Il disegno di legge sull’autonomia diferenziata consta di 10 articoli.
L’articolo 1 indica le finalità della legge. Essa definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione. L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei LEP.
L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L’atto di iniziativa relativo all’autonomia differenziata per una o più materie o ambiti di materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione richiedente, 4 previo parere degli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. Quindi è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso per il parere alla Conferenza unificata che deve pronunciarsi entro trenta giorni; trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere, per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, i quali potranno esprimersi con atti indirizzo entro sessanta giorni, secondo i rispettivi regolamenti. Il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza Unificata e sulla base degli atti di indirizzo da parte dei competenti organi parlamentari o, comunque, decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo che è poi trasmesso alla Regione interessata per la relativa approvazione e, successivamente, deliberato dal Consiglio dei ministri; alla relativa seduta partecipa il Presidente della Giunta regionale. Lo schema di intesa definitivo è corredato da una relazione tecnica. Dopo l’approvazione dell’intesa, sottoscritta sia dal Presidente del Consiglio dei ministri che dal Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata. Il predetto disegno di legge è subito trasmesso alle Camere per la deliberazione ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 3 contiene le disposizioni relative alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023). La determinazione dei LEP è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.) che, alla fine del relativo iter, dovranno essere predisposti dalla Cabina di regia e deliberati dal Consiglio dei ministri. Sugli schemi di d.P.C.M dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere – che dovrà essere reso entro quarantacinque giorni – prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Spetta alla legge indicare le materie o gli ambiti di materie LEP. È opportuno precisare che per quanto riguarda la definizione dei LEP in materia di tutela della salute, la Cabina di regia dovrà tenere conto, senza evidentemente incidere in termini negativi, del quadro normativo relativo ai LEA, già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Per altro verso, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP.
L’articolo 4, con disposizioni naturalmente riferite all’intero territorio nazionale, al comma 1, stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP: tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Nel caso in cui la determinazione dei LEP determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento di funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 2 prevede che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data della entrata in vigore della legge in commento.
L’articolo 5 reca disposizioni di principio sull’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tali risorse sono determinate da una Commissione paritetica Stato Regione, composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, dai corrispondenti rappresentanti regionali. Il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall’intesa, avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nel rispetto dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
L’articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Restano ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di cui alla normativa vigente.
L’articolo 7 del disegno di legge, innanzitutto, riguarda la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque non superiore a dieci anni. Si prevede, inoltre, che, con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere, poi, i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Ciascuna intesa dovrà, poi, individuare i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa approvata, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore 6 delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell’intesa. L’individuazione espressa è diretta ad agevolare la conoscibilità delle disposizioni applicabili nella fase transitoria. È poi rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al Ministero dell’economia e delle finanze o alla Regione la possibilità di disporre, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse. A tal fine ne concordano le modalità operative. La Commissione paritetica Stato-Regione deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio. Infine, in base al comma 6, le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
L’articolo 8 contiene le clausole finanziarie. In particolare, stabilisce che dall’applicazione della legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È garantito il finanziamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le singole Regioni che non siano parte dell’intesa, sono garantiti l’invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, la perequazione ordinaria e gli interventi speciali. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.
L’articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. In particolare, stabilisce che, ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell’articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso: a) l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento 7 statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.; b) l’unificazione delle risorse di parte corrente e semplificazione delle relative procedure amministrative; c) l’effettuazione di interventi speciali di conto capitale. L’articolo 10 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, prevede che prosegua il corso degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione dell’autonomia differenziata. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si ribadisce l’applicazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel senso che, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome possono concludere intese per acquisire nuove competenze nelle materie indicate dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Si prevede altresì una clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione