BRUNO MOLINARO: “VITTORIA PIENA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL “MENNELLA” CONTRO LO STATO ITALIANO

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bruno-molinaroIl Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione Sesta depositata stamani, ha dato pienamente ragione agli avvocati Bruno Molinaro e Lucrezia Galano e rigettato l’appello cautelare proposto dall’Avvocatura dello Stato avverso la sentenza del 12.10.2016, con la quale il TAR Campania Napoli, con motivazione immune da vizi, nell’accogliere il ricorso dei genitori degli alunni iscritti alle classi prime  della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ I.C. “Vincenzo Mennella” di Lacco Ameno, aveva ritenuto legittima la formazione di tre classi in luogo di due  e, nel contempo, stabilito un importante principio di civiltà giuridica, secondo cui la P.A. è sempre tenuta a garantire la piena attuazione, non solo delle disposizioni di legge sulla funzionalità didattica e sulla sicurezza e salubrità degli ambienti scolastici, ma anche e soprattutto delle previsioni costituzionali in materia di eguaglianza, pari opportunità e diritto allo studio e al successo formativo di tutti gli studenti, normodotati e diversamente abili.

Il Consiglio di Stato ha, dunque, integralmente confermato la decisione del TAR, evidenziando che l’appello proposto dall’Avvocatura nell’interesse dell’amministrazione scolastica non risulta assistito da “fumus boni iuris”, ovvero da ragioni giuridicamente valide.

La motivazione addotta dal Supremo Consesso Amministrativo non lascia spazio alcuno alla dirigenza scolastica ai fini della esecuzione del titolo giudiziale, rimasto, a tutt’oggi, colpevolmente inottemperato (sembra per motivi legati ad esigenze di contenimento della spesa pubblica), e premia a tutto tondo l’iniziativa di tutela promossa dai genitori degli alunni interessati, compresi cinque minori con gravi disabilità, anche in adesione alle rivendicazioni solidali degli stessi docenti e degli insegnanti di sostegno.

Da notare che il plesso della Fundera consta di sole 9 aule didattiche di piccole dimensioni e che dallo stesso documento di valutazione dei rischi redatto per conto della scuola ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 emerge che << le aule didattiche non possono ospitare un numero di persone, comprensivo di alunni e docenti disciplinari e di sostegno, superiore alle 17 unità e che il locale adibito a biblioteca, di forma irregolare ad elle, è privo dei requisiti di legge e, quindi, assolutamente inidoneo ad ospitare le classi per lo svolgimento delle lezioni >>.

L’avvocato Molinaro, che ha patrocinato in Consiglio di Stato i genitori degli alunni, ha – fra l’altro – evidenziato durante la discussione che, presso il predetto plesso scolastico, era stato anche autorizzato il funzionamento di un corso ad indirizzo musicale al quale hanno diritto di accesso 16 alunni che hanno superato la prova attitudinale e che, nella specie, sulla base della documentazione in possesso della stessa pubblica amministrazione, sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento di tre classi prime e di un adeguato organico di diritto per l’anno scolastico 2016-2017.

L’Ufficio Regionale Scolastico di Napoli, per l’anno scolastico 2016-2017, aveva, di contro, ricinisciuto, nel caso in esame, alla Scuola Secondaria solo due classi prime con il relativo organico di diritto, in condizioni che avrebbero di certo compromesso lincolumità e la sicurezza degli alunni, anche tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio ischitano e dei rischi sismici ed idrogeologici che esso presenta, pregiudicando, inoltre,  irreversibilmente il diritto degli alunni stessi ad un percorso tale da assicurarne il successo formativo.

Da ricordare ancora che il T.A.R. Campania, in primo grado, aveva così motivato l’accoglimento del ricorso proposto dai genitori.

<< Il richiamato art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 dispone che: “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni…” e che, come concordemente affermato dalle parti, gli alunni in tali condizioni sono ben 5 su 43. Giova, peraltro, osservare sino d’ora che il limite numerico appena menzionato costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione (Sentenza Corte Costituzionale 22 – 26 febbraio 2010, n. 80).

Deve accogliersi la prospettazione secondo cui il rispetto dello spazio minimo per alunno di cui al D.M. 18.12.1975 (v., in particolare, la tab. 7 allegata al D.M.: 1,80 metri quadri per alunno) consentirebbe classi con il numero massimo di 17 allievi in ragione delle dimensioni delle aule a disposizione.

Peraltro, occorre valorizzare la coeva presenza di una classe con indirizzo musicale, a cui possono essere iscritti solo i sedici alunni che ne hanno fatto richiesta, circostanza che comporterebbe l’ulteriore affollamento dell’altra classe.

Ebbene, in rapporto a tali elementi, l’amministrazione ha, del tutto immotivatamente, attribuito l’organico per due soli classi all’istituto scolastico di cui si discute, nonostante che si tratti di comune isolano e a rischio sismico.

Tale modalità di procedere si palesa del tutto illegittima, in quanto, seppure esistesse la possibilità di derogare agli indicati limiti posti dalla normativa di settore, di fronte agli elementi appena descritti, l’amministrazione giammai avrebbe potuto adottare un atto privo di qualsivoglia motivazione sulla (necessaria) attribuzione all’istituto in commento di sole due classi di scuola secondaria di primo grado>>.

Essendo rimasta priva di riscontro la diffida trasmessa via p.e.c. in data 21.10.2016, i genitori degli iscritti alle classi prime si erano, tuttavia, visti costretti ad adire nuovamente il T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, per ottenere l’ottemperanza alle statuizioni contenute nella predetta sentenza.

All’esito dell’udienza camerale del 7.12.2016, il T.A.R., con sentenza n. 75/2017, depositata il 4.1.2017, aveva accolto anche il ricorso per l’ottemperanza e dichiarato <<l’obbligo dell’Amministrazione intimata (MIUR) di dare immediata esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro venti (20) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza >>, aggiungendo, altresì, che, << in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta (in persona del Dirigente del Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio o dell’ufficio del Ministero che sia eventualmente competente sulla materia in questione), che entro l’ulteriore termine di venti giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso agli adempimenti di cui alla sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente)>>.

Va, infine, evidenziato, in ordine a tale ultimo aspetto, che, quanto ai limiti di spesa dello Stato in relazione ai diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Carta Fondamentale, con la recentissima sentenza n. 275 del 16.12.2016, depositata il 21.12.2016, la Corte Costituzionale ha precisato che  << È LA GARANZIA DEI DIRITTI INCOMPRIMIBILI AD INCIDERE SUL BILANCIO E NON L’EQUILIBRIO DI QUESTO A CONDIZIONARNE LA DOVEROSA EROGAZIONE>>.

Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una legge regionale dell’Abruzzo nella parte in cui prevedeva che, “solo nei limiti delle disponibilità finanziarie”, si potesse soddisfare il diritto allo studio degli studenti disabili, richiamandosi al principio di “equilibrio della finanza pubblica” di cui all’ art. 81 della Costituzione.

Il diritto all’istruzione del diversamente abile, previsto dall’art. 38 della Cost. e dall’art. 24 della Carta delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è, infatti, secondo il Giudice delle Leggi, un diritto incomprimibile che “impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile” posto affinché esso non venga mai calpestato in ragione di interessi confliggenti.

La Corte ha, in altri termini, inteso sancire il principio secondo cui  vi sono diritti sociali che nessuna maggioranza può decidere di non attuare (appartenendo alla c.d. “sfera dell’indecidibile”).