MARONTI: NON SMONTARE GLI STABILIMENTI BALNEARI AL TERMINE DELLA STAGIONE ESTIVA NON E’ REATO

Accogliendo la tesi dell’avvocato Molinaro, il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, Dott. Alberto Capuano ha assolto gli imputati dall’accusa di abusiva occupazione di area demaniale sulla spiaggia dei Maronti con la formula più ampia: ”il fatto non sussiste”.

I processi, nello specifico, erano due: il primo a carico di Di Costanzo Francesco Paolo, titolare del bar ristorante Olmitello, e il secondo a carico di Grimaldi Sergio del bagno Muga.

L’imputazione per entrambi era sostanzialmente identica.

Depositati poche ore fa i dispositivi delle sentenze, destinate a fare giurisprudenza.

Sono, infatti, le prime in assoluto in Campania e affermano un principio di notevole interesse che riguarda non solo le strutture isolane ma gran parte delle strutture balneari realizzate lungo l’intera costa campana (e non solo).

La Procura contestava, in particolare, a ciascun imputato di aver ”arbitrariamente occupato un’area del demanio marittimo sita in Barano D’Ischia alla Baia dei Maronti, realizzando una struttura saldamente ancorata all’arenile a mezzo punti in ferro (riempiti con materiale lapideo e catrame), munita di linee di adduzione idrica, cablaggi di alimentazione elettrica, nonché omettendo di rimuoverla al termine della stagione balneare e lasciandola in loco anche durante la stagione invernale, essendo in realtà destinatario esclusivamente di una concessione a carattere provvisorio e relativa ad una struttura da smontare nel periodo invernale.

All’esito del processo definito nelle forme del rito abbreviato, il P.M. Dott. Giuseppe Visone ha chiesto la condanna degli imputati, argomentando in ordine alla stagionalità degli stabilimenti balneari.

Dal canto suo, l’avvocato Molinaro ha chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

Si riportano di seguito alcuni stralci del suo articolato intervento a sostegno dell’opposta tesi della permanenza degli stabilimenti.

<< Dall’esame della documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari, si ricava che, da oltre un quarantennio, l’area demaniale marittima in località Spiaggia dei Maronti è interessata dalla presenza della struttura di bar-ristorante di cui al decreto di citazione a giudizio.

Tale area è, legittimamente e senza soluzione di continuità, occupata in virtù di regolari concessioni demaniali, rilasciate, dapprima dalla Capitaneria di Porto di Napoli, poi dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, poi ancora dall’Ufficio Demanio del Comune di Barano d’Ischia che ha prorogato più volte, alle medesime condizioni e prescrizioni, l’originaria concessione demaniale, in ultimo fino al 31 dicembre 2020 (il tecnico comunale ha, in particolare, confermato che le opere risultano eseguite tutte all’interno del perimetro dell’area data in concessione demaniale).

Lo stabilimento balneare, con la struttura del bar-ristorante, è munito di regolare licenza di esercizio rilasciata per l’esercizio dell’attività, a carattere permanente e non stagionale (come espressamente riportato nel titolo).

Pertanto, nel caso in esame non può ipotizzarsi alcuna arbitraria occupazione (consistente nell’acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento idoneo a comprimerne l’uso pubblico), avendo – lo si ripete – il tecnico del comune accertato e dato atto che le opere risultano tutte eseguite all’interno del perimetro dell’area data in concessione demaniale.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­In relazione a caratteristiche costruttive, temporaneità e stagionalità, va poi precisato quanto segue, atteso che, nel decreto di citazione, si contesta che la struttura risulterebbe saldamente ancorata all’arenile a mezzo di plinti in ferro e presenterebbe materiali e modalità costruttive che renderebbero la stessa stabile, di difficile smontaggio, non temporanea nè stagionale.

Tale contestazione è manifestamente infondata, essendo smentita dagli atti e non essendo nemmeno coerente con lo stato dei luoghi oggetto di accertamento da parte del comune e della stessa P.G..

L’originario titolo edilizio, infatti, già prevedeva la realizzazione di una struttura comunque costituita da materiali e tipologia costruttiva (nucleo di servizi realizzato in legno su una piattaforma sostenuta da un’ossatura di ferro), equivalenti a quelli dell’attuale struttura.

È stato accertato e rilevato fotograficamente che la struttura in questione è costituita da putrelle in ferro, fungenti da fondazioni-pilastri (infissi nell’arenile) e travi, con sovrastante tavolato, paretine in legno, copertura in lamiera e scale in ferro e legno, con connessioni ferro-ferro saldate e ferro-legno avvitate.

Pertanto, MATERIALI E TIPOLOGIA COSTRUTTIVA CORRISPONDONO PERFETTAMENTE A QUELLI PREVISTI NEI TITOLI CONCESSORI.

Inoltre, la documentazione tecnica, allegata alla concessione demaniale madre, prevedeva già all’epoca che la struttura portante del locale fosse costituita da incastellatura di travi e pilastri in putrelle, nonché da un impalcato in legno …

La documentazione tecnica allegata ai vari rinnovi-proroghe rilasciati dall’Ufficio Demanio Comunale confermava, altresì, che la struttura era effettivamente costituita da tavolato in legno poggiante su putrelle in ferro conficcate nella sottostante sabbia e sovrastanti pilastrini in tubolari di ferro con copertura in lamiera”.

La tipologia costruttiva utilizzata (in particolare l’uso dei collegamenti con saldature e viti) rende, in ogni caso, la struttura assolutamente smontabile (bastano semplici operazioni di svitatura e dissaldatura).

Del pari, risultano assolutamente smontabili anche le opere di fondazione, costituite da putrelle in ferro semplicemente infisse nell’arenile mediante sfilatura con utilizzo dei medesimi mezzi meccanici utilizzati per la loro posa in opera.

L’opera viene – di contro – valutata dal P.M. di “difficile rimozione”.

Ebbene, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con circolare n. 120 del 24 maggio 2001 trasmessa e distribuita a tutte le Capitanerie di Porto, compresa quella di Napoli, ed anche alle Guardie Costiere tra cui quella di Ischia, ha precisato, in tema di definizione di opere di “difficile rimozione” o di “facile rimozione”, quanto segue (doc. 10).

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B ed E, della allegata tabella “Tipologia delle opere”, mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G””.

La Tabella “Tipologia delle opere” inserisce poi:

– alla lettera A “Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto”;

– alla lettera B “Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato”;

– alla lettera C “Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo di basamento”;

– alla lettera D “Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate”;

– alla lettera E “Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B”;

– alla lettera F “Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D”;

– alla lettera G “Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi”.

La semplice lettura della circolare mostra come, in base alle disposizioni dettate dalla stessa, le opere di “difficile rimozione” sono solo quelle che rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B ed E e, pertanto, solo le “Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto”, o le “Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato” o, infine, le “Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B”.

Ciò posto, non vi è dubbio alcuno che la struttura in questione non possa, in alcun modo, farsi rientrare in una qualsiasi delle tipologie A, B o E predette e debba, invece, farsi rientrare, a tutto concedere, nella tipologia di cui alla lettera F, trattandosi di manufatto diverso da fabbricato ed assimilabile alla tipologia C (“Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo di basamento”).

Del resto, per quanto stabilito dalla concessione demaniale madre, sull’area in concessione è possibile realizzare anche opere di difficile rimozione, come si evince dalla espressa previsione, secondo cui “tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere di non facile rimozione restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione …)”.

In relazione a temporaneità (carattere di provvisorietà legato ad una limitata durata nel tempo) e stagionalità (carattere di provvisorietà legato ad una durata stagionale), occorre, poi, aggiungere che trattasi di due concetti assolutamente diversi.

Nella fattispecie, la struttura in esame può, di certo, ritenersi temporanea, essendo legata al periodo di efficacia della concessione demaniale ed essendo assolutamente smontabile attraverso le operazioni di svitatura, schiodatura, sbullonatura e sfilatura sopra esposte, oltre che di “facile rimozione”, come stabilito dalla richiamata circolare n. 120/2001 (invero, anche un’ipotetica difficile rimozione non priverebbe l’opera della sua natura temporanea).

Il P.M, con il decreto di citazione, ritiene, invece, che l’imputato sarebbe, altresì, destinatario esclusivamente di una concessione a carattere provvisorio e relativa ad una struttura da smontare nel periodo invernale.

Trattasi di affermazione infondata perché oltretutto priva di riscontro o, comunque, frutto di travisamento dei fatti e degli atti.

Invero, la semplice lettura della concessione demaniale marittima madre (le successive proroghe specificano che le stesse sono concesse nei limiti ed alle condizioni e prescrizioni tutte già imposte con la precedente licenza) rende evidente l’insostenibilità della tesi.

Anzi, la richiamata concessione demaniale pluriennale, più volte prorogata, in ultimo fino al 31 dicembre 2020, contiene una condizione che sconfessa apertamente il teorema accusatorio, laddove chiarisce che: “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”.

Nella stessa concessione è specificato, inoltre, che:

almeno una volta all’anno e comunque prima dell’esercizio dell’attività il concessionario deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell’eventuale rinnovo della stessa, all’onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa.

Ebbene, non è agevole comprendere come possa ritenersi obbligatoria una rimozione della struttura al termine della stagione balneare, a fronte di un obbligo del concessionario ad effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica prima dell’esercizio dell’attività, e di provvedere alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa.

Che senso avrebbe verificare la stabilità di strutture che, prima dell’esercizio, non dovrebbero esistere essendovi un obbligo di smontaggio al termine dell’esercizio stesso e di rimontaggio ex novo all’inizio dell’esercizio o provvedere alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa?

Per concludere sul punto, è fuor di dubbio che non vi sia alcun obbligo di rimuovere la struttura di bar-ristorante al termine di ogni stagione estiva, risultando finanche consentito al concessionario di conservare la predetta struttura in ipotesi di rinnovo della concessione: ed è questo ciò che è avvenuto nel caso in esame, in quanto la concessione demaniale in questione è stata sempre rinnovata, in ultimo fino al 31 dicembre 2020, senza alcuna soluzione di continuità >>.

L’avvocato Molinaro ha, poi, osservato, in ogni caso, che la contestazione, per come formulata, è infondata anche alla luce delle disposizioni delle leggi regionali n. 10 del 10 maggio 2012 e n. 16 del 7 agosto 2014, che, com’è noto, hanno consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, come l’attuale imputato, l’uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l’intero anno solare fino al 31 dicembre 2020.

<< Nella fattispecie, come già anticipato e come confermato dagli atti, la concessione demaniale marittima ha anche formato oggetto di espresso provvedimento di proroga fino al 31 dicembre 2020: termine coincidente, appunto, con quello indicato dalla citata legge regionale n. 10 del 2012.

Quest’ultima, più specificamente, ha, invero, previsto all’art. 1, che: “per incentivare le attività turistico – balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2020, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime l’uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l’intero anno solare“.

A tale legge ha, poi, fatto seguito la legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, la quale ha espressamente stabilito all’art. 1, comma 42, che “nelle more dell’approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull’area demaniale attribuita in concessione.”

La lettura coordinata delle prescrizioni della concessione e dell’ultimo provvedimento di proroga induce a ritenere, con assoluta certezza, che le uniche opere per le quali è imposto l’obbligo della rimozione al termine della stagione balneare siano soltanto quelle “mobili” (tra le quali vanno senz’altro ricompresi i tavolini, gli ombrelloni, le sedie, i lettini, le pedane e le recinzioni), nel mentre per tutte le altre, pur sussistendo l’obbligo dell’utilizzo di strutture interamente smontabili, non sussiste, né è ipotizzabile nemmeno astrattamente alcun obbligo di rimozione, dal momento che ne è consentito l’uso per l’intero anno solare.

Inoltre, la rimozione al termine della stagione balneare, se riferita a tutte le installazioni e, dunque, anche al manufatto principale, come ipotizzato dal P.M., farebbe, come già anticipato, emergere certamente l’illogicità e la contraddittorietà delle condizioni previste dalla stessa concessione in ordine all’obbligo della verifica annuale delle strutture di sostegno al fine di accertarne la funzionalità statica, onde salvaguardare la pubblica e privata incolumità, come pure in ordine all’onere di provvedere, sino allo scadenza della concessione e nelle more dell’eventuale rinnovo della stessa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

Se ogni anno, insomma, come già detto, dovesse, a fine stagione, provvedersi alla totale rimozione di qualsiasi installazione, è evidente che non sussisterebbe alcun obbligo di verifica annuale e di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture che non esistono e che vengono installate ex novo ad ogni inizio di stagione.

Le suddette prescrizioni hanno senso solo nella misura in cui si prenda atto che le attrezzature non “mobili”, ancorché realizzate con strutture smontabili, possono essere mantenute sull’area ottenuta in concessione per il periodo di durata della stessa, dovendo necessariamente essere rimosse, a cura e spese del concessionario, solo prima della scadenza, salvo rinnovo.

Nessun dubbio, inoltre, può residuare anche in ordine al fatto che, nella specie, si sia in presenza di uno stabilimento balneare nell’accezione fatta propria dalla legge regionale n. 16 del 2014 (ed anche da quella precedente n. 10 del 2012).

Tale circostanza – del resto – risulta riconosciuta sia dalla P.G. che ha effettuato gli accertamenti, che ha sempre qualificato la struttura denominata “Lido Olmitello” come stabilimento balneare, sia dal G.I.P., nella fase delle indagini preliminari, sia, infine, dal Sindaco del comune di Barano d’Ischia nella ordinanza n. 40 del 16 luglio 2014 acquisita agli atti.

A ciò va aggiunto, per mero tuziorismo, che la legge regionale n. 16 del 2014, che ha integrato e, in parte, modificato la precedente legge n. 10 del 2012, ha anche escluso l’obbligo per i concessionari di presentare specifica istanza, corredata dal nulla osta delle amministrazioni competenti, avendo ”tout court” stabilito che “è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull’area demaniale attribuita in concessione, senz’altro aggiungere.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha già, peraltro, rimarcato “l’illogicità, senza dubbio eclatante” del ritenere consentito il mantenimento per tutto l’anno delle strutture sul demanio e non anche di quelle site su terreno non demaniale, ma comunque funzionali alla balneazione (così Cass. pen., Sez. 3, 3 dicembre 2014, n. 50620), evidenziando, altresì, che le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno sia su zona demaniale e sia su area privata per effetto della legislazione regionale, con la conseguenza che l’omesso smontaggio a fine ottobre non costituisce reato (Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 31945).

Per completezza, si segnalano, con specifico riferimento alla normativa regionale della Campania, anche le massime che seguono.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 42, l. reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16 – che, nelle more dell’approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge reg. sul turismo, consente agli stabilimenti balneari del litorale regionale la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate su aree demaniali attribuite in concessione, la nozione di “stabilimento balneare”, priva di specifica definizione normativa, non è suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto frutto di un intervento legislativo di carattere transitorio ed eccezionale, e deve essere tenuta distinta da quella di “impresa turistico-balneare” (Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2017,  n. 20877].

Sul punto, anche il Consiglio di Stato, con molteplici pronunce, si è espresso nei seguenti termini.

«In virtù delle modifiche apportate con l.r. n. 241/08, l’art. 11 della l. r. n. 17/06 sancisce ora che «a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno» e saranno rimosse «alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato […1. In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma» (commi 4-ter, 4-quater e 4-sexies).

La disposizione regionale citata ha evidentemente introdotto un regime di favore per l’operatore turistico che agisce in regime di concessione demaniale, garantendogli la possibilità di mantenere le strutture funzionali alla balneazione per l’intero anno, a condizione che le stesse abbiano il requisito della “facile amovibilità” (ex plurimis, Cons. Stato, 5.4.2018, n. 2574).

A quanto già rappresentato va ancora aggiunto che la questione dell’obbligo di smontaggio delle strutture al termine della stagione balneare è, nel comune di Barano d’Ischia, ormai superata per effetto dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, con delibera n. 7 del 20 marzo 2008, del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (P.U.A.D.), il cui Regolamento, al Punto 19 inerente proprio l’obbligo di sgombero, stabilisce quanto segue.

Il Concessionario ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 3 della LR 19/2001, alla scadenza del periodo della concessione, di sgomberare l’area assentita dalle attrezzature rimovibili autorizzate.

TALE OBBLIGO NON SUSSISTE AL TERMINE DELLA STAGIONE ESTIVA

Non può omettersi, infine, di segnalare che, in fattispecie assolutamente speculare a quella in esame, il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 14 luglio 2017, ha ANNULLATO il decreto di sequestro preventivo sulla base della seguente motivazione.

“La difesa contesta la libera ricostruzione che della concessione e del suo contenuto ha operato la PG nella informativa poi recepita dal GIP: in particolare evidenziando che mai si legge nel provvedimento concessorio la limitazione della occupazione del suolo alla sola stagione balneare – riferendosi la citata periodicità all’esercizio della attività di bar/ristorazione -, e conseguentemente nemmeno l’obbligo di rimuovere la struttura al termine della stessa (si tralasciano le contestazioni relative alla materia strettamente urbanistica per quanto sopra osservato).

Orbene, va osservato che effettivamente la lettura della concessione non fa emergere la stagionalità della stessa, che sola potrebbe indurre a ritenere abusiva la permanenza delle opere tra una stagione e l’altra, bensì la provvisorietà – che attiene alla rimozione delle stesse – posto che si parla di opere di difficile rimozione.

Posto che mai si legge – se non nella relazione tecnica che accompagnava la richiesta assentita nel 1978, diversa dalla concessione demaniale in esame, n. 197/94 e con ogni probabilità avente ad oggetto soltanto qualche cabina spogliatoio e ombrelloni e sdraio – che le opere devono essere rimosse alla fine della stagione balneare. Anzi, la previsione della rimozione solo all’esito della scadenza o della decadenza o revoca della concessione, depone chiaramente in senso contrario.

La qualcosa, peraltro, appare ragionevole, non sfuggendo affatto il notevole impegno economico che sottosta alla realizzazione di quella struttura, il cui smontaggio ogni stagione renderebbe quell’esercizio commerciale privo di interesse economico.

Ferma la copertura annuale della occupazione del suolo demaniale, la circostanza che trattasi di opere amovibili in maniera più o meno facile, di scarso valore pratico, si risolve alla luce delle considerazioni tecniche depositate dalla difesa secondo cui la tipologia costruttiva quale evidenziata dalla PG che ha effettuato l’accesso – la pedana in legno risulta poggiante su supporti in ferro infissi nella sabbia mediante profilati metallici a doppia U, bullonati tra loro, alle travi ed ai pali in legno di fondazione – depone per la smontabilità (sia pure difficile) dell’opera. Aggiungendosi che la stessa concessione ad occupare il suolo demaniale prevede opere di difficile rimozione, nelle quali rientra appieno quella di cui si discute (vedi tabella allegata alla circolare del Min. Trasp. e Nav. del 24.5.2001).

Resta, pertanto, non coperta da concessione – e pertanto abusiva – la porzione di pedana eccedente la superficie assentita, di circa quaranta metri quadri, per la quale, certo il fumus, ricorre altresì il periculum, ricordando che reato di occupazione abusiva di area demaniale ha natura permanente, e la permanenza può cessare o per atto volontario dell’agente o per altre cause che impediscano la prosecuzione dell’utilizzazione dell’area, quale un provvedimento di sequestro del manufatto con la cui realizzazione risulta integrato il reato.

Va tuttavia osservato che per costante elaborazione giurisprudenziale la possibilità di un sequestro preventivo parziale di un manufatto deve essere esclusa quando per caratteristiche dell’opera non sia possibile scindere la parte legittimamente realizzata da quella illegittima senza vanificare le finalità cautelari per le quali il sequestro è stato disposto.

Per converso, tutte le volte in cui tale separazione sia possibile, il sequestro non deve essere inutilmente vessatorio (Cass. 3, n. 33539 del 24.6.2009, rv. 244567) ma deve essere limitato alla cosa o parte di essa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo serva a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. Nel caso che occupa, attesa la tipologia di opera, per garantire le esigenze special preventive evidenziate dal Gip non occorre mantenere in sequestro l’intero stabilimento, bensì solo la parte eccedente effettivamente abusiva – quella che dovrà poi essere rimossa”.

Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contradditorietà e illogicità della motivazione in punto di carattere provvisorio della struttura oggetto del procedimento nonché di obbligo dell’imputato di smontarla durante la stagione invernale, essendo l’imputato titolare di una concessione (n. 28/78 rilasciata dal comune di Barano d’Ischia il 19.07.1978) per la realizzazione di stabilimento balneare con struttura smontabile a carattere provvisorio.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 7.12.2017, n. 25671, ha dichiarato inammissibile tale ricorso, evidenziando, fra l’altro, che il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato in ordine al fatto che nella concessione n. 197 del 31.10.1994 della Capitaneria di Porto di Napoli, rinnovata quadriennalmente sino ad oggi, non emerge in alcun modo il carattere stagionale delle opere consentite, prevedendosi anzi la rimozione delle stesse solo all’esito della scadenza o della decadenza o revoca della concessione.”

Va sottolineato in proposito che, anche in tal caso, la concessione rilasciata e più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2020, conteneva la medesima condizione apposta in calce al titolo assentito in favore dell’imputato, in base alla quale “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’area e/o i beni pertinenziali occupata/i, asportando i manufatti impiantati, e/o liberando da persone e cose i beni pertinenziali, e quindi riconsegnarla/i nel pristino stato all’Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo di concessione”.

Va ancora rilevato che l’identico principio è stato affermato – sempre dal Tribunale del Riesame di Napoli – anche con le ordinanze del 29 dicembre 2017 e del 14 marzo 2018.

Con tale ultima decisione, in particolare, si è ritenuto di confermare la misura cautelare limitatamente alla sola violazione della normativa antinfortunistica, escludendosi ogni ipotesi di ”fumus commissi delicti” in ordine alla abusiva occupazione di suolo demaniale, non circoscritta al periodo stagionale.

Secondo il Tribunale, infatti, “la lettura della concessione non fa emergere la stagionalità della stessa, che sola potrebbe indurre a ritenere abusiva la permanenza delle opere tra una stagione e l’altra, bensì la provvisorietà – che attiene alla rimozione delle stesse – posto che si parla di opere di difficile rimozione. Ed invero mai si legge che le opere devono essere rimosse alla fine della stagione balneare. Anzi, la previsione della rimozione solo all’esito della scadenza o della decadenza o revoca della concessione depone chiaramente in senso contrario. La qualcosa, peraltro, appare ragionevole, non sfuggendo, affatto il notevole impegno economico che sottosta alla realizzazione di quella struttura, il cui smontaggio ogni stagione renderebbe quell’esercizio commerciale privo di interesse economico. Ferma la copertura annuale della occupazione del suolo demaniale, la circostanza che trattasi di opere amovibili in maniera più o meno facile, di scarso valore pratico, si risolve alla luce delle considerazione tecniche (…) secondo cui la tipologia costruttiva quale evidenziata dalla P.G. che ha effettuato l’accesso – la pedana in legno risulta poggiante su supporti in ferro infissi in sabbia – depone per la “smontabilità” (sia pur difficile) dell’opera. Aggiungendosi che la stessa concessione ad occupare il suolo demaniale prevede opere di “difficile rimozione”, nelle quali rientra appieno quella di cui si discute (vedi tabella allegata alla circolare del Min. Trasp. e Nav. Del 24.5.2001).

In definitiva, la documentazione acquisita agli atti (docc. 16-17-18-19) conferma, senza ombra di dubbio, che vi è perfetta equivalenza tra le strutture oggetto delle ordinanze del Tribunale del Riesame e della Corte Suprema di Cassazione sopra citate e quella dell’imputato, sia in relazione alla ubicazione nella medesima baia, sia in relazione alla tipologia costruttiva perfettamente uguale, sia in relazione alla natura delle concessioni demaniali, tutte rilasciate su modelli base contenenti le medesime condizioni e prescrizioni, per cui tutte le valutazioni possono integralmente estendersi anche allo stabilimento “Muga”.

Da tanto consegue che i principi affermati nelle suddette decisioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, non possono non valere anche per l’attuale imputato >>.

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PATTINAGGIO. LA PGS ISCHIA PRESENTE AL “MEMORIAL MICHELE SICA”

Nei giorni 3-4-5 maggio, presso il pattinodromo di Volla si è svolto il Trofeo Interregionale “I° Memorial Michele Sica” fortemente voluto da Marta Cavaliere...

CAMPI FLEGREI. PROTEZIONE CIVILE: “NON FATE ENTRARE PERSONE IN CASA CON LA SCUSA DEI CONTROLLI”

Allarme truffe ai Campi Flegrei in occasione del monitoraggio degli edifici pubblici e privati di Bacoli, Pozzuoli e le aree napoletane limitrofe. La Protezione...