La Città Metropolitana di Napoli ha inviato una comunicazione formale al Comando di Polizia Locale del Comune di Casamicciola Terme, al Responsabile dell’Area VIII Vigilanza, Dott.ssa Chiara Boccanfuso, e ad altri enti e amministrazioni locali, riguardante l’Ordinanza Dirigenziale N. 44 del 18/07/2024. L’ ordinanza, emessa dal Comune di Casamicciola Terme, introduce il divieto di circolazione per autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e 18,5 t e impone un limite di velocità di 30 km/h.
La Città Metropolitana di Napoli ha sollevato obiezioni formali riguardo a questa ordinanza, sostenendo che le strade coinvolte, tra cui la ex SS 270 e altre strade provinciali, sono di competenza di enti diversi dal Comune di Casamicciola Terme. In particolare, l’ente sottolinea che la regolamentazione dei limiti di velocità e delle restrizioni di peso sulle strade provinciali situate all’interno di centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti rientra nelle competenze dell’ente proprietario delle strade, non del Comune.
La comunicazione sottolinea diversi punti critici dell’ordinanza:
– Competenza sulle Strade: La regolamentazione delle strade provinciali e regionali richiede il coinvolgimento dell’ente proprietario. L’ordinanza non può essere applicata senza il consenso di questi enti.
– Impatto sulle Attività Commerciali:Le limitazioni imposte potrebbero avere impatti negativi significativi sulle attività commerciali e sui cittadini. Le decisioni devono tenere conto delle ricadute economiche e sociali, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. sugli Enti Locali).
– Principio di Proporzionalità: L’art. 7 del Codice della Strada consente l’adozione di provvedimenti limitativi della circolazione, ma tali provvedimenti devono rispettare il principio di proporzionalità e non imporre restrizioni non giustificate da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità delle strade.
In conclusione, la Città Metropolitana di Napoli ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’Ordinanza Dirigenziale N. 44 del 18/07/2024, ritenendola in contrasto con le norme vigenti e priva di adeguate motivazioni.