IL TAR CAMPANIA SALVA IL PIANO DI RECUPERO DI LACCO AMENO

 

Il comune ha corso un brutto rischio, quello di vedere annullato dal Tar il piano di recupero del comune di Lacco Ameno che consente la ristrutturazione edilizia degli edifici baraccali realizzati dopo il devastante sisma del 1883. Tutto nasce da una serie di ricorsi proposti da alcuni lacchesi e da un romano contro un permesso a costruire rilasciato ad una cittadina napoletana, da alcuni anni residente nel comune del ‘fungo’. La cittadina napoletana chiede ed ottiene dal comune di Lacco Ameno un permesso per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia con adeguamento funzionale, igienico-sanitario e sismico, con ampliamento in sopraelevazione, di un fabbricato baraccale di sua proprietà rientrante tra quelli oggetto del piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali approvato dal comune il 20.2.2001. I vicini impugnano il permesso e chiedono <<la declaratoria della nullità e comunque la disapplicazione del predetto piano di recupero degli insediamenti baraccali >>. Sostengono i ricorrenti che gli atti sono illegittimi ed è illegittimo anche il piano di recupero, non essendo consentita la ristrutturazione dei fabbricati realizzati prima del 1945, come previsto dal piano paesistico dell’isola d’Ischia. Sostengono, inoltre, che la cittadina napoletana è residente nel comune da meno di tre anni e, pertanto, ogni intervento di ristrutturazione del suo fabbricato è precluso dal piano di recupero. L’avvocato Bruno Molinaro si costituisce in giudizio per la controinteressata e il comune affida la sua difesa all’avv. Alessandro Barbieri. L’avv. Molinaro eccepisce l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il ragionamento dei ricorrenti, oltre ad essere infondato in diritto, è anche manifestamente illogico, sia perchè il piano di recupero consente la ristrutturazione urbanistica, che interessa, per sua natura, una pluralità di edifici e, pertanto, non può vietare la ristrutturazione edilizia dei singoli immobili a meno di non voler vanificare lo spirito delle previsioni regolamentari, sia perchè il requisito della residenza da almeno tre anni deve essere interpretato in modo da non svilire la funzione di recupero dei vecchi fabbricati baraccali perseguita dall’amministrazione comunale con l’approvazione del piano particolareggiato di concerto con la Soprintendenza. A supporto della tesi difensiva, deposita una perizia redatta dall’ing. Benito Trani che conferma il rispetto delle previsioni di piano. Sulla stessa linea di difesa si attesta il comune con l’avv. Barbieri. Il Tar, in un primo momento, sospende il permesso a costruire, adombrandone l’illegittimità ad un primo sommario esame. Nel merito, però, con tre sentenze depositate pochi giorni or sono, lo stesso Tribunale dà ragione all’avv. Molinaro e al comune e dà via libera ai lavori, confermando, con motivazione articolata, l’assoluta legittimità del permesso a costruire, preceduto dal parere della Soprintendenza, e condannando, altresì, i ricorrenti che tale permesso avevano impugnato al pagamento delle spese del giudizio. Ha argomentato il Tribunale che << sul piano sistematico, l’interpretazione che ammette la ristrutturazione edilizia a prescindere dall’epoca di impianto si lascia preferire perché non avrebbe senso, in effetti, consentire la ristrutturazione urbanistica (art. 7 n. 7 N.T.A. del P.T.P. ciil piano particolareggiato, riferito all’intero insediamento baraccale, integra un intervento di ristrutturazione urbanistica che, espressamente consentito dal citato art. 7 n. 7 delle N.T.A., non può che trovare la propria attuazione proprio negli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento operati sui singoli immobili. La ristrutturazione urbanistica è, infatti, effettuata mediante interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che ben possono consistere in singoli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili ricompresi nell’area da ristrutturare. Non v’è chi non veda che, nel caso specifico, impedire gli interventi “minuti” di ristrutturazione edilizia sui singoli immobili, comporterebbe l’impossibilità di realizzare il complessivo piano di “ristrutturazione urbanistica”. La seconda argomentazione spesa da parte ricorrente avverso gli atti impugnati investe l’applicazione del menzionato art. 13 co. 6, primo capoverso, allorchè consente gli interventi di ampliamento «per l’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq» a condizione che gli immobili siano occupati «stabilmente da residenti da almeno tre anni». Rileva parte ricorrente che la controinteressata avrebbe ottenuto il permesso di costruire nel 2012, pur se ha trasferito la propria residenza nell’immobile solo nel corso del 2011. La controinteressata invero non disconosce tale circostanza né afferma di aver effettivamente occupato l’immobile nei tre anni precedenti al rilascio del permesso di costruire, ma, in uno al Comune di Lacco Ameno, sostiene che la limitazione de quo non sarebbe applicabile. In tal senso, deporrebbe l’assurdità dell’applicazione del criterio a immobili di risalente costruzione che, fatalmente, si troverebbero in uno stato di conservazione tale da non consentirne la stabile occupazione. Il capoverso del citato art. 13 co. 6 che si occupa degli insediamenti baraccali, infatti, richiamerebbe gli interventi di “ampliamento per adeguamento di cui ai precedenti commi” del punto 6, ma senza renderne applicabili tutte le limitazioni; in particolare, la limitazione della stabile occupazione per i tre anni ne risulterebbe derogata in quanto ragionando diversamente, proprio per la risalenza della costruzione, risulterebbe pressoché inapplicabile la relativa disposizione con l’effetto di impedire gli interventi (di adeguamento) che, per converso, sono espressamente consentiti>>.

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