CASAMICCIOLA. LAMONICA: “LA DEMOLIZIONE DEL CAPRICCIO, INGIUSTIFICATA ED ILLEGITTIMA”

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Sulla genesi della demolizione dell’edificio ex Capriccio in Piazza Marina a Casamicciola, interviene il prof.Nicola Lamonica che ha tracciato una ricostruzione tecnico-amministrativa, “per la migliore comprensione della sciagurata procedura eseguita dal comune di Casamicciola circa la ingiustificata demolizione del Capriccio de Calise”.

Lamonica, che spera “in un intervento parlamentare che faccia chiarezza anche sui silenzi del prefetto di Napoli”, sostiene che  

“la demolizione e la delocalizzazione dell’immobile scaturisce non da un pericolo imminente, bensì da accordi e scelte politiche prive del nesso di casualità con il Terremoto e l’alluvione, in quanto non rapportato con il Piano di ricostruzione post sisma e post alluvione e con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Comune di Casamicciola approvato dall’Autorità di Bacino competente”.

Inoltre, per Lamonica  “risulta illegittimo far ricorso alle procedure di somma urgenza nel caso in cui l’urgenza stessa sia sopravvenuta a causa del comportamento colpevole dell’amministrazione”

“Infatti – specifica ancora Lamonica – i lavori di somma urgenza non sono stati disposti in conseguenza di un ben specifico e individuabile evento imprevedibile, bensì risultano riconducibili a situazioni di incuria, degrado e ammaloramento risalenti nel tempo, che avrebbero dunque determinato una procurata urgenza”.

Il testo integrale della nota a firma del prof.Nicola Lamonica:

Con Ordinanza del Sindaco n. 29 del 14/10/2024 – avente ad oggetto “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI CONCERNENTI L’INCOLUMITÀ PUBBLICA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI DEMOLIZIONE ALL’IMMOBILE EX CAPRICHO DE CALISE IN PIAZZA MARINA” – si è ordinato “all’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile ing. Gaetano Grasso, di provvedere ad horas, dalla notifica del presente atto, alla demolizione dell’immobile ex Capricho de Calise sito in Casamicciola Terme alla Piazza Marina, di cui al Foglio 1, particella catastale 1134, al fine di procedere alla rigenerazione e riqualificazione dell’intera Piazza Marina e aree limitrofe, precisando che la copertura finanziaria per il suddetto intervento è assicurata dall’Ordinanza speciale n. 1 dell’11 aprile 2023, così come modificata dall’art. 7 dell’Ordinanza speciale n. 7 del 29 dicembre 2023”;

in attuazione della suddetta ordinanza sindacale contingibile e urgente, con Verbale del 18/10/2024 sono stati consegnati in somma urgenza i lavori in oggetto alla ditta Edil Moter Srl, con sede in Guidonia Montecelio (RM) alla Via Camillo Olivetti, 8, le cui lavorazioni da effettuare sono quantificate, comprensive di oneri della sicurezza, pari ad € 611.662,60 oltre Iva al 22%, come da progetto allegato al predetto verbale, comprensivo di quadro economico e computo metrico estimativo, costituendone parte integrante e sostanziale;

la ditta affidataria ha richiesto, con comunicazione acquisita agli atti del protocollo di questo Ente in data 31/10/2024 con il numero 22492, l’autorizzazione al subappalto dei lavori all’operatore economico ISCHIASFALTOSNC, con sede in Barano d’Ischia (NA) alla Via Piano Testaccio, 2, Cap 80072, P. Iva e C.F.: 04705600635, per un importo di     € 149.312,70 (centoquarantanovemilatrecentododici/70) comprensivo degli oneri di sicurezza, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

con determina n. 846 del 06/11/2024, a firma del RESPONSABILE DELL’ AREA V – TECNICA ìng. Gaetano Grasso, viene autorizzato il subappalto all’Impresa ISCHIASFALTO SNC, con sede in Barano d’Ischia (Na) alla Via Piano Testaccio, 2, Cap 80072, P. Iva e C.F.: 04705600635, nelle modalità e importi previsti dall’articolo 18 della Legge 55/90 e ss. mm. e ii. in riscontro alla richiesta pervenuta in data 31/10/2024 con il numero 22492, dalla Ditta affidataria dei lavori di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. n. 36/2023;

tale determina è stata:

  •  inviata all’on. Avv. Giovanni Legnini, quale Commissario Straordinario Ex OCDPC 948/2022 per i consequenziali adempimenti di competenza;
  • comunicata, per conoscenza, all’Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
  • pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  • pubblicata sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs n°33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della L.190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione);
  • inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Comunale.

Tutto ciò Premesso, con la determina in questione si apprende che – per la demolizione dell’immobile ex Capricho de Calise al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità e  di procedere alla rigenerazione e riqualificazione dell’intera Piazza Marina e aree limitrofe – l’ing. Gaetano Grasso, il giorno 18/10/2024 affida con verbale di somma urgenza i lavori alla ditta Edil Moter Srl, con sede in Guidonia Montecelio (RM) per un importo, pari ad € 611.662,60 oltre Iva al 22%, come da progetto allegato al predetto verbale, comprensivo di quadro economico e computo metrico estimativo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Preliminarmente si riassume e precisa brevemente il dettato normativo inerente l’istituto della somma urgenza:

Tale istituto è disciplinato dall’art. 140 del d.lgs. 36/2023, titolato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Le disposizioni normative al riguardo prevedono:

  1. Chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre l’immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
  2. la redazione di un verbale, c.d. di “somma urgenza”, in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
  3. l’esecuzione dei relativi lavori, affidata in forma diretta, ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento;  
  4. il corrispettivo delle prestazioni ordinate definito consensualmente con l’affidatario.
  5. la compilazione da parte del responsabile del procedimento di una perizia giustificativa degli stessi, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie:

il verbale di somma urgenza che indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, è scaturito da un’ordinanza sindacale contingibile e urgente con un progetto da realizzare, comprensivo dell’importo dei lavori da eseguire, quadro economico e compito metrico ed estimativo.

Tutto questo in contrasto con la normativa vigente di cui ai punti 1,2,3,4,5. 

Infatti, i lavori di somma urgenza non sono stati disposti in conseguenza di un ben specifico e individuabile evento imprevedibile, bensì risultano riconducibili a situazioni di incuria, degrado e ammaloramento risalenti nel tempo, che avrebbero dunque determinato una procurata urgenza.

In proposito, risulta illegittimo far ricorso alle procedure di somma urgenza nel caso in cui l’urgenza stessa sia sopravvenuta a causa del comportamento colpevole dell’amministrazione, la quale, pur potendo prevedere l’evento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.
Peraltro, l’utilizzo dello strumento della somma urgenza è stato effettuato anche in assenza della perizia giustificativa, della verifica dei requisiti generali e dell’antimafia dell’operatore economico affidatario.

Infatti, la ditta Edil Moter Srl, con sede in Guidonia Montecelio (RM):

  • è qualificata per la categoria di opere specializzata OS23 classifica II, mentre per l’esecuzione dei lavori di importo pari ad €.611.662,60 è richiesta la classifica III (all’art. 28 dell’All. II.12 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023);
  • non risulta iscritta nella White List della Prefettura della provincia di Roma, trattandosi di lavori afferenti ad attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa secondo l’art. 1 comma 53 lettera c) della legge 06.11.2012 n.190;
  • non si sa se risulta iscritta all’albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, per l’esecuzione delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, non è stato applicato il ribasso minimo del 20% sull’importo dei lavori da realizzare.

Non risulta il concordamento dei prezzi con la ditta affidataria, in quanto si fa riferimento ad un progetto che non si chi lo ha fatto e come sia stato approvato, senza una verifica puntuale e scientificamente accertata dello stato strutturale dell’edificio da demolire, visto che pochi giorni prima dalla emissione dell’ordinanza sindacale il progettista si era dimesso dall’incarico avuto due anni prima senza aver potuto effettuare i rilievi necessari per stabilire la natura dei lavori da realizzare.

Inoltre, la demolizione e la delocalizzazione scaturisce non da un pericolo imminente, bensì da accordi e scelte politiche prive del nesso di casualità con il Terremoto e l’alluvione, in quanto non rapportato con il Piano di ricostruzione post sisma e post alluvione e con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Comune di Casamicciola approvato dall’Autorità di Bacino competente.

Non è possibile che un’opera così importante per lo sviluppo socio- economico del Paese possa essere realizzata con un’ordinanza contingibile e urgente sotto la sola responsabilità dell’ing. Gaetano Grasso che, a titolo gratuito, dovrebbe realizzare ad horas la demolizione e procedere alla rigenerazione e riqualificazione dell’intera Piazza Marina e aree limitrofe.   

Per fare tutto questo come sopra rappresentato, l’ingegnere ha affidato i lavori ad un solo operatore economico mediante un verbale di somma urgente riferendosi a quanto previsto dal codice di contratti, senza rispettare la procedura di cui all’art. 140 del D:lgs 36 del 31 marzo 2023. 

Si ribadisce, infine, che la demolizione del fabbricato è un intervento affidabile con le usuali procedure ad evidenza pubblica, e quindi la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori non è coerente con la dichiarata urgenza connessa all’eliminazione della situazione di pericolo e il progetto di stima non indica, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

In conclusione, nel caso di specie, pare sussistere un utilizzo artificioso dello strumento della somma urgenza.Si fa infine presente che l’istituto della somma urgente consente alla stazione appaltante di affidare ad uno o più operatori economici, per cui appare strano che una ditta che si è dichiarata in grado di svolgere i lavori assegnati dopo dieci giorni chiede di essere autorizzato ad affidare i lavori di importo pari ad € 149.312,70 all’Impresa ISCHIASFALTO SNC, con sede in Barano d’Ischia (Na).