01 e 62 del D.L. n. 77/21, “per esigenze di certezza dei rapporti, semplificazione e libera circolazione dei beni giuridici”.

L’Ufficio Tecnico aveva, però, rigettato la richiesta con provvedimento del 1^ marzo 2023, “stante il difetto della conformità urbanistica del progetto” e la inapplicabilità della delibera di consiglio comunale n. 41 del 25 giugno 2011, utile alla parte e richiamata dal legale, rappresentando tale delibera “un mero atto di indirizzo volto ad incentivare l’adeguamento dello strumento urbanistico al SIAD” (strumento di disciplina delle attività commerciali).

Il T.A.R. ha ritenuto fondato il ricorso successivamente proposto dall’avvocato Molinaro, affermando il seguente principio.

Il consolidato orientamento secondo il quale il silenzio assenso previsto in tema di permesso di costruire non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione comunale e dell’adempimento degli oneri documentali necessari per l’accoglimento della domanda, ma presuppone che la parte sia onerata della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinato il rilascio del titolo edilizio, risulta allo stato mutato alla luce della più recente giurisprudenza […] (Cons. Stato, 4 settembre 2023, n. 8156).

Nel prendere atto di tale orientamento, ritiene il Collegio che illegittimamente il Comune di Capri abbia opposto la mancata formazione del titolo edilizio per contrasto dell’intervento con le norme del vigente P.R.G., poiché il permesso di costruire si è formato a seguito del decorso del tempo, in assenza di un espresso diniego da parte del Comune di Capri”.

La questione era tutt’altro che semplice in quanto si trattava di stabilire se era applicabile alle aree paesaggisticamente vincolate l’ultima normativa in materia di semplificazione amministrativa (D.L. n. 77/21), integrativa di quella del testo unico edilizio sul SILENZIO ASSENSO in relazione alle richieste di permesso di costruire (art. 20 d.P.R. n. 380/01) anche se ritenute dal Comune non conformi alla strumentazione urbanistica.

Ed invece, il T.A.R., quasi anticipando quanto previsto dallo schema di disegno di legge sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi  (v. ITALIA OGGI, n. 74 del 23 marzo 2024) approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 marzo 2024, che, nell’apportare modifiche all’art. 20 del d.P.R. n. 380/01, prevede espressamente l’applicabilità del SILENZIO ASSENSO anche alle aree vincolate, a condizione che siano state rilasciate le relative autorizzazioni, ha affermato che il titolo abilitativo sulla istanza del privato interessato deve intendersi perfezionato unicamente per l’utile decorso del termine di legge (come già detto, 60 giorni per la formulazione della proposta di provvedimento e 30 per l’adozione del provvedimento conclusivo).

La notazione di rilievo è che, secondo gli esperti, questo istituto del SILENZIO ASSENSO è – a ben vedere – un istituto generale del procedimento amministrativo volto a rafforzare gli strumenti di tutela del privato a fronte della inerzia dell’amministrazione, diretto, più precisamente, a “fluidificare” l’azione amministrativa, neutralizzando gli effetti paralizzanti dell’inerzia.

Tale istituto, in base alle leggi vigenti, si applica, quindi, anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, con l’espressa finalità di semplificare l’attività amministrativa autorizzatoria e, contestualmente, dare impulso alle attività economiche del settore edilizio: finalità che, peraltro, ha inteso legittimamente perseguire l’amministrazione comunale di Capri guidata dal Sindaco Marino Lembo all’atto della adozione della delibera di consiglio comunale n. 41 del 2011 sulla regolamentazione urbanistica.

Il principio di semplificazione è volto, in altri termini, ad “impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati”, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 207 dell’8 luglio 2021.

Non va, infine, sottaciuto che tale principio soddisfa anche l’esigenza di perseguire senza deleteri ritardi ed eccessi burocratici gli obiettivi del PNRR, monitorati costantemente dalla Commissione Europea e di fondamentale importanza per l’Italia.

In conclusione, la sentenza del TAR va nella giusta direzione, avendo anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, confermato lo stesso principio con la recentissima sentenza del 7 marzo 2024, n. 2459, nella quale leggesi che “una volta decorso il termine, il potere primario di provvedere si consuma e non vi è più spazio per l’adozione di un diniego tardivo, oggi espressamente considerato “inefficace” a mente dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (…), residuando in capo all’amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi silenziosamente”.

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