ALLUVIONE CASAMICCIOLA. IL SENATO APPROVA, IL DECRETO E’LEGGE

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L’Assemblea del Senato ha approvato questa mattina definitivamente il ddl 473, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
La relatrice, sen. Petrucci (FdI), ha illustrato il provvedimento che è stato adottato dal Governo, lo scorso 1° dicembre, in conseguenza di eccezionali eventi alluvionali e franosi accaduti nell’Isola di Ischia. Il 27 novembre scorso il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 2 milioni di euro per i primi interventi di soccorso alla popolazione e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche. Il decreto-legge reca ulteriori disposizioni: a favore dei soggetti aventi la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, i commi da 1 a 4 dell’articolo 1 dispongono la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023. Il comma 6 prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. Il comma 7, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, istituisce un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l’anno 2022 e di 1.380.000 euro per l’anno 2023. L’articolo 2 detta disposizioni in materia di giustizia civile e penale, disponendo, in primo luogo, il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia. Nei medesimi procedimenti, dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Il comma 6 elenca i casi in cui le disposizioni predette non trovano applicazione. L’articolo 3 dispone la sospensione – dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 – dei termini processuali nell’ambito di giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. L’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia. L’articolo 5 destina 10 milioni di euro per l’anno 2022 al Fondo regionale di protezione civile. Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono stati introdotti ulteriori articoli: l’articolo 5-bis autorizza l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale a reclutare a tempo indeterminato fino a 90 unità di personale per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico. L’articolo 5-ter prevede che il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, predisponga un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre, che contenga anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico. Per gli interventi di conto capitale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L’articolo 5-quater prevede che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale aggiorni gli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell’isola d’Ischia. L’articolo 5-quinquies estende alle procedure per l’affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi del Piano di assetto idrogeologico per l’isola di Ischia avviate entro il 31 dicembre 2023 l’applicazione delle semplificazioni per l’affidamento dei contratti sottosoglia previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. L’articolo 5-sexies attribuisce al Commissario straordinario il potere di adottare ordinanze relative alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente alla frana. Il Commissario straordinario procederà a individuare più siti destinati allo stoccaggio provvisorio. Per queste finalità è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2023. L’articolo 5-septies incrementa le unità di personale della struttura a supporto del Commissario straordinario. L’articolo 6, al comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di 3,61 milioni di euro per l’anno 2024, di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l’anno 2028.
Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Mazzella, Nave (M5S), Occhiuto (FI-BP), Potenti (LSP), Irto (PD), Rastrelli (FdI). Respinti tutti gli emendamenti, il Governo ha accolto, con riformulazioni, ordini del giorno di senatori del PD che impegnano, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare ulteriori risorse per ristorare il mancato gettito ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco, per dimezzare il costo dell’energia a cittadini e imprese residenti nei due comuni, per completare il processo di ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio, per incrementare il Fondo regionale di protezionale civile, per affrontare il nodo dell’abusivismo
Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Giovanna Petrenga (Cd’I) e Silvestro (FI-BP), i quali hanno sottolineato la rapidità dell’intervento del Governo che ha stanziato tutte le risorse disponibili; il sen. Cantalamessa (LSP) il quale ha ricordato che la Regione Campania non ha speso i fondi europei per contrastare il dissesto idrogeologico; il sen. Matera (FdI) che ha posto l’accento sulla pianificazione urbanistica, sull’aggiornamento dei piani di manutenzione del territorio, sulla necessità di un piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici; il sen. Spagnolli (Aut) che ha auspicato un rafforzamento dei poteri di intervento degli amministratori locali per la salvaguardia ambientale.
Hanno annunciato l’astensione i sen. De Cristofaro (Misto-AVS) e Maria Domenica Castellone (M5S), secondo i quali il Governo in carica, per ragioni politiche e culturali, è incapace di contrastare l’abusivismo edilizio, il dissesto idrogeologico, il cambiamento climatico; la sen. Fregolent (A-IV) secondo la quale il decreto ha un carattere emergenziale, non prevede misure strutturali di salvaguardia del territorio e avrebbe dovuto stanziare risorse in forma di spesa corrente anziché in conto capitale; il sen. Fina (PD) ha lamentato il mancato accoglimento di alcuni emendamenti e ha auspicato una maggiore apertura da parte del Governo nell’ambito di una legge complessiva sugli interventi di protezione civile e di ricostruzione.

IL TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 473
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022
ARTICOLO 1 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All’articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: « la residenza, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « la residenza ovvero »;
al comma 4, le parole: « , sono, altresì » sono sostituite dalle seguenti: « sono altresì ».
Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
« Art. 5-bis. – (Rafforzamento dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale) – 1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale è autorizzata, nell’ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l’indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l’Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 5-ter. – (Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione) – 1. Al fine di garantire, nell’isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall’ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell’adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all’attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall’articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall’articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5-quater. – (Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l’isola di Ischia) – 1. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale provvede all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell’isola di Ischia.
2. L’aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall’approvazione del piano commissariale di cui all’articolo 5-ter, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.
Art. 5-quinquies. – (Progettazione e attuazione degli interventi) – 1. Alle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all’articolo 5-quater del presente decreto si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, è prorogato al 31 dicembre 2023.
Art. 5-sexies. – (Misure in materia di fanghi e inerti da colata) – 1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2023. Con le ordinanze commissariali di cui al comma 1 è assicurato altresì il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 5-septies. – (Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse) – 1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall’articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che è ampliata, in aggiunta a quanto previsto nello stesso comma 2, con le modalità di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, per l’anno 2023, fino a un massimo di: 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 641.000 euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 ».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: « ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l’anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « l’anno 2024, di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l’anno 2028 »;
al comma 2:
all’alinea, le parole: « e dal comma 1, del » sono sostituite dalle seguenti: « , e dal comma 1 del » e le parole: « ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l’anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « l’anno 2024, a 3 milioni di euro per l’anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l’anno 2028 »;
alla lettera b), le parole: « ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l’anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « l’anno 2024, 3 milioni di euro per l’anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l’anno 2028 ».
ARTICOLI DA 1 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)
1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.
6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l’anno 2022 e di 1.380.000 euro per l’anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere dall’anno 2023. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022.
2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.
Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)
1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.
Articolo 4.
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l’anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 5.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)
1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l’anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Articolo 5-bis.
(Rafforzamento dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale)
1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale è autorizzata, nell’ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l’indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l’Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 5-ter.
(Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)
1. Al fine di garantire, nell’isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall’ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell’adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all’attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall’articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall’articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 5-quater.
(Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l’isola di Ischia)
1. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale provvede all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell’isola di Ischia.
2. L’aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall’approvazione del piano commissariale di cui all’articolo 5-ter, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.
Articolo 5-quinquies.
(Progettazione e attuazione degli interventi)
1. Alle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all’articolo 5-quater del presente decreto si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, è prorogato al 31 dicembre 2023.
Art. 5-sexies.
(Misure in materia di fanghi e inerti da colata)
1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2023. Con le ordinanze commissariali di cui al comma 1 è assicurato altresì il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 5-septies.
(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall’articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che è ampliata, in aggiunta a quanto previsto nello stesso comma 2, con le modalità di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, per l’anno 2023, fino a un massimo di: 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 641.000 euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.
Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 3,61 milioni di euro per l’anno 2024, di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l’anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l’anno 2023, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per l’anno 2024, a 3 milioni di euro per l’anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:
a) quanto a 6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 0,54 milioni di euro per l’anno 2023, 3,61 milioni di euro per l’anno 2024, 3 milioni di euro per l’anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l’anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’articolo 1.
3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI FASCICOLO N. 1
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (473)
1.1
LOPREIATO, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sopprimere le parole: «di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno»;
2) sostituire le parole, ovunque ricorrano: «30 giugno 2023.» con le seguenti: «31 dicembre 2023.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 5:
1) sostituire le parole: «entro il 16 settembre 2023» con le seguenti: « entro il 16 marzo 2024»;
2) sostituire le parole: « a decorrere dal 16 settembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 16 marzo 2024»;
3) sostituire le parole: «30 settembre 2023.» con le seguenti: «31 marzo 2024.»;
d) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Al fine di assicurare ai comuni dell’isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l’anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere dall’anno 2023. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.».
Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:
a) quanto a 6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 0,54 milioni di euro per l’anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’articolo 1.»
1.2
ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «1.340.000 euro» fino a: «469.000 euro» con le seguenti: «2.840.000 euro per l’anno 2022 e di 2.880.000 euro per l’anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2:
a) all’alinea, sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,29» con le seguenti: «7,62 milioni di euro per l’anno 2022 e 12,25»;
b) alla lettera a), sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 10,75» con le seguenti: «7,62 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,71»;.
1.3
BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.»
G1.100
ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;
la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;
il decreto-legge in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta, prevedendo, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi;
allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l’anno 2022 e di 1.380.000 euro per l’anno 2023;
a seguito delle audizioni svolte in corso di esame in Commissione in sede referente è stata evidenziata la non adeguatezza delle cifre stanziate per il ristoro per il mancano gettito ai comuni interessati,
impegna il Governo
ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate all’integrale ristoro per il mancato gettito ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
G1.101
FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;
la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;
occorre prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio dell’isola d’Ischia, mirate anche a salvaguardare le attività economiche, in gran parte legate al turismo;
in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all’acquisto di immobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in aree non sicure e l’integrazione delle risorse per la ricostruzione;
sarebbe inoltre utile prevedere, almeno per la durata della fase di ricostruzione, date anche le criticità della viabilità legate agli eventi franosi, l’uso gratuito del trasporto pubblico locale per i residenti sull’isola e per i lavoratori,
impegna il Governo
a prevedere specifici stanziamenti finalizzati all’azzeramento della tariffa per l’uso del trasporto pubblico locale, per la durata del processo di ricostruzione, per i residenti e per i lavoratori che prestano l’attività lavorativa nell’isola di Ischia.
G1.102
ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;
la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;
Ischia ha subito inoltre un danno di immagine che rischia di compromettere la stagione turistica,
impegna il Governo
a prevedere lo stanziamento di apposite risorse volte a dimezzare il costo dell’energia elettrica e del gas per i cittadini e le imprese residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, anche in vista dell’avvio della prossima stagione turistica.
1.0.1
NAVE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)
1. Al fine di assicurare ai comuni dell’isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All’onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.2
FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)
1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All’onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.0.3
ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sospensione mutui MEF)
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.”
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2:
a) all’alinea, sostituire le parole: «, valutati in 6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l’anno 2023» con le seguenti: «e 3-bis, valutati in 56,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 61,29 milioni di euro per l’anno 2023»;
b) b) alla lettera a) sostituire le parole: »6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 10,75» con le seguenti: «56,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 60,75».
1.0.4
IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esenzione IMU)
1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al primo periodo.»
1.0.5
CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di ristoro per le aziende agricole dell’Isola d’Ischia danneggiate da eventi calamitosi)
1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 6 del presente decreto».
2.1
DE ROSA, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole «decreto al 31 dicembre 2022» con le seguenti «decreto al 31 gennaio 2023»; sostituire «successiva al 31 dicembre 2022.» con le seguenti «successiva al 31 gennaio 2023.»;
b) al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti «31 gennaio 2023.»;
c) al comma 3:
1) sopprimere le parole, ovunque ricorrano:«di Casamicciola Terme o Lacco Ameno,»;
2) sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».
d) al comma 4:
1) sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;
2) sostituire le parole: «Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022», con le seguenti: «Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023»;
e) al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;
f) al comma 8, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».
3.1
ALOISIO, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;
2) sopprimere le parole: «di Casamicciola Terme o Lacco Ameno»;
b) al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2022», con le seguenti «31 gennaio 2023»
4.1
MAZZELLA, TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, CASTIELLO, BILOTTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti «31 dicembre 2024»;
2) sostituire la parola «2024» con la seguente «2025»;
b) al comma 2, sostituire le parole «per l’anno 2023» con le seguenti «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»
G4.200
PAITA, FREGOLENT
Il Senato,
premesso che:
gli eventi calamitosi verificatisi nell’isola di Ischia dimostrano, ove ce ne fosse ancora bisogno come l’Italia sia un Paese fragile e il prezzo di questa fragilità in termini di vite umane e danni economici è stato sempre troppo alto perché non si è mai intervenuti in modo organico per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza la nostra Penisola dalle sue conseguenze.
Contro il dissesto il Governo Renzi nella XVII Legislatura investì 9,8 miliardi di euro (piano finanziario 2013-2015 ndr) ed isitutì per la prima volta il Piano nazionale con oltre 9 mila opere in progetto;
con il progetto Italia-sicura si scelse, per la prima volta la strada della prevenzione superando la logica delle emergenze in settori chiave per contrastare il dissesto idrogeologico;
negli ultimi 80 anni si sono verificati in Italia più di 5.400 alluvioni e 11.000 frane e la classifica dei comuni ad altissimo rischio, secondo il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, vede al primo posto l’Umbria, seguita da Basilicata, Molise, Liguria, Val d’Aosta, Abruzzo e Lombardia;
secondo i dati del rapporto Ecosistema Rischio 2017 di Legambiente in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico e oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni;
la disciplina della governance e il coordinamento e la gestione degli interventi, attraverso la struttura di missione allora istituita a Palazzo Chigi sono stati alla base per l’individuazione degli interventi e per il reperimento delle risorse necessari;
la struttura, istituita nel maggio del 2014, impresse, infatti, una grande accelerazione all’attuazione di tutti gli interventi svolgendo una fondamentale azione di recupero dei fondi stanziati contro il dissesto idrogeologico e non spesi negli anni 2000-2014: un “tesoretto” da 2,2 miliardi che furono sbloccati anche grazie all’opera di semplificazione degli iter burocratici necessari alla cantierazione;
i tragici eventi verificatisi nell’isola di Ischia dimostrano come sia necessaria oggi, come e più di allora, una struttura che coordini e monitori gli interventi, anche relativamente al Piano di mitigazione del rischio idrogeologico e alle nuove procedure in merito alla gestione delle risorse idriche tese al superamento delle procedure di infrazione che erano pendenti nei confronti dell’Italia;
impegna il Governo
ad istituire la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che operi in coordinamento con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli Enti ed Organi preposti, nell’ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
5.1
BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO
Al comma 1, premettere le parole: «In ragione dell’intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,»
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, a decorrere dall’anno 2023, nella misura di euro 50 milioni.»;
b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «e quanto all’onere di 50 milioni a decorrere dall’anno 2023 a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l’istituzione di un presidio di protezione civile nelle isole minori.»
5.0.1
BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5.1.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell’isola di Ischia e dell’intero territorio nazionale)
1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l’immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2023 e il Fondo di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell’Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.
2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all’ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l’abuso edilizio. L’ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.2
FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5.1.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell’isola di Ischia e dell’intero territorio nazionale)
1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell’isola di Ischia e sull’intero territorio nazionale, all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all’ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l’abuso edilizio. L’ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».
5.0.3
FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5.1.
(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)
1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;
c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
G5.100
FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;
la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle distrutte;
occorrono prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio dell’isola d’Ischia, mirate anche a salvaguardare le attività economiche, in gran parte legate al turismo;
in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all’acquisto di immobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in aree non sicure e l’integrazione delle risorse per la ricostruzione;
il decreto in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta,
impegna il Governo
ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate al completamento del processo di ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio e dei cittadini dell’isola di Ischia.
G5.101
IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la «funzione fondamentale» in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l’attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato a tal fine;
in un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell’assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile;
il piano di protezione civile comunale riporta, infatti, le procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel territorio del Comune. Il piano è lo strumento che consente al Sindaco, prima autorità di protezione civile, di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio;
secondo quanto riportato da notizie di stampa (Ansa 30 novembre 2022) il Ministro Musumeci ha dichiarato che «non c’è solo il caso di Casamicciola. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comunale di Protezione Civile perché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti. Ma sono tanti i Comuni che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento.»,
impegna il Governo
ad incrementare le risorse destinate al Fondo regionale di protezione civile, riservandone una quota agli enti locali per l’organizzazione dei servizi comunali e intercomunali di Protezione Civile e a prevedere, per quei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, l’applicazione del potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
G5.102
BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
l’esperienza vissuta nell’isola di Ischia a seguito degli eventi eccezionali verificatesi a partire dal 26 novembre 2022 e, prima, a causa del sisma evidenziano la prioritaria esigenza di garantire con continuità un adeguato servizio di soccorso alla popolazione in caso di incidenti o calamità nei territori delle isole minori;
questa esigenza è, oltretutto, accresciuta dalla circostanza che le isole minori costituiscono territori ad altissima vocazione turistica e ciò, nella gran parte dei casi, determina un incremento in maniera esponenziale delle presenze durante la stagione estiva;
impegna il Governo
a garantire l’istituzione di presidi di Protezione civile sui territori delle isole minori ove ricorrono particolari condizioni di rischio.
G5.103
BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
premesso che:
i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati agli effetti dei cambiamenti climatici stanno assumendo un’importanza crescente nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della pianificazione urbana e regionale ed evidenziano la drammatica urgenza di politiche più efficaci sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto, sia sul fronte dell’adattamento agli stessi;
secondo l’ultimo rapporto SNPA, il consumo di suolo in Italia, non solo non rallenta, ma nel 2021 riprende a correre con maggiore forza, superando la soglia dei 2 metri quadrati al secondo e sfiorando i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un anno, un ritmo non sostenibile che dipende anche dall’assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell’attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;
difendere il suolo significa anche proteggere il Paese dalla minaccia del dissesto idrogeologico che, purtroppo, spesso ha conseguenze gravissime, anche in termini di perdita di vite umane, a causa dell’uso dissennato del territorio. Complessivamente, sono infatti il 93,9 per cento i comuni a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera;
nell’isola di Ischia il consumo di suolo è stato di 15 ettari in 15 anni: in media, 10.000 m2 all’anno di nuove costruzioni, quasi 1/3 in aree a rischio frana (Fonte Ispra);
la tragedia che sta vivendo la popolazione dell’isola conferma l’esigenza, da un lato, di contrastare ogni forma di condono edilizio, dall’altro di procedere agli abbattimenti delle opere abusive;
si ricorda, infatti, che il rischio di dissesto idrogeologico è amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio e procedere con gli abbattimenti è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi;
grazie ad una norma del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) è stata introdotta la funzione sostitutiva dei Prefetti i quali possono intervenire procedendo con le demolizioni in caso di inerzia da parte dei comuni;
tale norma purtroppo è stata resa poco efficace in quanto interpretata in senso restrittivo solo sugli interventi di demolizioni riguardanti abusi accertati solo successivamente alla entrata in vigore della normativa, quindi successivamente a settembre 2020;
occorre invece renderla più efficace consentendone l’applicazione anche in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accertato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020;
si ricorda infatti che la norma è finalizzata proprio ad affrontare e risolvere un grave deficit di legalità: solo il 19,6 per cento delle ordinanze di demolizione emesse dai comuni, secondo un’indagine svolta da Legambiente, è stata eseguita ed è del tutto evidente che, a seguito di una sua interpretazione restrittiva, decine di migliaia di manufatti continuano a rimanere esattamente dove sono; le prefetture, infatti, non hanno il compito di occuparsene, essendo i provvedimenti dei comuni precedenti alla legge del 2020,
impegna il Governo
ad escludere categoricamente la riproposizione di nuovi condoni edilizi e ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per affrontare il nodo dell’abusivismo che resiste alle demolizioni intervenendo da un lato sulla mancanza di risorse e dall’altro su un’interpretazione estensiva del potere sostitutivo dei Prefetti, richiamato in premessa, anche in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della norma del decreto semplificazioni richiamata in premessa.
5-bis.0.200
DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.1
(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)
1. All’Articolo 10-bis della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: “In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all’ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.”»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all’ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l’abuso edilizio. L’ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.»;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.».».
5-quater.0.200
DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-quater. 1
(Fascicolo digitale delle costruzioni)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza e affidabilità delle costruzioni è istituito il Fascicolo digitale della costruzione (nel seguito: fascicolo) mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, ecc. prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione.
2. Il fascicolo concorre mediante la conoscenza dell’edificato alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio.
3. Il fascicolo di natura esclusivamente digitale, opera secondo i principi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all’articolo 73 del Codice dell’amministrazione digitale, e rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data ed è implementato in modo indipendente dalle caratteristiche del sistema hardware impiegato per la sua consultazione.
4. Il Fascicolo è liberamente consultabile, fatta salva la possibilità di prevedere sezioni a consultazione limitata ed è coerente con i principi di rispetto della privacy, rispetto della cyber-security, rispetto dell’economicità del procedimento amministrativo.
5. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’Intesa con la Conferenza unificata di cui dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 viene approvato il regolamento per la definizione della struttura del fascicolo.».
5-septies.0.1
IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA
Dopo l’articolo inserire i seguenti:
«Art. 5-octies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)
1. Ai soggetti proprietari d’immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell’evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un’opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui all’articolo 5-ter;
b) un contributo per acquisto d’immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell’Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall’evento sismico del 21 agosto 2017.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l’abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d’inedificabilità assoluta.
Art. 5-novies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)
1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell’evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell’evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l’integrale ristoro dei danni subiti.
Art. 5-decies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)
1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d’interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d’indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell’anno 2021.
4. L’INPS provvede all’erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.»
Conseguentemente, all’articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-octies, 5-septies, 5-novies e 5-decies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l’anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
2-ter. Ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-octies, 5-septies, 5-novies e 5-decies, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all’utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»
5-septies.0.2
ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO
Dopo l’articolo inserire i seguenti:
«Art. 5-octies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)
1. Ai soggetti proprietari d’immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell’evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un’opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al precedente articolo 5-ter;
b) un contributo per acquisto d’immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell’Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall’evento sismico del 21 agosto 2017.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l’abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d’inedificabilità assoluta.
Art. 5-novies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)
1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell’evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell’evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l’integrale ristoro dei danni subiti.
Art. 5-decies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)
1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d’interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d’indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell’anno 2021.
4. L’INPS provvede all’erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.»
Conseguentemente, all’articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l’anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.
2-ter. I commi da 153 a 159, dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono abrogati.»
5-septies.0.3
LOPREIATO, SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-octies.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)
1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, che sospendono o riducono l’attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
5-septies.0.4
BILOTTI, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-octies.
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all’emergenza a seguito degli eventi eccezionali)
1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all’emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell’isola d’Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità» 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»
5-septies.0.5
CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5- octies.
(Fondo per la promozione del lavoro agile)
1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l’organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
5-septies.0.6
CASTIELLO, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOPREIATO, CASTELLONE, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, BILOTTI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5- octies.
(Misure per il trasporto scolastico dell’isola d’Ischia)
1.Al fine di favorire l’attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull’isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell’isola d’Ischia è attribuito per l’anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro».
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».