PARCHEGGIO DELLA SIENA. IL PUNTO SUL PIANO PROCESSUALE

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Alla luce degli esiti della udienza camerale di ieri (rinvio della decisione
finale alla prossima udienza del 29 marzo 2023) può ritenersi che, tanto per il
Comune d’Ischia, in persona del Sindaco Enzo Ferrandino (nella foto in basso), difeso dall’avvocato
Bruno Molinaro, che per la Soprintendenza (che aveva disposto la sospensione
dei lavori), difesa dall’Avvocatura dello Stato, la strada sia ormai in discesa.


Infatti, il T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, con la ordinanza depositata
stamane (Pres. Santino Scudeller, Relatore Rocco Vampa), ha ritenuto
rilevante ai fini del decidere l’ingiunzione di demolizione adottata dall’ing.
Francesco Iacono, nella sua qualità di capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Ischia: ordinanza di demolizione che, come si ricorderà, contesta e sanziona una
serie di opere ritenute “variazioni essenziali”, ai sensi dell’art. 32, terzo comma,
del d.P.R. n. 380/01, rispetto al permesso rilasciato e comportanti, in quanto tali,
la abusività dell’intero parcheggio multipiano e della annessa sala
polifunzionale.
Si è appreso che, sulla tempestività della documentazione prodotta,
comprensiva anche del verbale di sequestro redatto di iniziativa dalla Polizia
Locale a seguito di delega del Procuratore Aggiunto della Repubblica Paolo
Filippelli, vi era stata discussione all’udienza camerale tenutasi, come detto, in
data di ieri.


L’avvocato Molinaro (nella foto in alto) e l’avvocato dello Stato, unitamente agli avvocati
Cristina Buono, Miriam Petrone e Giampaolo Buono rispettivamente per il
Comitato Salviamo Ischia Ponte e per la società Cuomo Francesco Immobiliare,
proprietaria frontistante, interventori “ad opponendum”, avevano sostenuto
l’ammissibilità della predetta documentazione, trattandosi di documentazione
sopravvenuta e – di certo – rilevante ai fini della decisione della istanza cautelare,                              quantomeno al fine di escludere il paventato pericolo di danno grave e
irreparabile per la società ricorrente Turistica Miramare, difesa dall’avvocato
Ferdinando Scotto.

Il T.A.R., in conclusione, ha ritenuto tale documentazione meritevole di
esame, potendo condizionare la stessa ammissibilità del ricorso proposto dalla
società Turistica Miramare contro il provvedimento di sospensione della
Soprintendenza o, comunque, la sua improcedibilità per carenza sopravvenuta di
interesse. I difensori tutti del Comune, della Soprintendenza e degli interventori
hanno, peraltro, evidenziato che, secondo giurisprudenza consolidata, anche
della Cassazione, “gli interventi edilizi, di qualunque tipo, anche di
manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, realizzati su immobili
abusivi non condonati, ripetono le caratteristiche di abusività dell’opera
principale alla quale accedono: non è, infatti, consentita la prosecuzione dei
lavori di completamento su opere abusive, sino all’eventuale intervento della
sanatoria e le opere di completamento realizzate in spregio a tale principio
devono essere oggetto di riduzione in pristino”.
L’avvocato Molinaro ha anche eccepito l’infondatezza dell’assunto della
società ricorrente, secondo cui il Comune non avrebbe interesse alla
conservazione del provvedimento impugnato in quanto l’originario ordine di
sospensione del 28 marzo 2022 sarebbe ormai caducato, essendo decorso il
termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/01
e non avendo il Comune esercitato successivamente il potere sanzionatorio.
Il legale dell’ente di via Iasolino ha ricordato, sul punto, che “il decorso
del termine in questione non comporta conseguenze di altro tipo, e in
particolare la decadenza del potere sanzionatorio degli abusi commessi,
decadenza che, oltre a non essere prevista espressamente dalla legge, avrebbe
una conseguenza del tutto illogica, ovvero trattare la repressione di un abuso in                                            modo difforme in base alla circostanza, del tutto casuale, dell’adozione o
mancata adozione dell’ordinanza che sospende i lavori” (così, fra le tante,
Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2021, n. 6235).
Il 29 marzo si chiuderà il primo capitolo di questa vicenda.