ABUSIVISMO. IL TAR CAMPANIA ANNULLA UN ABBATTIMENTO LEGATO AL TERZO CONDONO. MOLINARO: “SENTENZA INNOVATIVA”

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Sul fronte delle demolizioni di abusi edilizi, interviene la Seconda Sezione del Tar Campania che, con una sentenza del 29 gennaio, annulla di fatto un abbattimento di opere abusive legate al terzo condono del 2003.

“Una sentenza innovativa”, ha commentato entusiasta per il risultato importante ottenuto l’avvocato Molinaro, difensore del proprietario dell’immobile

Con ordinanza n. 119 del 7 luglio 2021, notificata il 21 luglio 2021, il responsabile del Servizio Tecnico del comune di Forio ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

Una demolizione ingiunta – secondo i giudici – benché le opere sanzionate siano coperte da regolare istanza di condono edilizio (nonostante si tratti del tanto contestato quanto inapplicabile terzo condono).

Ed è quanto prevede la stessa legge del cosiddetto primo condono (47/85):

la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.

Anche alcuni articoli specifici delle successive due leggi di condono (724/94 e 326/03) prevedono, altresì, che “fino alla scadenza dei termini fissati dall’art. 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione”.

“in ogni caso – aggiungono i giudici – la pendenza della domanda di condono preclude l’adozione dei provvedimenti repressivi, occorrendo la previa definizione della domanda con cui l’interessato ha

chiesto di sanare le opere abusive”.

Quindi i giudici della Seconda Sezione del Tar Campania, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025, hanno accolto il ricorso contro l’abbattimento, “salvi gli ulteriori e doverosi provvedimenti della Pubblica Amministrazione sulla domanda di condono”, condannando il Comune di Forio “al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate nella misura di euro 2.000 oltre accessori di legge”.