TERREMOTO. IL PRESIDENTE MATTARELLA FIRMA IL DECRETO SULLA RICOSTRUZIONE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Legge n.109 del 28 settembre 2018, contenente tra gli altri gli interventi nei territori di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Il testo del decreto, approvato dal consiglio dei ministri era arrivato ieri mattina al Quirinale, ma il decreto legge nella forma definitiva, predisposto per la firma del Capo dello Stato, è arrivato al Presidente della Repubblica alle 14.30. Il presidente Mattarella lo ha firmato alle 17.

Ora il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore ed inizierà l’iter parlamentare per la conversione in legge.

 
Questo il testo del decreto che, al Capo III, si riferisce al terremoto dell'isola d'Ischia:


Art. 17 
 
         Ambito di applicazione e Commissario straordinario 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e la  ripresa  economica  nei  territori  dei  Comuni  di
Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco  Ameno   dell'Isola   di   Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi  il  giorno  21  agosto
2017. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un  Commissario
straordinario il cui compenso e' determinato con lo  stesso  decreto,
nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a  carico  delle  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  19.  Con
il  medesimo  decreto  e'  fissata  la   durata   dell'incarico   del
Commissario  straordinario,  fino  ad  un  massimo  di  12  mesi  con
possibilita'  di  rinnovo.  La  gestione  straordinaria,  finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa  entro
la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione  del  decreto  di
cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del  Presidente
della Repubblica del 9 agosto 2018. 
  3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e  omogenea  nei  territori  colpiti  dal  sisma,  anche   attraverso
specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a  tal
fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le  direttive
necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi
parametrici. 
                               Art. 18 
 
               Funzioni del Commissario straordinario 
 
  1. Il Commissario straordinario: 
    a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione  civile
ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476  del  29  agosto
2017, al fine di coordinare le attivita'  disciplinate  dal  presente
Capo con gli  interventi  relativi  al  superamento  dello  stato  di
emergenza; 
    b) vigila sugli interventi di ricostruzione e  riparazione  degli
immobili  privati  di  cui  all'articolo  20,  nonche'  coordina   la
concessione ed erogazione dei relativi contributi; 
    c) opera la ricognizione dei danni  unitamente  ai  fabbisogni  e
determina, di concerto  con  la  Regione  Campania,  secondo  criteri
omogenei, il quadro complessivo degli stessi e  stima  il  fabbisogno
finanziario per farvi fronte, definendo  altresi'  la  programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
    d) coordina gli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui all'articolo 26; 
    e) interviene  a  sostegno  delle  imprese  che  hanno  sede  nei
territori  interessati   e   assicura   il   recupero   del   tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui  appositamente
intestata; 
    g) espleta ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei
territori colpiti; 
    h)  provvede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i  Comuni  di
cui all'articolo 17 degli studi  di  microzonazione  sismica  di  III
livello,  come  definita  negli   «Indirizzi   e   criteri   per   la
microzonazione  sismica»  approvati  il  13   novembre   2008   dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati,  con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale
di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro  210.000,
definendo le relative modalita' e procedure di attuazione; 
    i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale  e
di indirizzo. 
  3.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  il
Commissario straordinario opera in raccordo con il  Presidente  della
Regione  Campania  al  fine  di  assicurare  la  piena  efficacia  ed
operativita' degli interventi. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita  dall'articolo
15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3920
del  28  gennaio  2011,  che  provvede  nell'ambito   delle   risorse
finanziarie, umane  e  strumentali  disponibili,  ferme  restando  le
competenze ad essa attribuite. 
  5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario  straordinario
si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la  conclusione
di apposita convenzione con oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
all'articolo 19. 
                               Art. 19 
 
                        Contabilita' speciale 
 
  1. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui  confluiscono
le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonche' le  risorse  provenienti
dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  2. Sulla contabilita'  speciale  confluiscono  inoltre  le  risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione nei territori di cui all'articolo 17 e per l'assistenza
alla popolazione. 
  3. La contabilita' di cui al comma 1 e' incrementatadi  20  milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45. 
                               Art. 20 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori di cui all'articolo 17, con  gli  atti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, il Commissario  straordinario  provvede  a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c). 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17: 
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle  infrastrutture,
dotazioni  territoriali  e   attrezzature   pubbliche   distrutti   o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento  (UE)
generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in  particolare
dall'articolo 50. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. 
                               Art. 21 
 
           Criteri e modalita' generali per la concessione 
             dei contributi per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati, situati nei territori dei comuni  di  cui  all'articolo  17,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto
dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti  adottati
ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,  possono  essere  previsti  nel
limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 19: 
    a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino  al  100  per
cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e  gli  impianti,  e
delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto  delle
vigenti norme tecniche che  prevedono  l'adeguamento  sismico  e  nel
limite delle superfici preesistenti,  aumentabili  esclusivamente  ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
    b)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e
vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un
contributo fino al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le
rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero
edificio; 
    c) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche, e per il ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, che alla  data  del  21  agosto  2017  con
riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite  ad
abitazione principale ai sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  terzo,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
ovvero concesse in comodato o  assegnate  a  soci  di  cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario; 
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
    d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data del 21  agosto  2017  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'articolo 17, era  presente  un'unita'  immobiliare  di  cui  alle
lettere a), b) e c); 
    e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per  legge
o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico  valido  alla
data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle  unita'  immobiliari,  degli  impianti  e  beni
mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma,  e  che  alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo
17, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad
essa strumentali. 
  3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100  per  cento  del
contributo   determinato   secondo   le   modalita'   stabilite   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. 
  4. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi  pubblici  percepiti  dall'interessato  per  le
medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo. 
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 30, comma 3. 
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo. 
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  ordine  al
possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di
cui al comma 1 e  all'eventuale  spettanza  di  ulteriori  contributi
pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura  dei  medesimi
danni. 
  8. Il proprietario  che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 21 agosto 2017, e prima del  completamento  degli  interventi  di
riparazione, ripristino o  ricostruzione  che  hanno  beneficiato  di
contributi,  ovvero  entro  due  anni  dal  completamento  di   detti
interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto  al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'  e
termini stabiliti con provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo
18, comma 2. 
  9.  La  concessione  del  contributo  e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'. 
  10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano: 
    a) in caso di vendita effettuata nei  confronti  del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso
di un titolo  giuridico  avente  data  certa  anteriore  agli  eventi
sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati  nei
Comuni di cui all'articolo 17; 
    b)  laddove  il  trasferimento  della  proprieta'  si   verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata  ovvero  nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  ovvero
dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  12.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a  tre.  Gli
esiti della procedura concorrenziale, completi  della  documentazione
stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,  sono
prodotti dall'interessato  in  ogni  caso  prima  dell'emissione  del
provvedimento di concessione del contributo. 
                               Art. 22 
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione 
               degli immobili danneggiati o distrutti 
 
  1.  I contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle
zone di  classificazione  sismica  1,  2  e  3  quando  ricorrono  le
condizioni per la concessione del beneficio, a: 
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
ed assoggettare a trasformazione urbana,  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e
ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle
disposizioni  in  termini  di   resistenza   alle   azioni   sismiche
eventualmente  emanate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    b) riparare, ripristinare, demolire o  ricostruire  gli  immobili
«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso
scolastico danneggiati o  distrutti  dall'evento  sismico.  Per  tali
immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi
delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
    c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento  sismico.
Per  tali  immobili,  l'intervento  di  miglioramento  sismico   deve
conseguire  il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso. 
                               Art. 23 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici di  cui  all'articolo  17,  per  gli
edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,  che  necessitano  soltanto  di
interventi di immediata riparazione di carattere non  strutturale,  i
soggetti  interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito
progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato  che
documenti il nesso di  causalita'  tra  gli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo  17  e  lo  stato  della  struttura,  e  la  valutazione
economica  del  danno,  effettuare   l'immediato   ripristino   della
agibilita' degli edifici e delle strutture. 
  2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare  singole  unita'
immobiliari.  In  tal  caso,  il  professionista   incaricato   della
progettazione assevera la rispondenza  dell'intervento  all'obiettivo
di cui allo stesso comma 1. 
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
sono adottate misure operative per l'attuazione degli  interventi  di
immediata esecuzione di cui al comma 1. 
  4. I soggetti  interessati,  con  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  anche
in deroga all'articolo 146  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
informano i Comuni di  cui  all'articolo  17  dell'avvio  dei  lavori
edilizi  di  riparazione  o  ripristino,  da  eseguire  comunque  nel
rispetto delle disposizioni stabilite  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 18,  comma  2,  nonche'  dei  contenuti  generali  della
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  ivi   inclusa   quella
paesaggistica,   con   l'indicazione   del   progettista    abilitato
responsabile  della  progettazione,  del  direttore  dei   lavori   e
dell'impresa esecutrice,  purche'  le  costruzioni  non  siano  state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati  emessi  i  relativi  ordini  di   demolizione,   allegando   o
autocertificando quanto necessario ad assicurare  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di  contributo,  nonche'  la  decadenza  dal  contributo  per
l'autonoma  sistemazione   eventualmente   percepito   dal   soggetto
interessato. 
  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
    a)  che  risultino  aver   presentato   domanda   di   iscrizione
nell'Anagrafe  di  cui  all'articolo  29,  e  fermo  restando  quanto
previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione
di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
    b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi
e previdenziali come attestato dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo  8  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
    c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che  siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di cui all'articolo 25  fino  alla  definizione  delle  relative
procedure. 
                               Art. 24 
 
                    Procedura per la concessione 
                    e l'erogazione dei contributi 
 
  1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza
di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti  legittimati
di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni  di  cui  all'articolo  17
unitamente  alla  richiesta  del  titolo  abilitativo  necessario  in
relazione alla tipologia  dell'intervento  progettato.  Alla  domanda
sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria
per il rilascio del titolo edilizio: 
    a)  relazione  tecnica  asseverata  a  firma  di   professionista
abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  30,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  17,  a  cui  si  allega
l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero; 
    b) progetto degli interventi proposti,  con  l'indicazione  delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma della  vigente  legislazione,  il  Comune  rilascia  il  titolo
edilizio. 
  3. I Comuni di cui all'articolo 17,  verificata  la  spettanza  del
contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la
documentazione relativa  all'individuazione  dell'impresa  esecutrice
dei  lavori  di  cui  all'articolo  21,  comma  13,  trasmettono   al
Commissario straordinario la proposta di concessione  del  contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  o  suo  delegato  definisce  il
procedimento con decreto di concessione del contributo  nella  misura
accertata e ritenuta congrua. I contributi  sono  erogati,  a  valere
sulle risorse  di  cui  all'articolo  19,  sulla  base  di  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
  5.  La  struttura  commissariale  procede  con   cadenza   mensile,
avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche  della  Campania,
Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione  sugli  interventi
per i  quali  sia  stato  adottato  il  decreto  di  concessione  dei
contributi a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio  dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento  dei  contributi
complessivamente concessi. Qualora dalle  predette  verifiche  emerga
che i  contributi  sono  stati  concessi  in  carenza  dei  necessari
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non  corrispondono  a
quelli per i quali e' stato concesso il  contributo,  il  Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del
decreto di concessione dei contributi  e  provvede  a  richiedere  la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 
  6. Con atti adottati ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di
piattaforme informatiche. 
  7.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   Amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 25 
 
               Definizione delle procedure di condono 
 
  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente
decreto, i Comuni di cui all'articolo 17,  comma  1,  definiscono  le
istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal
sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n.  326,  pendenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  la  definizione
delle  istanze  di  cui  al  presente  articolo,  trovano   esclusiva
applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e  V  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47. 
  2. I comuni di cui all'articolo  17,  comma  1,  provvedono,  anche
mediante  l'indizione  di  apposite  conferenze   dei   servizi,   ad
assicurare la conclusione  dei  procedimenti  volti  all'esame  delle
predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il procedimento per la concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente decreto e' sospeso nelle more dell'esame  delle  istanze  di
condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette
istanze. 
                               Art. 26 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
e'  disciplinato  il  finanziamento,   nei   limiti   delle   risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  19,  per
la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino  degli
edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta'
di enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti,  per  gli  interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,  e  delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei Comuni di
cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei  fabbisogni  effettuata  dal  Commissario  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera c). 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma
2, si provvede a: 
    a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,  delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che quantifica il  danno  e  ne  prevede  il
finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    b)  predisporre  ed  approvare,  per   gli   edifici   scolastici
dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il  ripristino,
per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento  della
normale attivita' scolastica, educativa o  didattica,  in  ogni  caso
senza incremento della spesa di personale, anche  mediante  contratti
di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo  17,
nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua  mediante  utilizzo
delle risorse disponibili  di  cui  all'articolo  19.  I  piani  sono
predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    c) predisporre e approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alle
risorse disponibili; 
    d) predisporre ed approvare un piano di interventi  sui  dissesti
idrogeologici, con priorita' per dissesti che costituiscono  pericolo
per centri abitati ed infrastrutture. 
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  il
Commissario   straordinario   puo'   individuare,    con    specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,  che  rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  21  agosto
2017. La realizzazione degli interventi  di  cui  al  primo  periodo,
costituisce presupposto per l'applicazione  della  procedura  di  cui
all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di  servizi
e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori
economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In  mancanza
di un  numero  sufficiente  di  operatori  economici  iscritti  nella
predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto  periodo  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati  sulla  base  della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. 
  4. La Regione Campania  nonche'  gli  Enti  locali  della  medesima
Regione, ove a  tali  fini  da  essa  individuati,  previa  specifica
intesa, procedono, nei limiti  delle  risorse  disponibili  e  previa
approvazione da parte del Commissario  straordinario,  ai  soli  fini
dell'assunzione  della  spesa  a  carico   delle   risorse   di   cui
all'articolo   19,   all'espletamento   delle   procedure   di   gara
relativamente agli immobili di loro proprieta'. 
  5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico  delle
risorse  di  cui  all'articolo  19,  e  nei  limiti   delle   risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi  relativi  agli
edifici  pubblici   di   proprieta'   statale,   ripristinabili   con
miglioramento sismico. 
  6.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche  e  il
piano dei beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  c),  i
soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure  i  Comuni
interessati provvedono a predisporre  ed  inviare  i  progetti  degli
interventi al Commissario straordinario. 
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti  dal  Commissario
straordinario, i soggetti di cui al comma  6  del  presente  articolo
possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno  o  piu'  degli
operatori economici  indicati  all'articolo  46  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di  cui  al
primo   periodo   e'   consentito   esclusivamente   in    caso    di
indisponibilita'  di   personale   in   possesso   della   necessaria
professionalita'  e,  per  importi  inferiori   a   quelli   di   cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e'  attuato
mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. 
  8.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'
economica degli stessi, approva definitivamente i progetti  esecutivi
e adotta il decreto di concessione del contributo. 
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri
provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 9. 
                               Art. 27 
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi 
              alle opere pubbliche e ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: 
    a) la Regione Campania; 
    b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali; 
    c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) l'Agenzia del demanio; 
    e) i Comuni; 
    f)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca; 
    g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; 
    h) la Diocesi, limitatamente agli interventi  sugli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                               Art. 28 
 
          Contributi ai privati e alle attivita' produttive 
                    per i beni mobili danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi sismici,  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del  contributo
per ciascuna famiglia anagrafica residente o attivita' produttiva con
sede operativa nei Comuni di cui all'articolo  17,  come  risultante,
rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017
e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  agricoltura
ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data.  In  ogni
caso, per i beni mobili non registrati puo' essere concesso  solo  un
contributo forfettario. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)  generale  di
esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014  e,  in
particolare, dall'articolo 50. 
                               Art. 29 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei Comuni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
il Commissario straordinario si avvale  della  Struttura  di  cui  al
citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista. 
  2.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   Amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 30 
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
  servizi di architettura e di ingegneria 
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
che  siano  in  possesso  di  adeguati  livelli  di  affidabilita'  e
professionalita'  e  non  abbiano  commesso  violazioni  in   materia
contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. 
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve  avere  in  corso
ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non  episodici,  quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore  tecnico,
con  le  imprese  invitate   a   partecipare   alla   selezione   per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o
con chi riveste cariche societarie nelle  stesse.  A  tale  fine,  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per
la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare
controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto
dichiarato. 
  3. Il contributo massimo, a carico del  Commissario  straordinario,
che  vi  provvede  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, per tutte le  attivita'
tecniche poste in essere per la ricostruzione privata,  e'  stabilito
nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti  previdenziali,  del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a
2 milioni di euro il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  sono
individuati i criteri e le modalita'  di  erogazione  del  contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione
tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;
con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto  un  contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA  e  dei  versamenti
previdenziali. 
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,  e'
fissata una soglia massima di  assunzione  degli  incarichi,  tenendo
conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al  comma  1
nella qualificazione. 
  5. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi  da  quelli
previsti dall'articolo 22, con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi che non  trovano  giustificazione
in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 
  6. L'affidamento degli  incarichi  di  progettazione,  per  importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno  cinque
professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi
di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui
all'articolo 19, del presente decreto. 
                               Art. 31 
 
               Struttura del Commissario straordinario 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie
competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,
finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e
disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2,
anche in aree e unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione
alle specificita' funzionali e di competenza. 
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre
che dell'Unita' tecnica di cui  all'articolo  18,  comma  4,  di  una
struttura posta  alle  sue  dirette  dipendenze,  le  cui  sedi  sono
individuate a Roma e  quelle  operative  a  Napoli  e  nell'Isola  di
Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite massimo  di  12
unita'  di  personale  non  dirigenziale  e  1  unita'  di  personale
dirigenziale di livello non generale, scelte tra il  personale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente  educativo  ed  amministrativo   tecnico   ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Si  puo'  avvalere  altresi'  di  un  numero
massimo di 3 esperti, nominati con proprio  provvedimento,  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi  dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza.  Al  personale  non  dirigenziale  della  struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Al  dirigente
della struttura e'  riconosciuta  la  retribuzione  di  posizione  in
misura  equivalente  ai  valori  economici  massimi   attribuiti   ai
dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, nonche' un'indennita'  sostitutiva  della  retribuzione  di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione. Resta a carico  delle  amministrazioni  di
provenienza  il  trattamento  fondamentale  mentre  sono   a   carico
esclusivo della contabilita' speciale intestata  al  Commissario  gli
oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. 
  4. Al compenso spettante agli esperti di cui  al  comma  2  nonche'
alle spese per il  funzionamento  della  struttura  commissariale  si
provvede  con  le  risorse  della  contabilita'   speciale   prevista
dall'articolo 19. 
  5.  Al  Commissario  straordinario,  agli   esperti,   nonche'   ai
componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le  spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di
Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a
carico delle  risorse  di  cui  alla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 19. 
  6. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi  di  un  comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del  comitato
sono  regolati  con  provvedimenti  del  Commissario   straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al
comitato tecnico scientifico  non  e'  dovuta  la  corresponsione  di
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita' speciale di
cui all'articolo 19. 
  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili: 
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in servizio presso la struttura  direttamente  impegnato  nelle
attivita'  di  cui  all'articolo  17,  puo'  essere  riconosciuta  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,  oltre  a
quelle gia' previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  17,  puo'  essere
attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione  mensile
di posizione prevista dall'ordinamento di  appartenenza,  commisurata
ai giorni di effettivo impiego. 
  8. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nei  limiti
massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018  e  1.400.000  annui
per gli anni 2019 e 2020,  a  valere  sulle  risorse  presenti  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19. 
                               Art. 32 
 
                 Proroghe e sospensioni dei termini 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, al primo periodo dopo le  parole  «dell'imposta  sul  reddito
delle societa'» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  ai  fini  del
calcolo ISEE» e le  parole  «fino  all'anno  di  imposta  2018»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «fino  all'anno  di  imposta  2019»,  al
secondo periodo le  parole  «fino  all'anno  di  imposta  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020». 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni
interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  connesso
all'esenzione di cui al comma 1. 
  3. Al fine di assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'articolo  17  la
continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti   solidi   urbani,   il
Commissario per la ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con
propri provvedimenti,  a  valere  sulle  risorse  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 1,5 milioni di euro  con  riferimento  all'anno  2018,  da
erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di  euro  annui
per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi  affrontati
o alle minori entrate registrate a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
  4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole «2018 e 2019 dei mutui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le  parole  «mutui  stessi»  sono
inserite le seguenti:  «e  i  Comuni  provvedono  alla  reimputazione
contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese». 
  5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le  parole  «fino  al  31  dicembre  2018»  ovunque  ricorrano   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
  6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole  «della  durata  non  superiore  a
quella della vigenza  dello  stato  di  emergenza  e  comunque»  sono
soppresse; 
    b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono  inserite
le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e  12  unita'  per
gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per
gli anni 2019 e 2020»; 
    c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite  dalle
seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020,». 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. 
                               Art. 33 
 
              Sospensione del pagamento del canone RAI 
 
  1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo  17,  il  pagamento
del canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni  di  cui  al  regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n.  880,  e'  sospeso  fino  al  31  dicembre  2020.  Il
versamento delle somme oggetto di sospensione,  ai  sensi  del  primo
periodo, avviene, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in
unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari  importo,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero
dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti
e non versati nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la
cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di  scadenza  dell'unica  rata  o  del
periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non  e'  eseguita  se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e  900  mila
euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
45. 
                               Art. 34 
 
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
  ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
 
  1. Nei Comuni di  cui  all'articolo  17,  sono  sospesi  i  termini
relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non  si  fa  luogo  al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione  obbligatoria  gia'  versati.  Gli  adempimenti  e  i
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo,  sono  effettuati  entro  il   31   gennaio   2021,   senza
applicazione di sanzioni e interessi,  anche  mediante  rateizzazione
fino a un massimo  di  sessanta  rate  mensili  di  pari  importo,  a
decorrere dal mese di febbraio  2021;  su  richiesta  del  lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere  operata
anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 6,5  milioni  di  euro  per  il
2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020  si
provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri  di  cui  al  presente
comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 35 
 
               Sospensione dei termini per la notifica 
                     delle cartelle di pagamento 
 
  1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i  termini  per  la  notifica
delle  cartelle  di  pagamento  e  per  la  riscossione  delle  somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e  riprendono  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45. 
                               Art. 36 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Al fine di favorire la  ripresa  produttiva  delle  imprese  del
settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e  del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia,  nel
limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno  2018  e
di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi  alle  medesime
imprese contributi, a condizione che le  stesse  abbiano  registrato,
nei sei mesi  successivi  agli  eventi  sismici,  una  riduzione  del
fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per  cento  rispetto  a
quello calcolato  sulla  media  del  medesimo  periodo  del  triennio
precedente. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario  straordinario,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse disponibili di  cui  all'articolo  19
nel limite massimo di 2,5 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  2,5
milioni di euro per l'anno 2019. 

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