E’ stato pubblicato il decreto per la formazione delle commissioni e la nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
Tra le novità, la seconda prova anche se riguardante due discipline avrà uno o anche più commissari (art.1 comma 2) e la scelta dei presidenti di commissione per i quali ci sarà un elenco regionale.
Commissioni Maturità
Le commissioni continuano ad essere formate da tre commissari interni, tre esterni e un presidente esterno.
I commissari esterni e il presidente sono nominati dall’USR competente per territorio.
Commissioni Maturità: elenchi presidenti
Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, un elenco regionale dei presidenti di commissione.
Le domande di inserimento nell’elenco sono presentate secondo la modalità e la tempistica definite con nota annuale del Miur.
Presidenti Commissioni Maturità: dirigenti degli Istituti Comprensivi
Il decreto interviene, inoltre, sul decreto 741/2017, relativo agli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, in attuazione del D.lgs. 62/2017, permettendo anche ai dirigenti scolastici di scuole secondarie di primo grado e di istituti comprensivi di partecipare, in qualità di presidenti, agli esami di maturità.
Commissioni Maturità: criteri nomina
I Commissari esteri sono nominati, tenuto conto del decreto Miur relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni.
Le nomine avvengono in base al seguente ordine di precedenza:
a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’attività didattica di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano ancora delle nomine da effettuare;
e) docenti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.