ALLUVIONE CASAMICCIOLA. QUANTIFICATO IL CONTRIBUTO (CAS) PER LE PERSONE SFOLLATE

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Con l’ordinanza di oggi, il commissario Legnini ha stabilito l’ammontare dei Contributi di autonoma sistemazione e sistemazione in strutture turistiche e ricettive per le persone e le famiglie sfollate.
1. Ai nuclei familiari che si trovano in zona soggetta a pericolosità molto elevata per la possibile invasione di colate detritiche e di massi (Zona A) o in zone per le quali è necessario lo sgombero delle abitazioni in quanto inagibili, anche per rischio indotto, di cui alle relazioni del soggetto attuatore sopra citate e per le quali sia stata emanata una ordinanza di sgombero, è riconosciuto il CAS con le modalità di cui alla presente ordinanza.
2. Il Commissario delegato, avvalendosi dei Comuni quali soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in:
– euro 400,00 per i nuclei monofamiliari;
– euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità;
– euro 700,00 per quelli composti da tre unità;
– euro 800,00 per quelli composti da quattro unità;
– euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.
Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26 novembre 2022 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano, è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell’abitazione distrutta o inagibile. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
3. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.
4. Nei casi di evacuazione temporanea dovuta ad eventi metereologici per i quali in base alla citata relazione si prevedono misure di sicurezza di protezione civile, o l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, è riconosciuta la possibilità di sistemazione nelle strutture turistiche e ricettive individuate dai Comuni sulla base della Convenzione quadro già sottoscritta dal Commissario delegato con Federalberghi Ischia e delle eventuali successive integrazioni.
Articolo 6 (Divieto di cumulo)
1. In alcun modo i contributi per l’autonoma sistemazione oggetto della presente ordinanza possono cumularsi, per lo stesso nucleo familiare beneficiario, con gli analoghi contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste per la popolazione colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, di cui all’ordinanza OCDPC 476/2017 e decreto commissariale n. 17/2019, richiamati in premessa.

Articolo 7 (Presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi di autonoma sistemazione)
1. Le domande di contributo devono essere presentate, a cura dei cittadini, al Comune ove è ubicato l’immobile in cui il nucleo familiare ha dimora abituale, stabile e continuativa, che è il Soggetto attuatore della procedura, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza contenente l’attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa lo stato di inagibilità dell’immobile danneggiato e la composizione del nucleo familiare.