AGIBILITA’ IACP LACCO AMENO. IL TAR HA DECISO: IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO GIACOMO PASCALE E’ LEGITTIMO

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I giudici della sesta sezione del Tar Campania hanno respinto il ricorso presentato dagli abitanti di un edificio dell’Istituto autonomo case popolari di Lacco Ameno contro l’ordinanza di rientro emessa dal Comune di Lacco Ameno.
Il ricorso era stato discusso il 6 giugno, ma il verdetto dei giudici è stato reso noto solo oggi.
I giudici in pratica hanno stabilito che l’edificio di Lacco Ameno è agibile e il provvedimento di rientro per gli abitanti emesso dal Sindaco Giacomo Pascale è pienamente legittimo.

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale ha espresso soddisfazione per l’esito positivo del contenzioso e ha commentato: “Ci attiveremo prontamente per il recupero delle somme stabilite in sentenza”

Questa la sentenza integrale:
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Sezione Sesta- ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Mennella, Giovanni Zavota e Annunziata Mennella, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro con il quale domiciliano ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Napoli presso la segreteria del T.A.R.;

contro Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Montuori con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Enrico de Marinis n. 19; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – e Commissario delegato, in persona dei rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale domiciliano in Napoli alla via Armando Diaz n. 11; per l’annullamento
a) dell’ordinanza n. 11693 del 25 settembre 2017 con la quale il Comune di Lacco Ameno ha comunicato ai ricorrenti che possono rientrare nelle
  rispettive abitazioni;

b) della nota del 25 settembre 2017 con la quale il Responsabile dell’U.T. del Comune di Lacco Ameno ha comunicato ai ricorrenti che possono rientrare nelle rispettive abitazioni;

c) della relazione tecnica del 22 settembre 2017 della Protezione civile; e, con motivi aggiunti
d) della relazione tecnica del 29 agosto 2017 della Protezione civile;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – e del Commissario delegato;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 11693 del 25 settembre 2017 con la quale il Sindaco di Lacco Ameno ha comunicato loro che il fabbricato sito alla via Fundera n. 4 dove abitano è agibile e, pertanto, non hanno più diritto alla sistemazione alberghiera e/o al contributo di autonoma sistemazione. Segnatamente, l’atto è stato adottato sulla base dell’esito della “verifica di danno ed agibilità riportato nel MODELLO GE 1 – Resoconto Agibilità Edifici Pubblici e Privati e Chiese, redatto dalla squadra di tecnici della Protezione Civile n. P 124 in data 22 settembre 2017”.

Premettono i ricorrenti di avere la giuridica e materiale disponibilità di 3 appartamenti siti in un fabbricato IACP che, all’indomani del terremoto che ha colpito Ischia (21 agosto 2017), è stato dagli stessi tecnici della Protezione civile giudicato inagibile (sopralluogo del 7 settembre 2017, ossia 15 gg prima di quello di segno opposto che ha originato il provvedimento impugnato).

A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione civile, il Commissario delegato e il Comune di Lacco Ameno formulando una serie di eccezioni in rito.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 64 dell’11 gennaio 2018.
In date 23 gennaio 2018 e 20 febbraio 2018 la difesa erariale ha depositato le relazioni del Commissario delegato nominato con l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile

29 agosto 2017, n. 476 dalle quali risulta: 1) l’effettuazione di un primo sopralluogo presso l’edificio di cui è causa tenutosi (già) in data 29 agosto 2017 da parte dei tecnici della Protezione civile che hanno concluso nel senso dell’agibilità dello stesso; 2) la realizzazione di un ulteriore sopralluogo disposto dal Comune di Lacco Ameno (a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale) da parte dei verificatori funzionari della Giunta regionale in data 23 gennaio 2018 il cui esito è stato il medesimo (ossia l’agibilità del fabbricato).

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1682 del 17 aprile 2018 ha riformato l’ordinanza n. 64/2018 del T.A.R.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la relazione tecnica del 29 agosto 2017 redatta dai tecnici della Protezione civile.
A seguito del decesso dell’avvocato del Comune di Lacco Ameno quest’ultimo si è costituito con un nuovo avvocato.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Stante l’infondatezza del gravame il Collegio prescinderà dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento adottato dal Sindaco del Comune di Lacco Ameno con il quale, preso atto della relazione tecnica della Protezione civile, il fabbricato ove risiedono i ricorrenti è stato ritenuto agibile dopo il sisma che ha colpito Ischia in data 21 agosto 2017.

Giova premettere che il provvedimento del Sindaco è stato adottato sulla base della verifica svolta da una squadra di tecnici della Protezione civile, pertanto, le valutazioni effettuate sono espressione di discrezionalità tecnica che possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Nella fattispecie, parte ricorrente con il ricorso (integrato da motivi aggiunti) ha lamentato la contraddittorietà tra le risultanze dei sopralluoghi dei tecnici della Protezione civile svolti in date 7 e 22 settembre 2017 (il primo ha concluso nel senso della inagibilità dell’edificio il secondo in senso opposto).

Inoltre, dalla allegata perizia di parte redatta dall’ing. Filippo Monti emergerebbe l’inagibilità dell’edificio.

Di contro deve osservarsi come in ricorso non sia stato fatto alcun cenno della circostanza rappresentata dal Commissario delegato nella propria relazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato del 9 gennaio 2018 (depositata dalla difesa erariale solo dopo la decisione cautelare assunta dalla Sezione) che l’immobile è stato già oggetto di una prima valutazione in data 29 agosto 2017 alla presenza dei ricorrenti conclusasi con “l’attribuzione di esito di agibilità dell’immobile (Esito A)” (squadra di verificatori P031); per tale ragione la ricorrente sig.ra Mennella chiedeva la ripetizione del sopralluogo che veniva eseguito in data 7 settembre 2017 (squadra P094) conclusasi con “esito inagibilità dell’immobile (Esito E)”; proprio per la contraddittorietà delle risultanze dei due sopralluoghi è stata disposta una nuova verifica: quella del 22 settembre 2017 il cui esito è stato di agibilità.

Deve aggiungersi che in seguito all’ordinanza cautelare di questo T.A.R. il Comune di Lacco Ameno ha disposto in data 23 gennaio 2018 un ulteriore sopralluogo ad opera dei funzionari regionali che ha confermato l’agibilità dell’edificio.

Si è, dunque, in presenza di ben 3 sopralluoghi su 4 (gli ultimi più approfonditi proprio per i contrasti emersi) svolti da tecnici abilitati, la cui professionalità non può essere messa in discussione da una perizia di parte, che hanno confermato l’agibilità Dell’immobile. Non si rileva, dunque, l’eccepito difetto istruttorio e contraddittorietà tra “due atti” della protezione civile.

Quanto alla mancata partecipazione al procedimento, dalla ricostruzione in fatto che precede risulta chiaro che c’è stata interlocuzione con gli organi procedenti; in ogni caso, non è stato dimostrato in questa sede che l’ulteriore apporto partecipativo dei ricorrenti avrebbe potuto cambiare l’esito del

procedimento (cfr. art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990). In particolare, non si comprende come la conoscenza da parte dei verificatori delle tavole grafiche dell’edificio (cfr. motivi aggiunti) avrebbe potuto cambiare il loro giudizio.

In relazione alla allegata presenza di lesioni nel fabbricato che potrebbero costituire un pericolo nel caso di ulteriore terremoto deve osservarsi che il provvedimento si limita (a seguito di vari sopralluoghi effettuati da tecnici del settore) a giudicare l’edificio allo stato agibile senza nulla altro aggiungere in merito alle eventuali conseguenze che si possono determinare in caso di un nuovo evento sismico.

Infine, con riferimento alla dedotta insussistenza di un potere contingibile e urgente in capo al Sindaco deve osservarsi che lo stesso non ha esercitato alcun potere in tale veste (sebbene nel provvedimento venga citato l’art. 54 del d.lg. n. 267/2000). Ritiene, infatti, il Collegio che il Comune sia intervenuto nell’ambito delle sue competenze collegate –pur in modo autonomo e senza diretta presupposizione- alle fattispecie emergenziali di titolarità del Commissario delegato come da ordinanza di Protezione civile n.476 del 29 agosto 2017.

In conclusione il ricorso, integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni costituite che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), da dividersi in parti uguali, oltre agli accessori di legge se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con

l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliergiustiziae

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore