ELEZIONI A PROCIDA. MURO: “LA LEGGE VIETA LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”

Il candidato sindaco di “Procida per tutti” Luigi Muro è intervenuto sulla comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale:

Esiste un’ etica che imporrebbe una informazione corretta ed impersonale a chi ricopre cariche pubbliche in campagna elettorale – commenta Muro – Per chi non ha tale etica esiste la legge”.

Muro fa riferimento alla Legge n.28 del 22 febbraio 2000, così esplicata dal prof.Gianluca Gardini:

 Per il periodo che si estende dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”. Il divieto, sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso, le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell’immagine politica o dell’attività istituzionale dell’ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata).
Attraverso il divieto di propaganda istituzionale si realizza un’ipotesi di applicazione concreta del principio di imparzialità dell’agire amministrativo stabilito dall’art. 97 della Costituzione, la cui importanza è particolarmente evidente nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.
La ratio della norma è quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Si intende così evitare che l’attività di comunicazione realizzata dalle amministrazioni durante questo periodo “sensibile” possa sovrapporsi ed interagire con l’attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione. Secondariamente, il divieto è diretto ad impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti (incumbents) nei confronti degli sfidanti (challengers), date le innumerevoli facilitazioni, in termini di comunicazione e di visibilità di cui i primi dispongono in via esclusiva e gratuita”.

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