MARCO LARASPATA, ASCOM ISCHIA: NEGOZI APERTI A NATALE, PASQUA E NELLE ALTRE FESTE

Regioni o Comuni non possono imporre ai negozi MARCO LARASPATAorari e giorni di apertura o chiusura. Il nostro attuale sistema normativo è improntato a un principio di liberalizzazione a tutela del consumatore finale e non prevede alcun vincolo o limite alle modalità di esercizio delle attività economiche. Risultato: è illegittima qualsiasi norma che obblighi gli esercenti a restare chiusi nei giorni di festa, anche se si tratta di quelli “tradizionali”. Pertanto, i negozi possono restare aperti a Natale, Pasqua e nelle altre feste comandate, segnate in rosso nel calendario. Il chiarimento è stato fornito da una importantissima sentenza della Corte Costituzione di questi giorni che ha dichiarato illegittima una legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L’attuale normativa consente ai negozi di restare aperti anche il 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre. E ciò vale anche nelle Regioni a Statuto Speciale sebbene abbiamo piena autonomia normativa in materia di commercio.

Già il cosiddetto «decreto Monti», modificando la precedente disciplina risalente al 2006 in materia di orario di apertura dei negozi, aveva introdotto i primi principi di liberalizzazione per le attività commerciali, stabilendo che queste si potevano svolgere «senza limiti e prescrizioni» ivi compresi eventuali ostacoli in materia di orari di apertura e di chiusura, obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.

Dal canto loro, le Regioni hanno in passato contestato allo Stato un’eccessiva invadenza in una materia – quella appunto della regolamentazione delle attività commerciali – che sarebbe di loro pertinenza. Ma tale interpretazione è stata già bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2012 . In particolare, la Consulta ha salvato dall’illegittimità costituzionale la norma statale che lascia liberi i negozi di restare aperti anche durante le feste, facendola rientrare tra le competenze centrali in materia di «tutela della concorrenza» (e non tra quelle in materia di «commercio» che invece rientrano nella competenza regionale).

Pertanto, anche nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha rimarcato che la normativa statale ha eliminato i limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali. Tale disciplina favorisce «la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale del mercato della distribuzione commerciale».
MARCO LARASPATA
VICEPRESIDENTE ASCOM CONFCOMMERCIO ISCHIA ASCOM

 

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