SERRARA FONTANA. FALLIMENTO “LA TORRE SRL”: AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE, REVISORI E COMUNE CONDANNATI A PAGARE

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Circa 5 milioni e mezzo di euro: a tanto ammonta la richiesta complessiva che la Sezione Specializzata in Materia d’Impresa del Tribunale di Napoli chiede che venga pagata dal Comune di Serrara Fontana, dall’amministratore unico, dai componenti del collegio dei revisori e dal liquidatore della Società “La Torre srl”, dichiarata fallita il 6 marzo 2015 con sentenza del Tribunale di Napoli. La sentenza del pagamento è stata pubblicata l’11 novembre 2024.

“La Torre srl”, era stata costituita in data 10.05.2002, con capitale sociale pari ad euro 118.085.80 ed operante nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disinfestazione, servizi di igiene urbana, nonché gestione imposte, gestione parcheggi, pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, offendo tali servizi in favore del socio unico, il Comune di Serrara Fontana; nonché a far data dall’anno 2005, si è occupata anche dell’accertamento e della riscossione dei tributi per i rifiuti urbani.

Il 6 dicembre 2012 la società veniva messa in liquidazione.

Dal verbale della delibera si evince che di fronte al bivio in cui si trovava il socio unico – comune di Serrara Fontana – se deliberare lo stato di scioglimento oppure ricapitalizzare come già deliberato in data 22.12.2011 (“delibera che veniva frettolosamente revocata e che attestava la piena consapevolezza che l’unico salvagente per una società già in stato di insolvenza non poteva essere che la capitalizzazione, sebbene nella forma sempre piuttosto discutibile del conferimento di beni di proprietà dell’ente comunale”, scrivono i giudici della sezione specializzata in materia d’impresa nelle motivazioni della sentenza), la scelta cadeva sulla messa in liquidazione, “nonostante – annotano ancora i giudici – i consiglieri di opposizione avessero proposto un emendamento alla delibera in cui si affermava testualmente l’esigenza di “prendere atto che la società La Torre versa da anni in uno stato di insolvenza ed essendo priva del Durc non è nelle condizioni di operare e la situazione impone di depositare al tribunale fallimentare le scritture contabili per la nomina del curatore”.

“Vi è di più – aggiungono ancora i giudici -perché l’opposizione si mostra più diligente nella valutazione dello stesso esito della liquidazione nella parte in cui si legge sempre nel medesimo emendamento che “la liquidazione comporterebbe solo un aggravio dei costi che non potrebbero essere riconosciuti giusto parere Corte dei conti sezione Abruzzo n. 354/2012 del 01.10.2012”.

La curatela del fallimento de “La Torre s.r.l. in liquidazione” aveva chiamato in giudizio il comune, l’amministratore ed il liquidatore della società, “al fine – scrivono i giudici nella sentenza – di sentire accertare le loro responsabilità, nella rispettiva qualità assunta nell’ambito della società fallita, nella causa dei danni al patrimonio sociale e quindi per ottenere la condanna al risarcimento dei danni causati al patrimonio sociale ed ai creditori”.

“La società fallita – sempre secondo i giudici – aveva espletato attività affidata dal Comune di Serrara Fontana ricavando compensi del tutto antieconomici, operando, tuttavia, sino alla dichiarazione di fallimento, in perdita e senza che l’ente comunale partecipante coprisse le perdite così accumulate”.

“Una complessa azione di responsabilità, messa in atto dalla curatela fallimentare con la quale rivendica un’obbligazione risarcitoria che affonda le sue radici nei profili di responsabilità degli organi sociali (in primis, organo amministrativo e collegio sindacale), ma che si estende alla responsabilità del socio unico ente comunale titolare dell’intero capitale sociale della fallita al quale viene addebitato l’esercizio di attività di abusiva eterodirezione”.

“Se l’ente pubblico territoriale – chiariscono i giudici – intende perseguire finalità di natura economica o finanziaria, attraverso la costituzione di società in house che garantiscono lo svolgimento di servizi per la comunità locale, è chiamato a sindacare se ed a quali condizioni l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento si connoti come abusiva fino a provocare un danno al patrimonio della partecipata, incidendo sulla stessa natura lucrativa di quest’ultima”.

“L’ente socio unico (il comune di Serrara Fontana) che approva i bilanci della controllata non poteva non sapere che quella perdita era la diretta conseguenza della palese mala gestione dell’amministratore unico, eppure ne accetta le nefaste conseguenze per il patrimonio sociale senza assumere alcuna decisione, così quasi “ratificando” l’operato amministrativo contribuendo in chiave di corresponsabilità a produrre il danno per le casse sociali della partecipata”.

“Qualora l’ente comunale socio unico avesse voluto improntare la strategia di eterodirezione nel rispetto di una corretta gestione imprenditoriale era tenuta a rimuovere il management societario della fallita che aveva inanellato una serie di condotte illecite produttive di pesanti conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio della fallita per condurla al dissesto. Al contrario, l’opzione di lasciare al comando sin dalla costituzione della società un board amministrativo palesatosi inadeguato milita nel senso di ritenere che le strategie amministrative seppure fallimentari fossero oggetto di indirizzo e condivisione dell’ente comunale partecipante”.

E così il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, riunito nella camera di consiglio del 24 luglio 2024, ha così sentenziato, condannando in solido tra loro nei limiti della concorrenza delle somme:

– DE DATO ANGELO

(il quale aveva ricoperto la carica di amministratore dalla costituzione della società sino alla messa in liquidazione avvenuta nel 06.12.2012)

 al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma complessiva di € 1.701.348,79, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali;

– COLICCHIO PASQUALE e PASCALE NICOLA

(Componenti del collegio sindacale della società)

al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 2.151.050,53, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali

– COMUNE DI SERRARA FONTANA

al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 1.180.323,41, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali

MATTERA GIUSEPPE

(che con la messa in liquidazione della società aveva assunto la carica di liquidatore)

 in solido con il comune e COLICCHIO PASQUALE e PASCALE NICOLA, nei limiti della concorrenza delle somme,

al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € € 472.151,74, oltre rivalutazione monetaria dal 06/03/2015 e interessi legali.

Il Tribunale dichiara inoltre la cessazione della materia del contendere tra la curatela fallimentare ed i chiamati all’eredità di Cuomo Carlo, presidente del collegio dei revisori, deceduto.