E’ stata accolta l’istanza dell’Avv. Bruno Molinaro in merito alla sospensiva della esecuzione dell’ordine di demolizione dell’abitazione della famiglia della signora Maria Grazia Buono, nelle more della celebrazione della udienza camerale fissata per il 20 marzo 2025. L’avvocato spiega che tale decisione viene supportata “ dalla protezione del diritto alla difesa e alla inviolabilità del domicilio” .

L’avv. Bruno Molinaro ha chiesto ed ottenuto che la demolizione fosse disposta, eventualmente dopo l’udienza del 20 marzo 2025 e spiega che: “Con ordinanza del 24 febbraio 2025, codesto Tribunale, ha fissato la discussione dell’incidente di esecuzione proposto in data 20 febbraio 2025 all’udienza del 20 marzo 2025, disponendo, nel contempo, che “in vista dell’acquisizione nell’udienza camerale e al fine dell’istruttoria a svolgersi, siano raccolti elementi relativi alla posizione economica e reddituale globale del nucleo familiar negli ultimi 5 anni, ivi compreso l’eventuale godimento di misure di sostegno e l’eventuale disponibilità di fonti di sostentamento, mandando per tali adempimenti alla guardia di finanza, compagnia di ischia”. Alla luce di tale provvedimento, è fuor di dubbio che, se la demolizione dovesse avvenire prima della data del 20 marzo 2025, l’istante verrebbe privata di ogni tutela giurisdizionale. Appare, pertanto, opportuno disporre, altresì, che, nelle more della celebrazione della udienza camerale, sia mantenuta la “res adhuc integra” al fine di garantire il diritto di difesa ed evitare che la futura pronuncia giudiziale diventi “inutiliter data” laddove l’esito dei disposti incombenti istruttori dovesse risultare favorevole alle ragioni della istante”.
Quindi l’avvocato difensore ha chiesto ed ottenuto in merito ai provvedimenti dell’abitazione della famiglia della sig.ra Buono: “di disporsi il differimento della esecuzione dell’ordine di demolizione sino alla data di celebrazione dell’udienza camerale fissata per il 20 marzo 2025 sia al fine di non veder vanificata la tutela giurisdizionale ex artt. 2, 3 e 24 cost., sia perché ricorre, con certezza, il pericolo di danno grave ed irreparabile, non altrimenti evitabile in caso di esito favorevole dell’incidente di esecuzione. Confidando nell’accoglimento della istanza, nell’ottica di un equo contemperamento del dovere di eseguire le pronunce giudiziali con i bisogni della vita (necessità dell’abitare e tutela del diritto alla salute)”.
L’istanza presentata ieri, 25 febbraio 2025 è stata accolta come si evince dal documento allegato:
