GIUDICE SPORTIVO, STANGATA AL CLUB EDEN ACERRANA PER LA RISSA CONTRO LA VIRTUS LIBERA

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Con un’oretta di ritardo rispetto al solito, è stato pubblicato il comunicato del Comitato Campano della FIGC recante le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare dell’ultimo weekend. Non si è fatta attendere nemmeno la decisione relativa alla gara in trasferta della Virtus Libera Forio con il Club Eden, mai iniziata per colpa della rissa denunciata dalla società foriana. Di seguito lo stralcio del comunicato

CLUB EDEN – VIRTUS LIBERA FORIO

Il GST, letto il referto arbitrale nonché il supplemento di rapporto e il referto del C.C. rileva che prima dell’inizio della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, 4-5 calciatori della società Club Eden aggredivano fisicamente un calciatore della società Virtus Libera Forio; il calciatore aggredito riporta poi tumefazioni all’altezza del viso e degli zigomi oltre a visibili escoriazioni alle spalle, e nel contempo un tifoso sempre riconducibile alla società Club Eden, rincorreva un altro calciatore della società Virtus libera Forio con l’intento di aggredirlo fisicamente, non riuscendovi solo perché il calciatore della società Virtus Libera Forio si chiudeva all’interno dell’autobus societario; nel frattempo un altro calciatore della società Club Eden, cercava di aggredire minacciando ed insultando un altro avversario, senza riuscire a raggiungerlo; il C.C. prontamente chiamava le forze dell’ordine che intervenivano sul posto riportando la calma; la società Virtus Libera Forio a seguito di tale aggressione si rifiutava di scendere in campo ritenendo che non vi fossero più le condizioni sia per la tranquillità dei propri calciatori sia per l’assenza degli standard di sicurezza; il DDg nel proprio supplemento specifica che si trovava all’inteno dello proprio spogliatoio quando tutto ha avuto inizio e che una volta sentite le urla si recava all’esterno rilevando una maxi rissa che coinvolgeva la totalità dei tesserati non riuscendo nel parapiglia a riconoscere ed identificare i partecipanti, e che la rissa si estendeva dallo spazio antistante gli spogliatoi fino alla zona di riscaldamento dei calciatori. PQM, Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti innanzi esposti, delibera di infliggere alla società Club Eden la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6; delibera altresì in applicazione dell’art.18 lettere b), d), f) e g) di infliggere alla società Club Eden per i gravi fatti di cui sopra la ammenda di euro 500,00; dispone che detta società disputi fino al termine del campionato tutte le gare interne a porte chiuse ed in campo neutro e commina alla società Club Eden la penalizzazione di sei punti in classifica.