BARANO. RESPINTO IL RICORSO DAL TAR, L’ACCORPAMENTO SI DOVRÀ FARE

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La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha respinto il ricorso del Comune di Barano d’Ischia riguardo l’accorpamento degli istituti scolastici.

Il reclamo puntava all’annullamento delibera n. 816 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il dimensionamento della rete scolastica e l’accorpamento del Circolo Didattico con l’Istituto Comprensivo Anna Baldino, entrambi del comune di Barano. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto “che non sussistano i presupposti per chiedere l’annullamento”

Il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, ora dovrà riflettere sulla possibilità di presentare l’appello al Consiglio di Stato o lasciare che l’accorpamento segua la sua strada.

La sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2024, proposto da Comune di Barano D’Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Marzocchella in Napoli, via Santa Lucia 81; Istituto Comprensivo Anna Baldino, Circolo Didattico di Barano D’Ischia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
N. 01020/2024 REG.RIC.
Citta’ Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Mariarosaria Di Scala, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Petrone, Cristina Buono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
a) – della delibera n. 816 del 29 dicembre 2023, con la quale la Giunta Regionale della Campania, nell’approvare il “dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa, anno scolastico 2024/2025″, ha anche disposto “l’accorpamento”, dal prossimo anno scolastico, del Circolo Didattico di Barano d’Ischia all’Istituto Comprensivo I.C. Anna Baldino;
b) – di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del comune ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Regione Campania e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di
Citta’ Metropolitana di Napoli; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
N. 01020/2024 REG.RIC.
Rilevato che:

  • per come di recente evidenziato da questa Sezione in caso analogo (cfr., ordinanza cautelare di questo Collegio n.704 del 2024), quanto agli atti impugnati – aventi natura di programmazione ed organizzazione – sussistono stringenti limiti al sindacato di questo Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 11/02/2013, n.771; sul punto cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 2.11.2020, n. 6750; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2.9.2020, n. 529);
  • comunque, nell’ambito del perimetro del vaglio giurisdizionale, anche alla luce delle deduzioni svolte dalle resistenti Amministrazioni nelle rispettive memorie, gli atti impugnati non paiono, prima facie, inficiati dai vizi dedotti in ricorso (sostanzialmente riconducili alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere), tanto più che l’azione della Regione si è svolta entro margini di solo residua discrezionalità, a causa della riforma di cui all’art. 1, commi 557 e 558, l. 29 dicembre 2022, n. 197 e relativo D.I. n. 127/2023, dovendo attuare i dettami statali in termini di contingentamento dei dirigenti e DSGA e le linee guida imposte dal PNRR;
    Ritenuto:
  • per l’effetto, che non sussistano i presupposti per l’invocata tutela cautelare;
  • alla luce della novità e peculiarità della questione, di dover compensare le spese
    della presente fase;
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare; Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024